CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2370/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5612/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160120838908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160142561781000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160142561781000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160169666130000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170037160016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170037160016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170037160117000 IRES-ALTRO 2013 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170075272628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170211756592000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170255358434000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170267638777000 REGISTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180035197800000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180132551008000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180132551109000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190101241527000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190135374547000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200115044528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139045505000 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210057501060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242277205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972020230027220327000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 91300343 29/000 del
25 novembre 2024, notificata a mezzo pec il 05 dicembre 2024, le 20 cartelle di pagamento sottostanti a detto atto, e congiuntamente avverso gli atti ad esse presupposti, mai notificati nelle forme di legge.
A tal riguardo, eccepisce preliminarmente la nullità della pretesa per intervenuta decadenza dell'azione e per intervenuta prescrizione del diritto.
Eccepisce, inoltre, la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notificazione delle stesse e degli atti presupposti;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e omessa allegazione probatoria;
la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi richiesti. Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente grado di giudizio eccependo, per la cartella di pagamento n. 09720200026247623000, il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia tributaria in favore del giudice di pace territorialmente competente, essendo tale cartella relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo dal Comune di Roma.
Nel merito fa presente che tutte le cartelle di pagamento di natura tributaria sono state regolarmente notificate, depositando la relativa documentazione.
Fa presente, inoltre, di aver provveduto a notificare ulteriori atti interruttivi della prescrizione antecedentemente all'atto impugnato depositando, anche per tali atti, la relativa documentazione.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio relativamente alle cartelle di pagamento nn.ri 09720160142561781000, 09720160169666130000,
09720170037160117000, 09720170255358434000, 09720180132551008000, 09720190135374547000,
09720200139045505000, sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.
546/1992.
Nel merito sostiene la correttezza e legittimità del proprio operato chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Nuoro, che fa presente che, relativamente alla cartella di pagamento n. 0972017267638777000, pari ad € 1.056,25 relativa ad imposta di registro, annualità 2016, è stato sottoscritto accordo di conciliazione n. 500025/2025 del 27/03/2025, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Anche la Camera di Commercio di Roma, costituitasi nel presente giudizio, sostiene la correttezza del proprio operato chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 1152/2025 depositata il 10/04/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha respinto l'istanza cautelare prodotta dalla ricorrente.
Con memorie depositate in data 30/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, rilevare il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia tributaria in favore del giudice di pace territorialmente competente, in merito alla cartella di pagamento n. 09720200026247623000, essendo tale cartella relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della
Strada, iscritte a ruolo dal Comune di Roma.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 0972017267638777000, pari ad € 1.056,25 relativa ad imposta di registro, annualità 2016, si prende atto che è stato sottoscritto accordo di conciliazione n.
500025/2025 del 27/03/2025 per cui, in relazione a detta cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con riferimento alle altre cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, ritiene il collegio che debba essere esaminata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992, sollevata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma.
Dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente risulta che il ricorso è stato notificato dalla stessa tramite pec a tutti gli enti impositori convenuti in data 31 gennaio 2025.
Come documentato dalla ricorrente, l'atto impugnato è stato notificato il 05 dicembre 2025, per cui il ricorso risulta essere stato proposto entro il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n.
546/1992.
Detta eccezione è, pertanto, infondata.
Per quanto riguarda il merito, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Infatti, dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che sono state notificate tramite pec le seguenti cartelle di pagamento:
-in data 10/05/2016 la cartella n. 09720160120838908000 (relativa a crediti per Tasse automobilistiche, anno 2013, ente impositore Regione Lazio);
- in data 04/08/2016 la cartella n. 09720160142561781000 (relativa a crediti per IRAP, anno 2012, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
-in data 18/10/2016, la cartella di pagamento n. 09720160169666130000 (relativa a crediti per IRAP e ritenute IRPEF, anno 2013, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
-in data 23/03/2017, la cartella di pagamento n. 09720170037160016000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anni 2010 e 2014, ente impositore la Camera di Commercio) e la cartella di pagamento n.
09720170037160117000 (relativa a crediti per IRES, anno 2013, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
- in data 06/04/2017, la cartella di pagamento n. 09720170075272628000 (relativa a crediti per Tasse
Automobilistiche, anno 2014, ente impositore Regione Lazio);
- in data 30/11/2017, la cartella di pagamento n. 09720170211756592000 (relativa a crediti per Tasse
Automobilistiche, anno 2015, ente impositore Regione Lazio);
- in data 17/01/2018, la cartella di pagamento n. 09720170255358434000 (relativa a crediti per Ritenute
IRPEF, anno 2014, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
- in data 25/01/2018, la cartella di pagamento n. 09720170267638777000 (relativa a crediti per Imposta di
Registro, anno 2016, ente impositore l'Agenzia delle Entrate); -in data 13/03/2018, la cartella di pagamento n. 09720180035197800000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anno 2015, ente impositore la Camera di Commercio).
