Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 137
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Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica degli atti

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti impugnati siano state effettuate a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione, escludendo la necessità dell'applicazione dell'art. 140 c.p.c. e ritenendo inammissibile per novità la censura relativa all'utilizzo del servizio postale privato.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto precluso l'esame della censura relativa al calcolo degli interessi per gli atti sottesi e infondata la censura relativa al calcolo degli ulteriori interessi di cui all'intimazione impugnata, avendo ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione con il richiamo ai precedenti atti e alla quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Difetto di titolo

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti presupposti sia regolare e che, pertanto, non vi sia difetto di titolo.

  • Rigettato
    Mancata notificazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate a mani proprie della destinataria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia sufficientemente motivata dal richiamo agli atti sottesi.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di mancata sottoscrizione per quanto concerne l'intimazione impugnata e precluso l'esame della medesima censura per quanto riguarda gli atti sottesi.

  • Rigettato
    Estinzione del diritto per prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla prescrizione decennale dell'IRPEF e dell'IRAP, considerando che la prescrizione è stata regolarmente interrotta dalla notificazione degli atti e che la durata della prescrizione è decennale. Ha inoltre ritenuto inammissibile per novità la censura relativa alla prescrizione quinquennale delle sanzioni.

  • Rigettato
    Violazione dello statuto del contribuente

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, avendo l'Agente della riscossione proceduto nei termini di legge.

  • Rigettato
    Crediti inesistenti o prescritti

    La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla prescrizione decennale dell'IRPEF e dell'IRAP, considerando che la prescrizione è stata regolarmente interrotta dalla notificazione degli atti e che la durata della prescrizione è decennale. Ha inoltre ritenuto inammissibile per novità la censura relativa alla prescrizione quinquennale delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 137
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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