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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1295/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18066/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl Telefono 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - Difensore_31
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 854/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto ricorso avverso gli Avvisi di Accertamento Esecutivo d'Ufficio TARI nn. 992500003223 e 992500004236 del 21.10.2025, notificati da Roma Capitale -
Ragioneria Generale - Divisione Entrate in data 29.10.2025, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Il Collegio esprime i
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il giudizio, con la presente sentenza semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. 546/1992, è estinto.
In applicazione del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della "ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente
―
subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel corso della PU odierna la Parte ricorrente ha partecipato che il Comune di Roma Capitale, con appositi provvedimenti del 31.12.2025, che ha esibito al Presidente ed al Collegio, in autotutela, ha disposto l'annullamento degli atti opposti.
Si assume la decisione come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese di lite compensate, dispone che il
Comune di Roma paghi alla Contribuente il CU.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18066/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl Telefono 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - Difensore_31
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500003223 TARI 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500004236 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 854/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto ricorso avverso gli Avvisi di Accertamento Esecutivo d'Ufficio TARI nn. 992500003223 e 992500004236 del 21.10.2025, notificati da Roma Capitale -
Ragioneria Generale - Divisione Entrate in data 29.10.2025, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Il Collegio esprime i
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il giudizio, con la presente sentenza semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. 546/1992, è estinto.
In applicazione del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della "ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente
―
subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel corso della PU odierna la Parte ricorrente ha partecipato che il Comune di Roma Capitale, con appositi provvedimenti del 31.12.2025, che ha esibito al Presidente ed al Collegio, in autotutela, ha disposto l'annullamento degli atti opposti.
Si assume la decisione come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese di lite compensate, dispone che il
Comune di Roma paghi alla Contribuente il CU.