Risultano, inoltre, essere state notificate, tramite pec depositata e pubblicata telematicamente presso
Infocamere le seguenti cartelle di pagamento, per le quali l'agente della riscossione non ha rinvenuto nell'INI-
PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo:
n. 09720180132551008000 (relativa a crediti per IRAP, anno 2015, ente impositore l'Agenzia delle Entrate), in data 04/02/2019;
n. 09720180132551109000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2015, ente impositore
Regione Lazio), in data 04/02/2019;
n. 09720190101241527000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anno 2016, ente impositore la Camera di
Commercio), in data 10/05/2019;
n. 09720190135374547000 (relativa a crediti per Ritenute IRPEF, anno 2015, ente impositore l'Agenzia delle Entrate), in data 27/05/2019.
Sempre dalla documentazione depositata in atti, risulta che sono state notificate correttamente, con la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta, di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.
R. n. 600/1973, le seguenti cartelle di pagamento:
n. 09720200115044528000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2017, ente impositore
Regione Lazio) e n. 09720200139045505000 (relativa a crediti per Ritenute IRPEF, anno 2015, ente impositore l'Agenzia delle Entrate), in data 15/06/2022;
n. 09720210242277205000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2019, ente impositore
Regione Lazio), in data 30/09/2023;
n. 09720210057501060000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2018, ente impositore
Regione Lazio) e n. 09720230027220327000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anno 2020, ente impositore la Camera di Commercio), in data 04/11/2023.
Infine, risultano essere stati notificati diversi ulteriori atti, interruttivi della prescrizione di tutte le cartelle di pagamento sopra indicate, e cioè le seguenti intimazioni di pagamento:
n. 09720199006060364000 a mezzo pec seguita da lettera di affissione Infocamere, in data 15/02/2019;
n. 09720199057407886000, in data 13/04/2022, n. 09720219018174889000 in data 15/06/2022, n.
0972022902338984900 in data 14/04/2023, n. 09720239095940647000 in data 04/10/2023 e n.
0972023902272538300 in data 17/11/2023.
Tali intimazioni di pagamento sono state correttamente notificate con la procedura prevista nei casi di irreperibilità assoluta.
Pertanto, nessuna prescrizione o decadenza si è verificata nel caso in esame.
Peraltro, la regolare notifica di tutti gli atti sopra elencati, vale a dire le cartelle le intimazioni di pagamento, ha determinato la irretrattabilità dei crediti, tenuto conto della loro mancata impugnazione nei termini previsti dal decreto legislativo n. 546/1992.
A tal proposito, si precisa che la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ha alcun motivo di discostarsi, ha statuito che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine, rendendo superfluo e tardivo qualsiasi successivo accertamento sulla notifica della cartella di pagamento originaria (cfr. Corte Cass., n. 20476/2025, n. 35019/2025).
In sostanza, l'inerzia del contribuente ha trasformato un debito potenzialmente contestabile in un'obbligazione cristallizzata, contro la quale non è più possibile sollevare alcuna difesa.
Le eccezioni sollevate con l'odierno ricorso, pertanto, non possono più essere proposte.
In relazione alle altre eccezioni sollevate, relative alla omessa motivazione e omessa indicazione del calcolo degli interessi, si precisa che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, affinché
l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa.
Per analoghi motivi la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice di pace di Roma in merito alla cartella di pagamento n. 09720200026247623000, essendo tale cartella relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo dal Comune di Roma, assegnando il termine di tre mesi dalla data di notifica della presente sentenza per la riassunzione del ricorso davanti al giudice competente;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 0972017267638777000, pari ad € 1.056,25 relativa ad imposta di registro, annualità 2016, per la quale è stato sottoscritto accordo di conciliazione n. 500025/2025 del 27/03/2025;
respinge il ricorso in relazione alle restanti 18 cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare, in favore degli uffici costituiti, determinate in complessivi € 10.000,00, di cui € 4.500,00 all'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale I di Roma, € 4.500,00 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed € 1.000,00 alla Camera di Commercio di Roma.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
LU RO EA RS
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5612/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130034329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160120838908000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160142561781000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160142561781000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160169666130000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170037160016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170037160016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170037160117000 IRES-ALTRO 2013 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170075272628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170211756592000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170255358434000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170267638777000 REGISTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180035197800000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180132551008000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180132551109000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190101241527000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190135374547000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200115044528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139045505000 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210057501060000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242277205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972020230027220327000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 91300343 29/000 del
25 novembre 2024, notificata a mezzo pec il 05 dicembre 2024, le 20 cartelle di pagamento sottostanti a detto atto, e congiuntamente avverso gli atti ad esse presupposti, mai notificati nelle forme di legge.
