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23 novembre 2000
23 novembre 2000
Art. 9. (Profili professionali) 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali e' disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 . 2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 .
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 , introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999 , e' il seguente:
"5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 , reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 , introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999 , e' il seguente:
"5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 , reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 26/07/2005, n. 319Provvedimento: […] Poiché in base all'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, «il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali» è soggetto alla disciplina del menzionato art. 3- octies , comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992, che lo ascrive tra le figure professionali di operatori in «area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria», la difesa erariale deduce che gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata (in difetto di individuazione da parte dello Stato delle figure professionali in esame e dei relativi ordinamenti didattici) contrastano con il principio fondamentale che riserva allo Stato siffatta «individuazione». […]Leggi di più...
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