CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecco
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420240005465746501 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
parte ricorrente:
in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento in epigrafe, anche eventualmente nella versione inaudita altera parte;
− in via principale, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo indicati in epigrafe e per l'effetto annullare integralmente la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo quanto alla imposta di registro di €
42.769,00, agli interessi di € 88.959,52 e alle sanzioni di € 21.385,00, per i motivi esposti nel presente ricorso
(violazione dell'articolo 7, comma 1, legge n. 212/2000);
− in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo indicati in epigrafe e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo quanto agli interessi di € 88.959,52, per i motivi esposti nel presente ricorso
(violazione degli articoli 7, comma 1-ter e 10, comma 2, legge n. 212/2000);
− in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo indicati in epigrafe e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo quanto alle sanzioni di € 21.385,00, per i motivi esposti nel presente ricorso (violazione dell'articolo 8, d.lgs. n. 472/1997).
In ogni caso, con condanna di controparte alla restituzione delle somme medio tempore versate, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi, e alla rifusione delle spese di lite, oltre contributi previdenziali
(4%) e IV (22%).
Parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione:
nel merito:
- per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
in subordine:
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese.
Parte resistente Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
- condannare il ricorrente alle spese di giudizio. CONCLUSIONI FINALI COMUNI: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano per impugnare la cartella di pagamento n. 134
2024 000 5465746/501, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco e il relativo ruolo n.
2024/900082, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – ufficio controlli, reso esecutivo il 12 novembre 2024, chiedendone annullamento totale, o, in via subordinata, parziale. Esponeva
a tal fine le seguenti considerazioni:
in data 30 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco aveva notificato a Ricorrente_1
, in qualità di erede di Nominativo_2, la cartella di pagamento n. 134 2024 000 5465746/501 di complessivi € 153.119,40 ( di cui € 42.769,00 a titolo di imposta di registro, € 88.959,52 a titolo di interessi ed € 21.385,00 a titolo di sanzioni ) afferente “Controllo tasse e imposte indirette anno 1984” “Somme iscritte a ruolo atto AVV ACCERTAMENTO VALORE 48130”;
secondo quanto risultava dalla cartella:
l'iscrizione a ruolo era stata “effettuata a seguito della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 22501 sezione 5 anno 2020 depositata il 16/10/2020” e “L'iscrizione, da effettuarsi nei confronti della società “
Società_1 SNC”, è intestata ai due soci Nominativo_1
e Nominativo_2 in considerazione della avvenuta cessazione della stessa società”;
Ricorrente_1 ( figlia di Nominativo_2 deceduta a Milano in data 25 novembre 2021, e di Nominativo_1 ) non era mai stata socia della Società_1 S.N.C. e, prima della impugnata cartella, non aveva mai ricevuto atti relativi alla pretesa tributaria per cui è causa;
la cartella impugnata era illegittima per violazione dell'art 7 I comma legge 212/2000 per difetto di motivazione e perché non allegava l'avviso di accertamento valore n 48130 e la sentenza della Cassazione;
la cartella era altresì illegittima ex art 7 commi 1 ter e 1 quater della legge 212/2000, in quanto non indicava le modalità di calcolo degli interessi e le aliquote applicate;
inoltre gli interessi richiesti di € 88.959,52 non erano dovuti ai sensi dell'art 10 II comma legge 212/2000, attesi i “ ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione”, trattandosi di imposte risalenti al 1984, mai comunicate all'odierna ricorrente;
non era dovuta la somma di € 21.385,00 a titolo di sanzioni poiché la ricorrente era chiamata quale erede di Nominativo_2 e, ai sensi dell'art 8, d. lgs n 472/1997, le sanzioni non si trasmettono agli eredi, non essendo sufficiente la mera apposizione sulla prima pagina della cartella del seguente avvertimento
“ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del D.Leg.vo 18/12/97 n° 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli Eredi”;
la ricorrente, che svolge l'attività di architetto, aveva pagato ( a titolo provvisorio ) l'ammontare iscritto a ruolo per imposta di registro di € 42.769,00.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
la cartella era motivata in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata;
ai fini della validità della cartella, non v'era necessità dell'allegazione degli atti richiamati, in quanto essa faceva seguito ad un avviso di accertamento definitivo, essendo sufficiente indicare gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato;
la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determinava un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ruolo;
gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non erano stati applicati, ma soltanto menzionati in cartella, perché la loro applicazione inizia a decorrere una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa e il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente;
sulla prima pagina della cartella notificata era stato apposto il timbro “ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del
D.Leg.vo 18/12/97 n° 472 l'obbligazione pecuniaria non si trasmette agli Eredi”, con la conseguenza la Ricorrente_1 era ben consapevole della non trasmissibilità degli interessi all'erede.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
la cartella di pagamento N. 134 2024 00054657 46 traeva origine dall' avviso di accertamento di valore n.