A tal riguardo, eccepisce preliminarmente la nullità della pretesa per intervenuta decadenza dell'azione e per intervenuta prescrizione del diritto.
Eccepisce, inoltre, la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notificazione delle stesse e degli atti presupposti;
la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e omessa allegazione probatoria;
la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi richiesti. Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente grado di giudizio eccependo, per la cartella di pagamento n. 09720200026247623000, il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia tributaria in favore del giudice di pace territorialmente competente, essendo tale cartella relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo dal Comune di Roma.
Nel merito fa presente che tutte le cartelle di pagamento di natura tributaria sono state regolarmente notificate, depositando la relativa documentazione.
Fa presente, inoltre, di aver provveduto a notificare ulteriori atti interruttivi della prescrizione antecedentemente all'atto impugnato depositando, anche per tali atti, la relativa documentazione.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio relativamente alle cartelle di pagamento nn.ri 09720160142561781000, 09720160169666130000,
09720170037160117000, 09720170255358434000, 09720180132551008000, 09720190135374547000,
09720200139045505000, sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.
546/1992.
Nel merito sostiene la correttezza e legittimità del proprio operato chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Nuoro, che fa presente che, relativamente alla cartella di pagamento n. 0972017267638777000, pari ad € 1.056,25 relativa ad imposta di registro, annualità 2016, è stato sottoscritto accordo di conciliazione n. 500025/2025 del 27/03/2025, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Anche la Camera di Commercio di Roma, costituitasi nel presente giudizio, sostiene la correttezza del proprio operato chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 1152/2025 depositata il 10/04/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha respinto l'istanza cautelare prodotta dalla ricorrente.
Con memorie depositate in data 30/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, rilevare il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia tributaria in favore del giudice di pace territorialmente competente, in merito alla cartella di pagamento n. 09720200026247623000, essendo tale cartella relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della
Strada, iscritte a ruolo dal Comune di Roma.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 0972017267638777000, pari ad € 1.056,25 relativa ad imposta di registro, annualità 2016, si prende atto che è stato sottoscritto accordo di conciliazione n.
500025/2025 del 27/03/2025 per cui, in relazione a detta cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con riferimento alle altre cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, ritiene il collegio che debba essere esaminata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992, sollevata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma.
Dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente risulta che il ricorso è stato notificato dalla stessa tramite pec a tutti gli enti impositori convenuti in data 31 gennaio 2025.
Come documentato dalla ricorrente, l'atto impugnato è stato notificato il 05 dicembre 2025, per cui il ricorso risulta essere stato proposto entro il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n.
546/1992.
Detta eccezione è, pertanto, infondata.
Per quanto riguarda il merito, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Infatti, dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che sono state notificate tramite pec le seguenti cartelle di pagamento:
-in data 10/05/2016 la cartella n. 09720160120838908000 (relativa a crediti per Tasse automobilistiche, anno 2013, ente impositore Regione Lazio);
- in data 04/08/2016 la cartella n. 09720160142561781000 (relativa a crediti per IRAP, anno 2012, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
-in data 18/10/2016, la cartella di pagamento n. 09720160169666130000 (relativa a crediti per IRAP e ritenute IRPEF, anno 2013, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
-in data 23/03/2017, la cartella di pagamento n. 09720170037160016000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anni 2010 e 2014, ente impositore la Camera di Commercio) e la cartella di pagamento n.
09720170037160117000 (relativa a crediti per IRES, anno 2013, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
- in data 06/04/2017, la cartella di pagamento n. 09720170075272628000 (relativa a crediti per Tasse
Automobilistiche, anno 2014, ente impositore Regione Lazio);
- in data 30/11/2017, la cartella di pagamento n. 09720170211756592000 (relativa a crediti per Tasse
Automobilistiche, anno 2015, ente impositore Regione Lazio);
- in data 17/01/2018, la cartella di pagamento n. 09720170255358434000 (relativa a crediti per Ritenute
IRPEF, anno 2014, ente impositore l'Agenzia delle Entrate);
- in data 25/01/2018, la cartella di pagamento n. 09720170267638777000 (relativa a crediti per Imposta di
Registro, anno 2016, ente impositore l'Agenzia delle Entrate); -in data 13/03/2018, la cartella di pagamento n. 09720180035197800000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anno 2015, ente impositore la Camera di Commercio).
