Art. 9. (Profili professionali) 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali e' disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 . 2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 .
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 , introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999 , e' il seguente:
"5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 , reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 , introdotto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999 , e' il seguente:
"5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42 , reca: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".