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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina respingeva la richiesta di riesame del decreto del 10 giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti disponeva (a) il sequestro "preventivo" delle somme e dei rapporti finanziari nella disponibilità di OR US per l'importo di euro 262.346,61 e, in caso di incapienza, dei beni immobili, mobili registrati, mobili, rapporti finanziari e quote societarie di proprietà dello stesso, sino a concorrenza del medesimo importo in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., (b) al sequestro "impeditivo" dei "diritti di aiuto" nella disponibilità del predetto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3181 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/12/2023 OR US è indagato per il reato di truffa aggravata continuata ai danni dell'Unione europea riconducibile a diverse domande di contributi relative alle erogazioni del periodo 2017-2022 con condotte consumate dal febbraio 2021 al febbraio 2023 (data del primo ed ultimo accredito finanziamenti ricevuti). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (ad 640-bis cod. pen.): la motivazione sul fumus commissi delicti sarebbe apparente in quanto fondata su deduzioni investigative prive di riscontro;
inoltre il sequestro dei "titoli d'aiuto" sarebbe illegittimo in quanto eccedente rispetto alla somma da vincolare;
2.2. violazione del regolamento CE 1305/ 2013: la particella n. 50 del foglio 27 oggetto di contestazione non avrebbe influito sui pagamenti dei contributi europei, in quanto la stessa (a) era condotta in affitto con dichiarazione unilaterale, (b) era condivisa, (c) era stata in anomalia per l'anno 2015, in quanto bloccata da Agea;
la stessa, peraltro, non avrebbe influito neanche nella distribuzione dei titoli avvenuta nel 2018. Si allegava, inoltre, che la superficie della particella non sarebbe stata utilizzata per il pagamento dei contributi per i quali sarebbe stato chiesto un "intervento non a premio"; 2.3.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): il riconoscimento della sussistenza del periculum in mora sarebbe insussistente in quanto fondato su mere deduzioni investigative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Tanto premesso, il collegio rileva che il primo motivo di ricorso contesta genericamente la valutazione in ordine al fumus commissi delicti, deducendo la omessa 2 considerazione le allegazioni difensive, senza precisare quali fossero le specifiche omissioni, ma soprattutto, senza indicare quale fosse la loro rilevanza decisiva sulle valutazioni in ordine alla gravità indiziaria posta a sostegno del vincolo. Si tratta dunque di motivo inammissibile. Nella premessa del ricorso si deduce, tuttavia, anche che il sequestro dei "titoli di aiuto" sarebbe illegittimo in quanto eccederebbe il profitto confiscabile: tale doglianza, come ritenuto anche dal tribunale, è manifestamente infondata in quanto il sequestro dei titoli era stato effettuato ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. ed aveva, pertanto, una finalità "impeditiva", diversa da quella che caratterizza il sequestro funzionale a preservare i beni oggetto di futura confisca che, invece, informa il sequestro previsto dall'art. 321, comma 2 cod. proc. pen. (pag. 2 del provvedimento impugnato). 1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di una integrale rivalutazione del compendio indiziario, senza indicare "violazioni di legge" decisive per la valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti. In ordine agli oneri motivazionali dei giudici della cautela, il collegio riafferma che il fumus commissí delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (tra le altre: Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario posto a sostegno della cautela contestata: segnatamente il tribunale riteneva (a) che GI AN aveva disconosciuto di avere mai concesso al ricorrente il terreno oggetto delle contestazioni, (b) che il ricorrente aveva addotto la natura unilaterale del contratto di affitto, utilizzando una terminologia impropria, atteso che la disponibilità di un bene può acquisirsi senza formalità, ma pur sempre con l'accordo del proprietario, sicché si confondeva la dichiarazione unilaterale ricognitiva emessa a fini fiscali con l'accordo contrattuale, (c) e che, quanto al mancato utilizzo della particella contestata nelle domande di aiuto, le allegazioni difensive non fossero persuasive in quanto era intrinsecamente contraddittorio denunciare falsamente a fini fiscali l'esistenza di un contratto non stipulato, se non si intendeva per farne uso effettivo;
si affermava, inoltre, che la particella contestata - diversamente da quanto dedotto dalla difesa - non era stata indicata nelle domande come "non a premio" (pag. 2 del provvedimento impugnato) Infine, il tribunale, legittimamente, rilevava che la falsificazione anche di uno solo dei contratti sui quali si basava la richiesta di contributo era sufficiente a determinare l'illiceità 3 Il Presiden dell'intera somma concessa (Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268853), il che giustificava un sequestro preventivo nella misura disposta (pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato). 