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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 309/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620219000413980000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060001337692 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060003024232 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Roma, la contribuente in epigrafe ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità
e/o l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 13620219000413980000, e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi;
in ogni caso, dichiararsi la non debenza delle somme richieste di cui alle cartelle ed a tutti gli atti ad essa sottesi per complessivi Euro 64.437,00, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti inesistenti o, comunque, prescritti;
in subordine, dichiararsi dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.
Nel ricorso erano dedotte: nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi, per inesistenza della notifica degli stessi;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi, per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di titolo;
mancata notificazione della cartella;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di motivazione;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
estinzione del diritto per prescrizione;
violazione dello statuto del contribuente.
Avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistito al ricorso, eccependo tra l'altro l'incompetenza del
Giudice adito, ed avendo la Corte di giustizia di primo grado di Roma (nella quale si era trasformata la predetta CTP) dichiarato la propria incompetenza a favore del Giudice tributario di primo grado di PR, la contribuente ha riassunto il giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di PR, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Avendo l'Agente della riscossione resistito anche in tale ultima sede al ricorso, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di PR (dopo aver accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato) ha respinto il ricorso predetto, con condanna della contribuente alle spese, avendo ritenuto: regolare la notificazione, mediante spedizione diretta l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti alla stessa sottesi;
regolarmente interrotta la prescrizione decennale dei crediti per tributo di cui agli atti predetti;
infondata la censura di mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento per quanto concerne l'intimazione impugnata e precluso l'esame della medesima censura per quanto riguarda gli atti sottesi;
parimenti precluso l'esame della censura relativa al calcolo degli interessi di cui agli atti sottesi;
infondata la censura concernente il calcolo degli ulteriori interessi di cui all'intimazione impugnata, essendo soddisfatto l'obbligo di motivazione attraverso il semplice richiamo ai precedenti atti sottesi ed alla quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, non risultando alcuna incongruenza rispetto ai parametri di legge nel conteggio degli interessi successivamente maturati;
infine, infondata la censura relativa ad una asserita violazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede che deve permeare i rapporti tra contribuente e l'Amministrazione finanziaria, avendo l'Agente della riscossione proceduto nei termini di legge
Ha proposto appello la contribuente per i seguenti motivi:
1) illegittimità della sentenza appellata relativamente alla statuizione di intervenuta interruzione della prescrizione;
2) infondatezza della pretesa creditoria;
prescrizione e decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta;
3) nullità ed inesistenza delle notifiche ex art. 140 c.p.c., in quanto effettuate da poste private;
4) prescrizione quinquennale dei crediti impugnati.
L'Agente della riscossione ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate l'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va disatteso per le ragioni che di seguito si espongono.
Il motivo concernente la pretesa inesistenza o nullità della notificazione dell'intimazione impugnata e degli atti alla stessa sottesi deve essere disatteso. Infatti, l'intimazione di pagamento impugnata n.
13620219000413980000 risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 11 giugno 2022 (come da doc. 4 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); la cartella di pagamento presupposta n. 13620060001337692000 risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 9 giugno 2006 (come da doc. 5 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); la cartella di pagamento presupposta n.
13620060003024232000 risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 13 ottobre 2006 (come da doc. 5 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); l'intimazione di pagamento n. 13620109004569364000, quale atto interruttivo della prescrizione in ordine ai crediti di cui alla cartella 13620060001337692000, risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 17 settembre 2010 (come da doc.
6 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); l'intimazione di pagamento n. 13620109004569465000, quale atto interruttivo della prescrizione in ordine ai crediti di cui alla cartella 13620060003024232000, risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 17 settembre 2010 (come da doc.7 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); infine, l'avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca legale, di cui alla nota 822 dell'11 aprile 2011 presso il servizio di pubblicità immobiliare di PR, risulta notificato a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 12 maggio 2011 (come da doc. 8 prodotto con le controdeduzioni di primo grado).
