Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3118 del 2025, proposto da
M.G. OR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4307CA65B, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
MB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni Di S. Stefano, Alberto Buonfino, Guido Mario Mella, Jacopo Tosi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore di Area n. 1171 del 22/09/2025 recante l'aggiudicazione della "Procedura Aperta per la fornitura quadriennale di dispositivi medici e protesi per broncoscopia occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero - Universitarie della Regione Toscana (CUI 2022-032-0001)" e dei relativi allegati nonché della relativa comunicazione in relazione al Lotto n. 16 (CIG B4307CA65B);
- di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale della seduta riservata telematica di apertura della documentazione amministrativa del giorno 16/12/2024;
- del verbale della seduta riservata di apertura della documentazione tecnica del 03/03/2025;
- dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice dei giorni 08/04/2025; 15/04/2025; 09/05/2025; 11/06/2025 (anche della sessione dimostrativa); 18/06/2025; 25/07/2025;
- del verbale conclusivo della Commissione giudicatrice del 25/07/2025;
- del verbale di apertura della documentazione economica del giorno 29/08/2025;
- del verbale di approvazione delle offerte economiche del 08/09/2025;
- dello schema dettagliato di aggiudicazione e offerte economiche, tutti allegati alla determinazione di aggiudicazione;
- degli atti di gara e segnatamente del disciplinare, del capitolato, del capitolato normativo e di tutti gli allegati a detti atti nonché della determinazione di indizione n. 1226 del 05/11/2024 e della determinazione del Direttore del dipartimento n. 1386 del 03/12/2024 di rettifica del Capitolato;
- di ogni documento e/o atto presupposto o consequenziale anche non conosciuto ivi compresi i dati dei fabbisogni e delle esigenze specifiche delle aziende sanitarie;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato, con espressa domanda di subentro e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.r.l. MB e di ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La S.r.l. OR, premesso: a) di aver partecipato alla gara indetta da ST per la aggiudicazione del sedicesimo lotto di un appalto per la fornitura di dispositivi medici e protesi per broncoscopia avente segnatamente ad oggetto un videoscopio flessibile monouso collegabile direttamente al monitor, dotato di misure differenti sia per diametro esterno della "corda ottica" che per diametro interno del “canale operativo"", allo scopo di facilitarne l'utilizzo nei diversi contesti clinici, compatibile con pinze, spazzole per citologia, aghi per biopsia, criosonde, palloni per dilatazione e valvole endobronchiali; b) che la gara è stata aggiudicata alla controinteressata MB S.r.l..
Tutto ciò premesso la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo essa afferma che i prodotti offerti da MB non potrebbero essere collegati direttamente al broncoscopio, necessitando a tal fine di un raccordo denominato “ponte campionatore”. La controinteressata avrebbe, quindi, dovuto essere esclusa o comunque alla stessa avrebbe dovuto essere attribuito, in relazione alla voce n. 1.1. (inerente, appunto il sistema di campionamento collegabile direttamente al monitor), un punteggio pari a zero o comunque inferiore a quello assegnato alla ricorrente.
Il motivo è infondato.
I sistemi di campionamento a circuito chiuso consentono di far transitare direttamente il campione prelevato dal canale operativo al broncoscopio senza necessità di distacchi che potrebbero esporre gli operatori a contaminazione.
In tali sistemi requisito del collegamento diretto al broncoscopio risponde all’esigenza di evitare la presenza di tubi intermedi fra il campionatore e il broncoscopio che potrebbero causare la perdita del materiale lungo il tragitto.
Il sistema offerto da MB va esente da questo inconveniente atteso che il raccordo fra i due elementi non è costituito da un tubo esterno ma da una interfaccia meccanica che li salda insieme, inserita la quale il campionatore ed il broncoscopio diventano un’unica unità sigillata che consente il transito diretto del materiale organico.
Con la successiva censura la ricorrente lamenta che delle 4 misure di broncoscopi offerti da MB solo 3 sarebbero compatibili con il sistema di campionamento dalla stessa offerto, per cui la misura più piccola non essendo raccordabile ad un sistema di campionamento non potrebbe essere utilizzata per effettuare esami su organi di ridotte dimensioni come quelli dei pazienti pediatrici.
Anche per tale ragione MB avrebbe dovuto essere esclusa o avrebbe dovuto esserle assegnato, sempre per la voce 1.1., un punteggio inferiore.
