Art. 10.
Procedimento valutativo di base
e riconoscimento della condizione di disabilita'
1. Il riconoscimento della condizione di disabilita' costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, comprendente:
a) l'accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD;
b) la valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, in conformita' alle indicazioni dell'ICF e tenendo conto dell'ICD;
c) l'individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l'agire della persona e che rilevano in termini di capacita' secondo l'ICF;
d) l'individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilita' e dell'autonomia nelle attivita' di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, con necessita' di sostegni continuativi;
e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacita' secondo la classificazione ICF, nei domini relativi all'attivita' e alla partecipazione, considerando anche i domini relativi al lavoro e all'apprendimento nell'ambito della formazione superiore;
f) la valutazione del livello delle necessita' di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, correlate ai domini dell'ICF sull'attivita' e sulla partecipazione.
2. Il riconoscimento della condizione di disabilita' per i minori e' effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di cui alla lettera e) del medesimo comma, i domini relativi all'apprendimento, anche scolastico.
Procedimento valutativo di base
e riconoscimento della condizione di disabilita'
1. Il riconoscimento della condizione di disabilita' costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, comprendente:
a) l'accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD;
b) la valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, in conformita' alle indicazioni dell'ICF e tenendo conto dell'ICD;
c) l'individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l'agire della persona e che rilevano in termini di capacita' secondo l'ICF;
d) l'individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilita' e dell'autonomia nelle attivita' di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, con necessita' di sostegni continuativi;
e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacita' secondo la classificazione ICF, nei domini relativi all'attivita' e alla partecipazione, considerando anche i domini relativi al lavoro e all'apprendimento nell'ambito della formazione superiore;
f) la valutazione del livello delle necessita' di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, correlate ai domini dell'ICF sull'attivita' e sulla partecipazione.
2. Il riconoscimento della condizione di disabilita' per i minori e' effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di cui alla lettera e) del medesimo comma, i domini relativi all'apprendimento, anche scolastico.