Quindi, diversamente da quanto asserito dalla contribuente a pag. 2 del ricorso in appello, non è stata effettuata nessuna notifica ex art. 140 c.p.c., norma la cui applicazione non si è resa necessaria essendo state le notifiche effettuate tutte mediante consegna diretta alla destinataria. È poi comunque inammissibile per novità, non essendo stato formulato nel ricorso di primo grado, il motivo, di cui alla medesima pag. 2 del ricorso in appello, relativo all'utilizzazione del Servizio Postale privato Società_1. Infondato è il motivo concernente la pretesa illegittimità della notificazione diretta da parte dell'Agenzia della riscossione. Infatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che il Concessionario della riscossione (ora, Agenzia della riscossione) può pacificamente avvalersi della notificazione diretta dei propri atti in forza dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la seconda parte del comma 1, art. 26 cit., prevede una modalità di notifica integralmente affidata al Concessionario (ora, Agenzia) della riscossione ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella contemplata nella prima parte della medesima disposizione. In simili casi, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, giacché è l'ufficiale postale a garantirne nell'avviso l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. Cass. 11708/2011; Cass.
1091/2013; Cass. 6395/2014; Cass. 21558/2015; Cass. ord. 31338/2025; Cass. ord. 34084/2025).
È poi inammissibile per novità il motivo afferente alla pretesa prescrizione quinquennale delle sanzioni, che non è stata dedotta nel ricorso di primo grado.
È infondato il motivo concernente la pretesa prescrizione dell'IRPEF e dell'IRAP, che secondo anche recentissima statuizione della Suprema Corte ha durata decennale (cfr., ad es., Cass. ord. 6916/2025) ed
è stata quindi regolarmente interrotta dalla notificazione delle cartelle (rispettivamente in data 9 giugno e 13 ottobre 2006, che deve ritenersi regolare – come sopra esposto – con conseguente preclusione, ex artt. 19
e 21 del d.lgs. 546/1992, di ogni questione circa le cartelle predette, tra le quali quella circa la pretesa decadenza dell'Amministrazione dal potere di recupero), dalla notificazione delle intimazioni in data 17 settembre 2010, dalla notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria in data 12 maggio 2011 e dalla notificazione – in data 11 giugno 2022 – dell'intimazione impugnata nella presente controversia (dovendosi tenere presente la sospensione dei termini di prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 68 del DL 18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.100,00 oltre accessori di legge. Così deciso in
Firenze il 9 febbraio 2026 Il Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Alessandro Maria Andronio Dott.
UG De CA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 309/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620219000413980000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060001337692 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060003024232 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CTP di Roma, la contribuente in epigrafe ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità
e/o l'annullabilità e/o comunque l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 13620219000413980000, e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi;
in ogni caso, dichiararsi la non debenza delle somme richieste di cui alle cartelle ed a tutti gli atti ad essa sottesi per complessivi Euro 64.437,00, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti inesistenti o, comunque, prescritti;
in subordine, dichiararsi dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.
Nel ricorso erano dedotte: nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi, per inesistenza della notifica degli stessi;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi, per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di titolo;
mancata notificazione della cartella;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per difetto di motivazione;
nullità dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento;
estinzione del diritto per prescrizione;
violazione dello statuto del contribuente.
Avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistito al ricorso, eccependo tra l'altro l'incompetenza del
Giudice adito, ed avendo la Corte di giustizia di primo grado di Roma (nella quale si era trasformata la predetta CTP) dichiarato la propria incompetenza a favore del Giudice tributario di primo grado di PR, la contribuente ha riassunto il giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di PR, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.
Avendo l'Agente della riscossione resistito anche in tale ultima sede al ricorso, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di PR (dopo aver accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato) ha respinto il ricorso predetto, con condanna della contribuente alle spese, avendo ritenuto: regolare la notificazione, mediante spedizione diretta l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti alla stessa sottesi;
regolarmente interrotta la prescrizione decennale dei crediti per tributo di cui agli atti predetti;
infondata la censura di mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento per quanto concerne l'intimazione impugnata e precluso l'esame della medesima censura per quanto riguarda gli atti sottesi;
parimenti precluso l'esame della censura relativa al calcolo degli interessi di cui agli atti sottesi;
infondata la censura concernente il calcolo degli ulteriori interessi di cui all'intimazione impugnata, essendo soddisfatto l'obbligo di motivazione attraverso il semplice richiamo ai precedenti atti sottesi ed alla quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori, non risultando alcuna incongruenza rispetto ai parametri di legge nel conteggio degli interessi successivamente maturati;
infine, infondata la censura relativa ad una asserita violazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede che deve permeare i rapporti tra contribuente e l'Amministrazione finanziaria, avendo l'Agente della riscossione proceduto nei termini di legge
Ha proposto appello la contribuente per i seguenti motivi:
1) illegittimità della sentenza appellata relativamente alla statuizione di intervenuta interruzione della prescrizione;
2) infondatezza della pretesa creditoria;
prescrizione e decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta;
3) nullità ed inesistenza delle notifiche ex art. 140 c.p.c., in quanto effettuate da poste private;
4) prescrizione quinquennale dei crediti impugnati.
