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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 491/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Caltanissetta Via L. Rizzo n. 21, elettivamente domiciliati a Caltanissetta Via E. De Nicola 17, presso lo studio dell'Avv. Andrea Di Carlo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caltanissetta il 9.6.2001, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2001, n. 107, parte II, serie A, volume 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 11.11.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 15.3.2003, e il Per_1 Per_2
29.11.2006, rispetto alle quali le parti hanno concordato condizioni di mantenimento (anche la figlia nelle more è divenuta maggiorenne) in linea con l'interesse delle predette, avendo, tra l'altro, le Per_2 parti previsto l'assegnazione della casa familiare alla madre, con onere del padre, titolare di adeguati redditi da lavoro, di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in ricorso.
Per il resto, il Tribunale può prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi, dovendosi precisare che, in mancanza della documentazione necessaria per disporre il chiesto trasferimento immobiliare da attuare in via giudiziale (in primis la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. o documentazione equivalente), si può prendere atto della domanda, avanzata in via subordinata, di impegno del di trasferimento immobiliare da attuarsi, dopo la sentenza di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, con atto notarile.
D'altra parte, il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9 giugno 2001, in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2001, n. 107, parte II, serie A, volume
1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 20.8.2024 e confermati con le note depositate il 15.9.2025, con la precisazione di cui in parte motiva relativamente alle condizioni di affidamento della figlia divenuta nelle more maggiorenne, e per ciò che attiene al trasferimento Per_2 immobiliare.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 491/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Caltanissetta Via L. Rizzo n. 21, elettivamente domiciliati a Caltanissetta Via E. De Nicola 17, presso lo studio dell'Avv. Andrea Di Carlo, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caltanissetta il 9.6.2001, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2001, n. 107, parte II, serie A, volume 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 11.11.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 15.3.2003, e il Per_1 Per_2
29.11.2006, rispetto alle quali le parti hanno concordato condizioni di mantenimento (anche la figlia nelle more è divenuta maggiorenne) in linea con l'interesse delle predette, avendo, tra l'altro, le Per_2 parti previsto l'assegnazione della casa familiare alla madre, con onere del padre, titolare di adeguati redditi da lavoro, di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in ricorso.
Per il resto, il Tribunale può prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi, dovendosi precisare che, in mancanza della documentazione necessaria per disporre il chiesto trasferimento immobiliare da attuare in via giudiziale (in primis la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. o documentazione equivalente), si può prendere atto della domanda, avanzata in via subordinata, di impegno del di trasferimento immobiliare da attuarsi, dopo la sentenza di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, con atto notarile.
D'altra parte, il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9 giugno 2001, in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2001, n. 107, parte II, serie A, volume
1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 20.8.2024 e confermati con le note depositate il 15.9.2025, con la precisazione di cui in parte motiva relativamente alle condizioni di affidamento della figlia divenuta nelle more maggiorenne, e per ciò che attiene al trasferimento Per_2 immobiliare.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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