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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, composto dai magistrati:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Pasquale Velleca Giudice est.
Dott.ssa Maria Troisi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 173-1/2025 r.g.
Letto il ricorso depositato in data 17.10.2025 dalla Parte_1
, con il quale quest'ultima ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del
[...]
Con patrimonio nei confronti di con sede legale in TRAVERSA II PAOLO BORSELLINO, CP_2
25 - NOCERA INFERIORE (SA, (c.f./p.iva – N. REA SA427219), P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data 23.10.2025 ad opera della cancelleria mediante invio all'indirizzo pec della società resistente, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, tenuto conto che la società resistente non si è costituita e che su di essa incombeva l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale del patrimonio (né è possibile esaminare le scritture contabili, in quanto l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio risale all'esercizio 2021), premesso che il ricorrente vanta un credito di euro 68.284,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 322/2024 emesso il 7.5.2024 dal Tribunale di Salerno e non opposto,
1 ritenuto che la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla circostanza che il credito di cui al ricorso è rimasto impagato e ciò nonostante il tentativo di recupero dello stesso (cfr. l'atto di pignoramento con dichiarazione di quantità sostanzialmente negativa in atti), rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA Con l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in TRAVERSA CP_2
II PAOLO BORSELLINO, 25 - NOCERA INFERIORE (SA, (C.F. e P.IVA – N. REA P.IVA_1
SA427219), nomina il dott. Pasquale Velleca Giudice Delegato per la procedura nomina quale Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358
CCI; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
2 tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15.04.2026, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Nocera Inferiore, 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Pasquale Velleca dott. Salvatore Di Lonardo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, composto dai magistrati:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Pasquale Velleca Giudice est.
Dott.ssa Maria Troisi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 173-1/2025 r.g.
Letto il ricorso depositato in data 17.10.2025 dalla Parte_1
, con il quale quest'ultima ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del
[...]
Con patrimonio nei confronti di con sede legale in TRAVERSA II PAOLO BORSELLINO, CP_2
25 - NOCERA INFERIORE (SA, (c.f./p.iva – N. REA SA427219), P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data 23.10.2025 ad opera della cancelleria mediante invio all'indirizzo pec della società resistente, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, tenuto conto che la società resistente non si è costituita e che su di essa incombeva l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale del patrimonio (né è possibile esaminare le scritture contabili, in quanto l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio risale all'esercizio 2021), premesso che il ricorrente vanta un credito di euro 68.284,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 322/2024 emesso il 7.5.2024 dal Tribunale di Salerno e non opposto,
1 ritenuto che la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla circostanza che il credito di cui al ricorso è rimasto impagato e ciò nonostante il tentativo di recupero dello stesso (cfr. l'atto di pignoramento con dichiarazione di quantità sostanzialmente negativa in atti), rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA Con l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in TRAVERSA CP_2
II PAOLO BORSELLINO, 25 - NOCERA INFERIORE (SA, (C.F. e P.IVA – N. REA P.IVA_1
SA427219), nomina il dott. Pasquale Velleca Giudice Delegato per la procedura nomina quale Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358
CCI; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
2 tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15.04.2026, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Nocera Inferiore, 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Pasquale Velleca dott. Salvatore Di Lonardo
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