Risultano, inoltre, essere state notificate, tramite pec depositata e pubblicata telematicamente presso
Infocamere le seguenti cartelle di pagamento, per le quali l'agente della riscossione non ha rinvenuto nell'INI-
PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo:
n. 09720180132551008000 (relativa a crediti per IRAP, anno 2015, ente impositore l'Agenzia delle Entrate), in data 04/02/2019;
n. 09720180132551109000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2015, ente impositore
Regione Lazio), in data 04/02/2019;
n. 09720190101241527000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anno 2016, ente impositore la Camera di
Commercio), in data 10/05/2019;
n. 09720190135374547000 (relativa a crediti per Ritenute IRPEF, anno 2015, ente impositore l'Agenzia delle Entrate), in data 27/05/2019.
Sempre dalla documentazione depositata in atti, risulta che sono state notificate correttamente, con la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta, di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.
R. n. 600/1973, le seguenti cartelle di pagamento:
n. 09720200115044528000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2017, ente impositore
Regione Lazio) e n. 09720200139045505000 (relativa a crediti per Ritenute IRPEF, anno 2015, ente impositore l'Agenzia delle Entrate), in data 15/06/2022;
n. 09720210242277205000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2019, ente impositore
Regione Lazio), in data 30/09/2023;
n. 09720210057501060000 (relativa a crediti per Tasse Automobilistiche, anno 2018, ente impositore
Regione Lazio) e n. 09720230027220327000 (relativa a crediti per Diritti Camerali, anno 2020, ente impositore la Camera di Commercio), in data 04/11/2023.
Infine, risultano essere stati notificati diversi ulteriori atti, interruttivi della prescrizione di tutte le cartelle di pagamento sopra indicate, e cioè le seguenti intimazioni di pagamento:
n. 09720199006060364000 a mezzo pec seguita da lettera di affissione Infocamere, in data 15/02/2019;
n. 09720199057407886000, in data 13/04/2022, n. 09720219018174889000 in data 15/06/2022, n.
0972022902338984900 in data 14/04/2023, n. 09720239095940647000 in data 04/10/2023 e n.
0972023902272538300 in data 17/11/2023.
Tali intimazioni di pagamento sono state correttamente notificate con la procedura prevista nei casi di irreperibilità assoluta.
Pertanto, nessuna prescrizione o decadenza si è verificata nel caso in esame.
Peraltro, la regolare notifica di tutti gli atti sopra elencati, vale a dire le cartelle le intimazioni di pagamento, ha determinato la irretrattabilità dei crediti, tenuto conto della loro mancata impugnazione nei termini previsti dal decreto legislativo n. 546/1992.
A tal proposito, si precisa che la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ha alcun motivo di discostarsi, ha statuito che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora.
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine, rendendo superfluo e tardivo qualsiasi successivo accertamento sulla notifica della cartella di pagamento originaria (cfr. Corte Cass., n. 20476/2025, n. 35019/2025).
In sostanza, l'inerzia del contribuente ha trasformato un debito potenzialmente contestabile in un'obbligazione cristallizzata, contro la quale non è più possibile sollevare alcuna difesa.
Le eccezioni sollevate con l'odierno ricorso, pertanto, non possono più essere proposte.
In relazione alle altre eccezioni sollevate, relative alla omessa motivazione e omessa indicazione del calcolo degli interessi, si precisa che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, affinché
l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa.
Per analoghi motivi la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice di pace di Roma in merito alla cartella di pagamento n. 09720200026247623000, essendo tale cartella relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo dal Comune di Roma, assegnando il termine di tre mesi dalla data di notifica della presente sentenza per la riassunzione del ricorso davanti al giudice competente;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 0972017267638777000, pari ad € 1.056,25 relativa ad imposta di registro, annualità 2016, per la quale è stato sottoscritto accordo di conciliazione n. 500025/2025 del 27/03/2025;
respinge il ricorso in relazione alle restanti 18 cartelle di pagamento sottostanti all'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare, in favore degli uffici costituiti, determinate in complessivi € 10.000,00, di cui € 4.500,00 all'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale I di Roma, € 4.500,00 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed € 1.000,00 alla Camera di Commercio di Roma.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
LU RO EA RS