Il motivo è privo di fondamento.
Il capitolato di gara prevedeva, infatti, la fornitura di broncoscopi con diversi diametri ma non che ogni diametro dovesse essere munito di un proprio dedicato sistema di campionamento.
E anche sotto il profilo valutativo non appare irragionevole il fatto che la Commissione abbia assegnato un maggior punteggio al broncoscopio che presentava dimensioni particolarmente ridotte, anche tenuto conto del possibile uso pediatrico.
La successiva censura investe il modo in cui la Commissione di gara ha fatto applicazione del parametro di valutazione secondo cui avrebbero potuto essere attribuibili 7 punti al “calibro esterno minore a parità di diametro del canale operativo” (criterio n. 1.2).
Per meglio comprendere il senso della previsione occorre precisare che il “calibro esterno” è dato dalla punta del broncoscopio che penetra nei tessuti, mentre il “canale operativo” è costituito dal foro esterno dove passano pinze e liquidi. La minore dimensione del primo consente di evitare traumi consentendo alla sonda di spingersi più in profondità nei polmoni. La dimensione del secondo foro, all’opposto, deve essere abbastanza grande da consentire una veloce aspirazione e l’uso di strumenti di prelievo dei tessuti.
La Stazione appaltante ha quindi inteso premiare lo strumento che riesca clinicamente ad entrare nei tessuti in modo meno traumatico in relazione alle dimensioni del canale di lavoro.
La Commissione di gara, nel fare applicazione di tale parametro, ha valutato ciascuna offerta assegnando il punteggio esclusivamente ai broncoscopi dotati del calibro esterno inferiore (fra i diversi offerti dalle imprese concorrenti).
Secondo la ricorrente, invece, il rapporto fra le dimensioni dei due fori avrebbe dovuto essere valutate rispetto a tutti i broncoscopi offerti da ciascuna concorrente per poi fare una media (lo stesso ragionamento viene ripetuto nell’ambito di un profilo di censura successivo avente ad oggetto il canale operativo).
L’interpretazione data al criterio dalla Commissione in quanto diretta a premiare lo strumento di punta non appare, tuttavia, irragionevole considerando anche che l’organo valutatore sebbene non possa modificare o integrare i criteri di valutazione dispone di un margine di discrezionalità nella loro interpretazione (Cons. Stato, V, 1092/2011 TAR Bologna; II, 315/2018).
La ricorrente afferma ancora che l’aver primato lo strumento dotato di calibro esterno di diametro minore sarebbe illogica posto che la misura maggiormente richiesta e utilizzata dalle varie strutture sanitarie della Toscana risulta essere di gran lunga quella avente il canale operativo da 2,8mm.
Il rilevo è inammissibile in quanto impinge nel merito delle scelte compiute dalla Stazione appaltante in relazione alla autonoma valutazione dei propri bisogni.
La ricorrente si duole poi del fatto che la attribuzione del punteggio nei confronti di MB sarebbe avvenuta prendendo in considerazione il diametro della parte più piccola della sonda di inserimento (2,7) mentre avrebbe dovuto essere presa in considerazione il diametro della parte più grande dello strumento (3,2) in considerazione del fatto che lo stesso deve penetrare nella sua interezza nel canale endotracheale. Il rapporto fra diametro del “calibro esterno” e quello del “canale operativo” non sarebbe quindi 1,2/2,7 ma 1,2/3,2 con una differenza di 0,88 punti a sfavore della controinteressata.
A prescindere dalla correttezza del rilevo lo stesso appare influente sull’esito della gara in quanto la differenza di punteggio è ben lontana dal colmare il divario fra i punteggi tecnici attribuiti alle due offerte (70 ad MB e 59,57 a OR).
La successiva doglianza concerne il modo in cui la Commissione ha fatto applicazione del criterio di valutazione n. 1.3 “curvatura punta superiore a 180°: max 7pt” che prevedeva il punteggio massimo al prodotto dotato della maggior curvatura della punta oltre 180° e alle altre offerte punteggi proporzionalmente decrescenti.
OR si duole del fatto che la Commissione avrebbe preso in considerazione solo i due (su quattro) prodotti offerti da MB aventi il miglior angolo di curvatura, pari a 210°, mentre avrebbe dovuto valutarli tutti e poi effettuare una media.
