Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2325
TAR
Sentenza 8 maggio 2024
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CS
Decreto presidenziale 22 ottobre 2024
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CS
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
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CS
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
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Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione e interesse ad agire

    Il Consiglio di Stato ha confermato la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire della SI S.p.a., dato che ha presentato un'istanza concorrente dichiarata improcedibile e ha documentato le interferenze sulla propria attività derivanti dalla rilocalizzazione dei depositi chimici.

  • Accolto
    Coerenza con le finalità di ripresa e sviluppo del porto (art. 9-bis d.l. 109/2018)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'esigenza di rilocalizzazione abbia natura prettamente urbanistica e non sia strumentale alle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali previste dalla norma. Inoltre, l'esigenza è preesistente al crollo del Ponte Morandi e non connessa ad esso.

  • Accolto
    Utilizzo dello strumento dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) per la modifica del PRP

    Il Consiglio di Stato, basandosi sulla verificazione, ha ritenuto che l'intervento comporterebbe un notevole impatto ambientale e non potrebbe essere valutato con procedura semplificata (ATF), ma richiederebbe uno strumento più complesso. Pertanto, il ricorso all'ATF è illegittimo.

  • Accolto
    Violazione art. 15 d.m. 31 luglio 1934

    La verificazione ha chiarito che i prodotti chimici dichiarati rientrano nell'ambito di applicazione del DM 31 luglio 1934 e del suo articolo 15, e che nel caso di specie non risulta essere stata concessa alcuna deroga.

  • Rigettato
    Legittimazione e interesse ad agire

    Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione, confermando la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire della SI S.p.a. e ritenendo che tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato fossero state adeguatamente censurate.

  • Rigettato
    Coerenza con le finalità di ripresa e sviluppo del porto (art. 9-bis d.l. 109/2018)

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, ritenendo l'intervento non coerente con le finalità del decreto Genova in quanto di natura urbanistica e preesistente al crollo del Ponte Morandi. Ha altresì respinto la tesi dell'autonomia tra ATF e decreti commissariali.

  • Rigettato
    Utilizzo dello strumento dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) per la modifica del PRP

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, basandosi sulla verificazione che ha indicato un notevole impatto ambientale e la necessità di una procedura più complessa dell'ATF. Ha altresì chiarito che la natura dei prodotti non è irrilevante ai fini della valutazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 15 d.m. 31 luglio 1934

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, basandosi sulla verificazione che ha accertato la riconducibilità dei prodotti all'art. 15 del d.m. e l'assenza di deroga.

  • Rigettato
    Legittimazione e interesse ad agire

    Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione, confermando la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire della SI S.p.a. e ritenendo che la presentazione di un nuovo progetto non implichi rinuncia a quello precedente.

  • Rigettato
    Utilizzo dello strumento dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) per la modifica del PRP

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, basandosi sulla verificazione che ha indicato un notevole impatto ambientale e la necessità di una procedura più complessa dell'ATF. Ha altresì respinto l'eccezione di omessa pronuncia.

  • Rigettato
    Coerenza con le finalità di ripresa e sviluppo del porto (art. 9-bis d.l. 109/2018)

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, ritenendo l'intervento non coerente con le finalità del decreto Genova in quanto di natura urbanistica e preesistente al crollo del Ponte Morandi. Ha altresì respinto le eccezioni di tardività e sindacato di merito.

  • Rigettato
    Violazione art. 15 d.m. 31 luglio 1934

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR, basandosi sulla verificazione che ha accertato la riconducibilità dei prodotti all'art. 15 del d.m. e l'assenza di deroga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2325
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2325
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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