1.3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale riteneva l'esistenza del periallum in mora rilevando come l'attività criminosa fosse proseguita per oltre dieci anni, sicché era necessario imporre un vincolo cautelare sul profitto lucrato per garantire l'effetto ablatorio in fase di cognizione. Anche in questo caso il provvedimento si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina respingeva la richiesta di riesame del decreto del 10 giugno 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti disponeva (a) il sequestro "preventivo" delle somme e dei rapporti finanziari nella disponibilità di OR US per l'importo di euro 262.346,61 e, in caso di incapienza, dei beni immobili, mobili registrati, mobili, rapporti finanziari e quote societarie di proprietà dello stesso, sino a concorrenza del medesimo importo in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., (b) al sequestro "impeditivo" dei "diritti di aiuto" nella disponibilità del predetto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3181 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/12/2023 OR US è indagato per il reato di truffa aggravata continuata ai danni dell'Unione europea riconducibile a diverse domande di contributi relative alle erogazioni del periodo 2017-2022 con condotte consumate dal febbraio 2021 al febbraio 2023 (data del primo ed ultimo accredito finanziamenti ricevuti). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (ad 640-bis cod. pen.): la motivazione sul fumus commissi delicti sarebbe apparente in quanto fondata su deduzioni investigative prive di riscontro;
inoltre il sequestro dei "titoli d'aiuto" sarebbe illegittimo in quanto eccedente rispetto alla somma da vincolare;
2.2. violazione del regolamento CE 1305/ 2013: la particella n. 50 del foglio 27 oggetto di contestazione non avrebbe influito sui pagamenti dei contributi europei, in quanto la stessa (a) era condotta in affitto con dichiarazione unilaterale, (b) era condivisa, (c) era stata in anomalia per l'anno 2015, in quanto bloccata da Agea;
la stessa, peraltro, non avrebbe influito neanche nella distribuzione dei titoli avvenuta nel 2018. Si allegava, inoltre, che la superficie della particella non sarebbe stata utilizzata per il pagamento dei contributi per i quali sarebbe stato chiesto un "intervento non a premio"; 2.3.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): il riconoscimento della sussistenza del periculum in mora sarebbe insussistente in quanto fondato su mere deduzioni investigative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Tanto premesso, il collegio rileva che il primo motivo di ricorso contesta genericamente la valutazione in ordine al fumus commissi delicti, deducendo la omessa 2 considerazione le allegazioni difensive, senza precisare quali fossero le specifiche omissioni, ma soprattutto, senza indicare quale fosse la loro rilevanza decisiva sulle valutazioni in ordine alla gravità indiziaria posta a sostegno del vincolo. Si tratta dunque di motivo inammissibile. Nella premessa del ricorso si deduce, tuttavia, anche che il sequestro dei "titoli di aiuto" sarebbe illegittimo in quanto eccederebbe il profitto confiscabile: tale doglianza, come ritenuto anche dal tribunale, è manifestamente infondata in quanto il sequestro dei titoli era stato effettuato ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. ed aveva, pertanto, una finalità "impeditiva", diversa da quella che caratterizza il sequestro funzionale a preservare i beni oggetto di futura confisca che, invece, informa il sequestro previsto dall'art. 321, comma 2 cod. proc. pen. (pag. 2 del provvedimento impugnato). 1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di una integrale rivalutazione del compendio indiziario, senza indicare "violazioni di legge" decisive per la valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti. In ordine agli oneri motivazionali dei giudici della cautela, il collegio riafferma che il fumus commissí delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (tra le altre: Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza del quadro indiziario posto a sostegno della cautela contestata: segnatamente il tribunale riteneva (a) che GI AN aveva disconosciuto di avere mai concesso al ricorrente il terreno oggetto delle contestazioni, (b) che il ricorrente aveva addotto la natura unilaterale del contratto di affitto, utilizzando una terminologia impropria, atteso che la disponibilità di un bene può acquisirsi senza formalità, ma pur sempre con l'accordo del proprietario, sicché si confondeva la dichiarazione unilaterale ricognitiva emessa a fini fiscali con l'accordo contrattuale, (c) e che, quanto al mancato utilizzo della particella contestata nelle domande di aiuto, le allegazioni difensive non fossero persuasive in quanto era intrinsecamente contraddittorio denunciare falsamente a fini fiscali l'esistenza di un contratto non stipulato, se non si intendeva per farne uso effettivo;
si affermava, inoltre, che la particella contestata - diversamente da quanto dedotto dalla difesa - non era stata indicata nelle domande come "non a premio" (pag. 2 del provvedimento impugnato) Infine, il tribunale, legittimamente, rilevava che la falsificazione anche di uno solo dei contratti sui quali si basava la richiesta di contributo era sufficiente a determinare l'illiceità 3 Il Presiden dell'intera somma concessa (Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268853), il che giustificava un sequestro preventivo nella misura disposta (pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato). 1.3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale riteneva l'esistenza del periallum in mora rilevando come l'attività criminosa fosse proseguita per oltre dieci anni, sicché era necessario imporre un vincolo cautelare sul profitto lucrato per garantire l'effetto ablatorio in fase di cognizione. Anche in questo caso il provvedimento si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023