L'Agente della riscossione ha resistito all'appello con controdeduzioni depositate l'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va disatteso per le ragioni che di seguito si espongono.
Il motivo concernente la pretesa inesistenza o nullità della notificazione dell'intimazione impugnata e degli atti alla stessa sottesi deve essere disatteso. Infatti, l'intimazione di pagamento impugnata n.
13620219000413980000 risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 11 giugno 2022 (come da doc. 4 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); la cartella di pagamento presupposta n. 13620060001337692000 risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 9 giugno 2006 (come da doc. 5 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); la cartella di pagamento presupposta n.
13620060003024232000 risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 13 ottobre 2006 (come da doc. 5 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); l'intimazione di pagamento n. 13620109004569364000, quale atto interruttivo della prescrizione in ordine ai crediti di cui alla cartella 13620060001337692000, risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 17 settembre 2010 (come da doc.
6 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); l'intimazione di pagamento n. 13620109004569465000, quale atto interruttivo della prescrizione in ordine ai crediti di cui alla cartella 13620060003024232000, risulta notificata a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 17 settembre 2010 (come da doc.7 prodotto con le controdeduzioni di primo grado); infine, l'avviso di avvenuta iscrizione di ipoteca legale, di cui alla nota 822 dell'11 aprile 2011 presso il servizio di pubblicità immobiliare di PR, risulta notificato a mani proprie della destinataria, che ha sottoscritto personalmente per ricezione in data 12 maggio 2011 (come da doc. 8 prodotto con le controdeduzioni di primo grado).
Quindi, diversamente da quanto asserito dalla contribuente a pag. 2 del ricorso in appello, non è stata effettuata nessuna notifica ex art. 140 c.p.c., norma la cui applicazione non si è resa necessaria essendo state le notifiche effettuate tutte mediante consegna diretta alla destinataria. È poi comunque inammissibile per novità, non essendo stato formulato nel ricorso di primo grado, il motivo, di cui alla medesima pag. 2 del ricorso in appello, relativo all'utilizzazione del Servizio Postale privato Società_1. Infondato è il motivo concernente la pretesa illegittimità della notificazione diretta da parte dell'Agenzia della riscossione. Infatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che il Concessionario della riscossione (ora, Agenzia della riscossione) può pacificamente avvalersi della notificazione diretta dei propri atti in forza dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la seconda parte del comma 1, art. 26 cit., prevede una modalità di notifica integralmente affidata al Concessionario (ora, Agenzia) della riscossione ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella contemplata nella prima parte della medesima disposizione. In simili casi, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, giacché è l'ufficiale postale a garantirne nell'avviso l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. Cass. 11708/2011; Cass.
1091/2013; Cass. 6395/2014; Cass. 21558/2015; Cass. ord. 31338/2025; Cass. ord. 34084/2025).
È poi inammissibile per novità il motivo afferente alla pretesa prescrizione quinquennale delle sanzioni, che non è stata dedotta nel ricorso di primo grado.
È infondato il motivo concernente la pretesa prescrizione dell'IRPEF e dell'IRAP, che secondo anche recentissima statuizione della Suprema Corte ha durata decennale (cfr., ad es., Cass. ord. 6916/2025) ed
è stata quindi regolarmente interrotta dalla notificazione delle cartelle (rispettivamente in data 9 giugno e 13 ottobre 2006, che deve ritenersi regolare – come sopra esposto – con conseguente preclusione, ex artt. 19
e 21 del d.lgs. 546/1992, di ogni questione circa le cartelle predette, tra le quali quella circa la pretesa decadenza dell'Amministrazione dal potere di recupero), dalla notificazione delle intimazioni in data 17 settembre 2010, dalla notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria in data 12 maggio 2011 e dalla notificazione – in data 11 giugno 2022 – dell'intimazione impugnata nella presente controversia (dovendosi tenere presente la sospensione dei termini di prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 68 del DL 18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.100,00 oltre accessori di legge. Così deciso in
Firenze il 9 febbraio 2026 Il Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Alessandro Maria Andronio Dott.
UG De CA