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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1380/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. in ALBANIA il 16/01/1989, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), n. in ALBANIA il 26/07/1979 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale del 19.11.2025.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 9.9.2025).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Durazzo Parte_1 CP_1
(Albania) il giorno 24.07.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lodi
Vecchio al Numero 32, parte II, Serie C, Anno 2017; sono genitori di Persona_1 nata l'[...], ata l'11.5.2013, ata il 27.5.2015. Persona_2 Persona_3
Il nucleo familiare risiede in Lodi Vecchio, via F.lli Cervi, 5.
La ricorrente, in questo giudizio, ha chiesto la separazione e, in cumulo ex art. 473-bis.49
c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento del vincolo).
Instaurato il contraddittorio, non costituitosi il resistente, alla prima udienza di comparizione la causa è stata immediatamente posta in decisione per pronuncia sullo stato. La ricorrente ha chiesto assumersi i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pag. 1 La camera di consiglio si è svolta il 24/11/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 24.07.2007 a Durazzo, trascritto nei Registri
[...] dello Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio al Numero 32, parte II, Serie C, Anno
2017
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1380/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. in ALBANIA il 16/01/1989, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), n. in ALBANIA il 26/07/1979 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale del 19.11.2025.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 9.9.2025).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Durazzo Parte_1 CP_1
(Albania) il giorno 24.07.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lodi
Vecchio al Numero 32, parte II, Serie C, Anno 2017; sono genitori di Persona_1 nata l'[...], ata l'11.5.2013, ata il 27.5.2015. Persona_2 Persona_3
Il nucleo familiare risiede in Lodi Vecchio, via F.lli Cervi, 5.
La ricorrente, in questo giudizio, ha chiesto la separazione e, in cumulo ex art. 473-bis.49
c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento del vincolo).
Instaurato il contraddittorio, non costituitosi il resistente, alla prima udienza di comparizione la causa è stata immediatamente posta in decisione per pronuncia sullo stato. La ricorrente ha chiesto assumersi i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pag. 1 La camera di consiglio si è svolta il 24/11/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 24.07.2007 a Durazzo, trascritto nei Registri
[...] dello Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio al Numero 32, parte II, Serie C, Anno
2017
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2