Articolo 9 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 novembre 2000
Art. 9. (Profili professionali) 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali e' disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 . 2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 .
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 , introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999 , e' il seguente:
"5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 , reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Entrata in vigore il 23 novembre 2000
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