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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1431/2025 del R.G. avente ad oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nata a [...] Parte_1
(Na) il 29.07.1984, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Antonio Muto ed elettivamente domiciliata in Marzano di Nola (Av) alla via Nazionale
n. 40 e nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Nappo ed elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (Av) alla via Crocifisso n. 2;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 31.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.05.2014 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale è nata la figlia il Per_1
23.04.2017 e che, in seguito all'accordo di negoziazione assistita autorizzato il 28.01.2020, non si
è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni richieste nell'atto introduttivo precisando alcuni aspetti relativi al diritto di visita e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dall'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita. 1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso come precisate il 27.10.2025; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2