48130 con il quale l'allora Ufficio del Registro di Milano, in relazione all'atto registrato in data 02/02/1984, aveva revocava l'agevolazione di cui all'art. 1 della legge n.947/1982 fruita dalla s.n.c. Società_1 in assenza del presupposto della strumentalità dei beni immobili ivi descritti;
avverso il predetto avviso di accertamento di valore si era instaurato un giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22501 del 2020, depositata il 16/10/2020, favorevole all'Agenzia delle Entrate, così che in data 30/10/2024 era stata formata la partita di ruolo n. 2024/900082, emessa da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio controlli, con la quale si era proceduto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta, con sanzioni e interessi, scaturente dal predetto avviso di accertamento n. 48130;
la Corte di Giustizia di Lecco era incompetente per territorio ex art 4 I comma del d. l.vo 546/1992 e secondo la sentenza n 44/2016 della Corte Costituzionale, essendo invece competente la Corte di Giustizia tributaria di Milano, dove ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzione sul rapporto controverso, cioè l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano;
la cartella impugnata era sufficientemente motivata;
invero la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”
inoltre l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi";
nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore;
la predeterminazione ex lege degli interessi discendeva dagli artt. 55 e 56 del DPR 131/1986 ove si dispone che la riscossione avvenga applicando le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali e con applicazione degli interessi di mora di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e
18 aprile 1978, n. 130. Infine, in tema di riscossione coattiva veniva in rilievo l'art. 20 del DPR 602/1973.
In data 30.10.25 parte ricorrente depositava memoria illustrativa con cui esponeva quanto segue:
era competente la Corte di giustizia tributaria di Lecco, in quanto “ Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto
(nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.” ( cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019 (Rv. 655812 - 01) ;
la ricorrente prima della notifica della cartella di pagamento impugnata non era mai stata destinataria di alcun atto né era stata parte di alcun giudizio, di guisa che non disponeva di alcuna informazione o documento per verificare il fondamento della pretesa erariale;
era stato violato l'art 7 comma 1 ter della legge n 212/2000, secondo cui “ Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione”;
poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva assolto agli obblighi di motivazione in materia di interessi, come prescritti dall'articolo 7, comma 1-ter, legge n. 212/2000, l'iscrizione a ruolo e la Cartella dovevano essere annullati quanto alla richiesta degli interessi di € 88.959,52;
non erano dovuti neppure gli interessi moratori, ai sensi del disposto dell'art 10 comma 2 della legge 212/2000 secondo cui “ “Non sono … richiesti interessi moratori al contribuente, … qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”;
l'amministrazione finanziaria aveva omesso di assolvere tempestivamente ai propri obblighi in materia di riscossione provvisoria.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano depositava in data 3.12.25 memoria cui esponeva che la ricorrente nella memoria depositata il 30.10.25 aveva introdotto motivi nuovi che erano inammissibili.
