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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
2315 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2315 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12/05/1997 nella località di LEVAN, FIER
(ALBANIA) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CESENATICO tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. ZAVATTA ANDREA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1 dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che la ricorrente ha dichiarato di non voler più dare corso Parte_1
al procedimento di divorzio consensuale, contestualmente revocando l'incarico professionale conferito al difensore comune e non costituendosi nei termini utili alla celebrazione dell'udienza;
- che, come indicato dal Collegio nella sentenza di separazione, alla mancata riproposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, consegue il rigetto dell'istanza, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., tenuto conto della differente concezione del procedimento per divorzio congiunto nella cd. Riforma Cartabia, rispetto alla precedente impostazione del codice di procedura civile;
- che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le conclusioni sul punto1;
Visti gli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c.;
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio congiunto di cui in premessa;
RIGETTA la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in data 12/05/1997 nella località di LEVAN, FIER (ALBANIA) tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2 2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – atto n.
19 P. 2 S. C anno 2020;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 23/11/2025 Il Presidente
AS Di RI
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2315 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12/05/1997 nella località di LEVAN, FIER
(ALBANIA) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CESENATICO tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. ZAVATTA ANDREA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1 dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che la ricorrente ha dichiarato di non voler più dare corso Parte_1
al procedimento di divorzio consensuale, contestualmente revocando l'incarico professionale conferito al difensore comune e non costituendosi nei termini utili alla celebrazione dell'udienza;
- che, come indicato dal Collegio nella sentenza di separazione, alla mancata riproposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, consegue il rigetto dell'istanza, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., tenuto conto della differente concezione del procedimento per divorzio congiunto nella cd. Riforma Cartabia, rispetto alla precedente impostazione del codice di procedura civile;
- che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le conclusioni sul punto1;
Visti gli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c.;
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio congiunto di cui in premessa;
RIGETTA la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in data 12/05/1997 nella località di LEVAN, FIER (ALBANIA) tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2 2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – atto n.
19 P. 2 S. C anno 2020;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 23/11/2025 Il Presidente
AS Di RI
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)