Articolo 36 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 35Articolo 37
Versione
15 settembre 1962
Art. 36.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1949-50 (articolo 32) ............... L. 2. 848.559.604,83 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti
(articolo 34)......................... L. 1.917.617.123,06 Somme riscosse e non versate
(colonna 8 del riepilogo della
entrata).............................. L. 38.776,79
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Residui attivi al 30 giugno 1950........ L. 4.766.137.931,10
Entrata in vigore il 15 settembre 1962