Per ultimo tutte le parti, essendo stato concluso un accordo conciliativo, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stato concluso un accordo conciliativo, tutte le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate, così che, ai sensi dell'art 95 del d. l.vo 14.11.24 n 175 ( ex art 47 del d. l.vo 546/1992 ), deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecco
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13420240005465746501 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
parte ricorrente:
in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento in epigrafe, anche eventualmente nella versione inaudita altera parte;
− in via principale, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo indicati in epigrafe e per l'effetto annullare integralmente la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo quanto alla imposta di registro di €
42.769,00, agli interessi di € 88.959,52 e alle sanzioni di € 21.385,00, per i motivi esposti nel presente ricorso
(violazione dell'articolo 7, comma 1, legge n. 212/2000);
− in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo indicati in epigrafe e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo quanto agli interessi di € 88.959,52, per i motivi esposti nel presente ricorso
(violazione degli articoli 7, comma 1-ter e 10, comma 2, legge n. 212/2000);
− in ogni caso, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo indicati in epigrafe e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo quanto alle sanzioni di € 21.385,00, per i motivi esposti nel presente ricorso (violazione dell'articolo 8, d.lgs. n. 472/1997).
In ogni caso, con condanna di controparte alla restituzione delle somme medio tempore versate, oltre ai relativi interessi di legge maturati e maturandi, e alla rifusione delle spese di lite, oltre contributi previdenziali
(4%) e IV (22%).
Parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione:
nel merito:
- per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
in subordine:
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese.
Parte resistente Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
- condannare il ricorrente alle spese di giudizio. CONCLUSIONI FINALI COMUNI: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano per impugnare la cartella di pagamento n. 134
2024 000 5465746/501, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco e il relativo ruolo n.
2024/900082, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – ufficio controlli, reso esecutivo il 12 novembre 2024, chiedendone annullamento totale, o, in via subordinata, parziale. Esponeva
a tal fine le seguenti considerazioni:
in data 30 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco aveva notificato a Ricorrente_1
, in qualità di erede di Nominativo_2, la cartella di pagamento n. 134 2024 000 5465746/501 di complessivi € 153.119,40 ( di cui € 42.769,00 a titolo di imposta di registro, € 88.959,52 a titolo di interessi ed € 21.385,00 a titolo di sanzioni ) afferente “Controllo tasse e imposte indirette anno 1984” “Somme iscritte a ruolo atto AVV ACCERTAMENTO VALORE 48130”;
secondo quanto risultava dalla cartella:
l'iscrizione a ruolo era stata “effettuata a seguito della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 22501 sezione 5 anno 2020 depositata il 16/10/2020” e “L'iscrizione, da effettuarsi nei confronti della società “
Società_1 SNC”, è intestata ai due soci Nominativo_1
e Nominativo_2 in considerazione della avvenuta cessazione della stessa società”;
Ricorrente_1 ( figlia di Nominativo_2 deceduta a Milano in data 25 novembre 2021, e di Nominativo_1 ) non era mai stata socia della Società_1 S.N.C. e, prima della impugnata cartella, non aveva mai ricevuto atti relativi alla pretesa tributaria per cui è causa;
la cartella impugnata era illegittima per violazione dell'art 7 I comma legge 212/2000 per difetto di motivazione e perché non allegava l'avviso di accertamento valore n 48130 e la sentenza della Cassazione;
la cartella era altresì illegittima ex art 7 commi 1 ter e 1 quater della legge 212/2000, in quanto non indicava le modalità di calcolo degli interessi e le aliquote applicate;
inoltre gli interessi richiesti di € 88.959,52 non erano dovuti ai sensi dell'art 10 II comma legge 212/2000, attesi i “ ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione”, trattandosi di imposte risalenti al 1984, mai comunicate all'odierna ricorrente;
non era dovuta la somma di € 21.385,00 a titolo di sanzioni poiché la ricorrente era chiamata quale erede di Nominativo_2 e, ai sensi dell'art 8, d. lgs n 472/1997, le sanzioni non si trasmettono agli eredi, non essendo sufficiente la mera apposizione sulla prima pagina della cartella del seguente avvertimento
“ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del D.Leg.vo 18/12/97 n° 472 l'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli Eredi”;
la ricorrente, che svolge l'attività di architetto, aveva pagato ( a titolo provvisorio ) l'ammontare iscritto a ruolo per imposta di registro di € 42.769,00.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
la cartella era motivata in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata;
ai fini della validità della cartella, non v'era necessità dell'allegazione degli atti richiamati, in quanto essa faceva seguito ad un avviso di accertamento definitivo, essendo sufficiente indicare gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato;
la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determinava un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ruolo;
gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non erano stati applicati, ma soltanto menzionati in cartella, perché la loro applicazione inizia a decorrere una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa e il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente;
sulla prima pagina della cartella notificata era stato apposto il timbro “ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 8 del
D.Leg.vo 18/12/97 n° 472 l'obbligazione pecuniaria non si trasmette agli Eredi”, con la conseguenza la Ricorrente_1 era ben consapevole della non trasmissibilità degli interessi all'erede.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
la cartella di pagamento N. 134 2024 00054657 46 traeva origine dall' avviso di accertamento di valore n.