La censura è infondata per le stesse ragioni sopra esposte in relazione alle censure svolte in ordine al criterio n. 1.2 avendo la Commissione premiato gli strumenti di punta.
OR critica poi la applicazione del criterio di valutazione n. 1.4 riguardante le caratteristiche del monitor, affermando che il monitor offerto da MB sarebbe stato maggiormente apprezzato dalla commissione nonostante abbia caratteristiche tecniche analoghe a quello da essa offerto quanto ad autofocus regolazione de bianco e del guadagno.
La censura è inammissibile per genericità in quanto non si basa su una analitica descrizione delle differenze qualitative dei due prodotti e finisce quindi per sostituire un diverso apprezzamento degli stessi a quello effettuato dalla Commissione.
Il successivo profilo di censura riguarda il parametro inerente la possibilità di un utilizzo del sistema offerto in contemporanea e senza interferenze con gli strumenti endoterapici attivi e passivi comunemente utilizzati per le procedure diagnostiche e terapeutiche in pneumologia quali sonde per coagulazione con argon plasma (APC) e strumenti ad alta frequenza (max punti 7).
La ricorrente ritiene inspiegabile il fatto che alle apparecchiature da essa offerte siano stati attributi punti 0 mentre a quelle della aggiudicataria punti 6 nonostante il fatto che essa abbia dichiarato in sede di offerta che gli strumenti offerti, prodotti dalla HugeMed, dotati di canale operativo, sono compatibili con la maggior parte degli strumenti Endoterapici presenti sul mercato, quali “pinze bioptiche; cestelli; spazzolini per citologia; sonde laser, etc.”.
La difesa di ST ha sul punto chiarito che nelle ifu allegate alla offerta di OR era specificato che l’utilizzo contemporaneo del suo sistema con apparecchiature ad alta frequenza era sconsigliato in quanto potenzialmente dannoso per la salute del paziente.
OR controreplica che non essendo le ifu allegate alla propria offerta aggiornate essa avrebbe prodotto in sede di gara una dichiarazione del produttore in base alla quale la predetta avvertenza doveva ritenersi superata.
Tale argomento non può essere, tuttavia, condiviso in quanto le ifu costituiscono la documentazione ufficiale del prodotto facente parte del fascicolo pubblico omologato nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla sua immissione in commercio. Le stesse, quindi, prevalgono su dichiarazioni postume del produttore redatte ad hoc e non dotate del medesimo crisma di ufficialità.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che la semplice attribuzione di un punteggio per ogni parametro prestabilito non potrebbe costituire sufficiente motivazione attesa la genericità dei parametri di valutazione stabiliti dalla lex specialis, con particolare riferimento: al criterio sub “a), che premierebbe la “completezza” della soluzione proposta; al criterio sub b), che premierebbe il rapporto fra calibro esterno e canale operativo senza in alcun modo chiarire se debbano essere presi a riferimento uno o più dei prodotti offerti dagli operatori economici; al criterio sub f), che non chiarirebbe i parametri da utilizzare per la valutazione dei monitor; al criterio m), il quale non chiarirebbe quali o quanti strumenti endoterapici attivi o passivi avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Commissione.
La censura è priva di fondamento.
La massima giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, non deve essere intesa nel senso che la valutazione numerica sia ammissibile solo ove costituisca applicazione di regole meccaniche o matematiche essendo invece la stessa legittima anche ove i criteri applicati dalla commissione ineriscano aspetti qualitativi non apprezzabili secondo formule meccaniche (Consiglio di Stato sez. III, 12/10/2023, n. 8893 punto 3.1 della motivazione) purchè l’assegnazione dei punteggi venga orientata da criteri predeterminati ed intellegibili.
E ciò è quanto accade nel caso di specie in cui i parametri cui alle lettere “a”, “b”, “f” ed “m”, pur non predeterminando in modo rigido gli elementi della valutazione, costituiscono criteri di orientamento degli apprezzamenti operati dalla Commissione.
Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta che ST avrebbe acquistato broncoscopi per uso pneumologico nonostante molti degli apparecchi saranno destinati ad altri reparti le cui esigenze avrebbero potuto essere soddisfatte da apparecchiature meno costose.
Si tratta di censura inammissibile perché entra nel merito della valutazione dei bisogni pubblici riservata alla p.a.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna alla ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. a favore di ST e 4.000 oltre IVA e c.p.a. a favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB AR BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB AR BU |
IL SEGRETARIO