48130 con il quale l'allora Ufficio del Registro di Milano, in relazione all'atto registrato in data 02/02/1984, aveva revocava l'agevolazione di cui all'art. 1 della legge n.947/1982 fruita dalla s.n.c. Società_1 in assenza del presupposto della strumentalità dei beni immobili ivi descritti;
avverso il predetto avviso di accertamento di valore si era instaurato un giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22501 del 2020, depositata il 16/10/2020, favorevole all'Agenzia delle Entrate, così che in data 30/10/2024 era stata formata la partita di ruolo n. 2024/900082, emessa da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio controlli, con la quale si era proceduto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta, con sanzioni e interessi, scaturente dal predetto avviso di accertamento n. 48130;
la Corte di Giustizia di Lecco era incompetente per territorio ex art 4 I comma del d. l.vo 546/1992 e secondo la sentenza n 44/2016 della Corte Costituzionale, essendo invece competente la Corte di Giustizia tributaria di Milano, dove ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzione sul rapporto controverso, cioè l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano;
la cartella impugnata era sufficientemente motivata;
invero la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”
inoltre l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi";
nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore;
la predeterminazione ex lege degli interessi discendeva dagli artt. 55 e 56 del DPR 131/1986 ove si dispone che la riscossione avvenga applicando le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali e con applicazione degli interessi di mora di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e
18 aprile 1978, n. 130. Infine, in tema di riscossione coattiva veniva in rilievo l'art. 20 del DPR 602/1973.
In data 30.10.25 parte ricorrente depositava memoria illustrativa con cui esponeva quanto segue:
era competente la Corte di giustizia tributaria di Lecco, in quanto “ Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto
(nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.” ( cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019 (Rv. 655812 - 01) ;
la ricorrente prima della notifica della cartella di pagamento impugnata non era mai stata destinataria di alcun atto né era stata parte di alcun giudizio, di guisa che non disponeva di alcuna informazione o documento per verificare il fondamento della pretesa erariale;
era stato violato l'art 7 comma 1 ter della legge n 212/2000, secondo cui “ Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione”;
poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva assolto agli obblighi di motivazione in materia di interessi, come prescritti dall'articolo 7, comma 1-ter, legge n. 212/2000, l'iscrizione a ruolo e la Cartella dovevano essere annullati quanto alla richiesta degli interessi di € 88.959,52;
non erano dovuti neppure gli interessi moratori, ai sensi del disposto dell'art 10 comma 2 della legge 212/2000 secondo cui “ “Non sono … richiesti interessi moratori al contribuente, … qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”;
l'amministrazione finanziaria aveva omesso di assolvere tempestivamente ai propri obblighi in materia di riscossione provvisoria.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano depositava in data 3.12.25 memoria cui esponeva che la ricorrente nella memoria depositata il 30.10.25 aveva introdotto motivi nuovi che erano inammissibili.
Per ultimo tutte le parti, essendo stato concluso un accordo conciliativo, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stato concluso un accordo conciliativo, tutte le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate, così che, ai sensi dell'art 95 del d. l.vo 14.11.24 n 175 ( ex art 47 del d. l.vo 546/1992 ), deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.