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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 822/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29720190000007873 55918,87
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che con ricorso n. 535/2022, notificato in data 6 giugno 2022, il contribuente ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 29776201900007873, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione notificata in data 2 maggio 2019, con riferimento all'intera somma di cui alla cartella di pagamento 29720190001786373.
In tale ricorso, per quanto in questa sede interessa, l'interessato ha rappresentato in fatto e in diritto quanto segue: a) il contribuente aveva già impugnato la cartella di pagamento n. 29720190001786373 (riferita all'anno d'imposta 2015) per l'importo complessivo di € 52.400,57, e, pendente il giudizio, gli è stata notificata in data 12 dicembre 2019 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
b) la Commissione Tributaria, in data 20 dicembre 2019, ha disposto la sospensione della cartella impugnata e il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione, ricevendo in data 27 dicembre 2019 una comunicazione in cui si affermava che la pratica sarebbe stata definita entro il 20 gennaio 2020, senza che siano poi sopraggiunte all'interessato ulteriori notizie al riguardo;
c) con sentenza n. 1248/2021 in data 11 ottobre 2021 la Commissione Tributaria di Ragusa ha accolto parzialmente il ricorso proposto avverso la cartella, con riferimento alle somme richieste a titolo di IRPEF, e l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello;
d) a seguito di ispezione ipotecaria il contribuente ha riscontrato l'intervenuta iscrizione di ipoteca sull'intera somma originariamente pretesa;
e) si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, in quanto il preavviso notificato il 12 dicembre 2019 era ormai superato a seguito della sospensione giudiziale della cartella e dalla richiesta di rateizzazione;
f) al momento dell'iscrizione, inoltre, la pretesa creditoria era stata comunque ridotta dalla citata sentenza n.
1248/2021, sicché l'agente della riscossione avrebbe dovuto calcolare il residuo e notificare una nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
g) tra l'altro, il preavviso del 12 dicembre 2019, comunque caducato, neppure indicava l'immobile su cui iscrivere ipoteca;
h) risulta, altresì, violato il diritto del ricorrente alla rateizzazione, posto che, trattandosi di IRPEF ed IVA, l'ente avrebbe dovuto comunicare l'accoglimento dell'istanza in assenza di motivi ostativi e, in caso di diniego, avrebbe dovuto comunicare e motivare la relativa decisione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha svolto in quel giudizio le seguenti difese: a) la sequenza procedimentale va ricostruita come segue: - notifica della cartella in data 2 maggio 2019; - ricorso contro la cartella in data 29 giugno 2019; - notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 12 dicembre 2019; - presentazione dell'istanza di rateizzazione in data 27 dicembre 2019
(per l'importo complessivo di € 58.408,71); - notifica dell'accoglimento parziale della rateizzazione in data
13 gennaio 2020; - sospensione della cartella in data 14 gennaio 2020; - sentenza n. 1248/2021 in data 11 ottobre 2021 di accoglimento parziale del ricorso;
- sgravio conseguente in data 22 marzo 2022 con residuo debito di € 34.123,17; - comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria inviata in data 13 maggio 2022; - ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione proposto ipotecaria in data 6 giugno 2022; b) la comunicazione preventiva è stata regolarmente notificata in data 12 dicembre 2019 e non vi è obbligo di indicare in tale comunicazione i dati catastali degli immobili;
c) l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente includeva anche la cartella oggetto di impugnazione e ciò implica ammissione del debito;
d) è stata applicata la decurtazione disposta dalla sentenza del giudice tributario e si rileva che il ricorrente non ha indicato quale sarebbe l'importo residuo e la misura della garanzia;
e) in caso di annullamento parziale non può ritenersi integralmente illegittima l'ipoteca: il giudice tributario deve infatti ordinare la sua riduzione ai sensi dell'art. 2872 c.c., parametrando l'importo al doppio del minor credito residuo di cui all'art. 77 D.P.
R. n. 602/1973; f) la domanda di rateizzazione è stata istruita e accolta, con notifica in data 13 gennaio 2020,
e il mancato pagamento degli importi dovuti determina la decadenza dal beneficio.
Il ricorso n. 535/2022è stato trattenuto in decisione nell'odierna udienza ed è stato respinto da questa Corte sulla base dei seguenti rilievi:
"La Sezione ritiene che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 12 dicembre 2019, non sia divenuta inefficace a seguito della sospensione giudiziale della cartella di pagamento e della successiva presentazione di un'istanza di rateizzazione. La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura cautelare ad essa alternativa o prodromica, volta a garantire il credito erariale (Cassazione Civile, V, n. 13349 del 19 maggio 2025 e n. 15487 del 7 giugno 2019; Consiglio di Stato, n. 10122/2023; Cassazione Civile, V, n. 34311 del 15- novembre 2021; Consiglio di Stato, n. 8602/2024). La sospensione giudiziale dell'atto impugnato, disposta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 546/1992, inibisce quindi gli atti del processo esecutivo, ma non preclude l'adozione di misure cautelari come l'iscrizione ipotecaria. Pertanto, la sospensione della cartella, intervenuta successivamente alla notifica del preavviso, non ha determinato la caducazione di quest'ultimo.
Quanto all'istanza di rateizzazione, l'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce il divieto di iscrivere nuove ipoteche a seguito della presentazione di un'istanza di rateizzazione e sino all'eventuale rigetto della stessa o alla decadenza del contribuente dal beneficio (Cassazione Civile, V, n. 17031). Nel caso di specie, il contribuente ha presentato istanza di rateizzazione il 27 dicembre 2019, ma non ha documentato l'intervenuto pagamento delle rate dovute al momento di iscrizione dell'ipoteca e tale circostanza rende nuovamente legittima l'adozione della misura cautelare da parte dell'agente della riscossione (posto che non può essere gravata l'Amministrazione di fornire sul punto la prova negativa in ossequio al principio “negativa non sunt probanda”).
Il ricorrente lamenta che, a seguito della sentenza n. 1248/2021. che ha parzialmente annullato la pretesa impositiva, l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare una nuova comunicazione preventiva per l'importo residuo, ma tale prospettazione non può essere condivisa.
La comunicazione preventiva, imposta a pena di nullità dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, ha la funzione di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al debitore di presentare osservazioni o di effettuare il pagamento prima che la misura lesiva venga iscritta (Cassazione Civile, V, n. 13349 del 19 maggio 2025 e n. 15487 del 7 giugno 2019). Una volta che tale comunicazione sia stata regolarmente notificata, come avvenuto in data 12 dicembre 2019, la funzione deve considerarsi assolta.
La successiva riduzione del credito non comporta la necessità di rinnovare l'intero procedimento, ma incide sulla misura della garanzia. L'iscrizione ipotecaria, infatti, deve essere proporzionata al credito effettivamente dovuto al momento della sua iscrizione e l'eventuale iscrizione per un importo superiore al doppio del credito residuo (nel caso di specie, € 34.123,17) non determina la nullità dell'intera iscrizione, ma ne giustifica una domanda di riduzione. Il giudice tributario, adito dall'interessato, può ordinarne la riduzione ai sensi dell'art. 2872 c.c., adeguando l'iscrizione al minor credito accertato (Tribunale di Civitavecchia, n.544 del 22 marzo 2024), ma nella specie tale facoltà non deve essere esercitata, in quanto risulta legittima l'iscrizione ipotecaria per il doppio dell'importo dovuto, nella specie pari a € 68.246,34 (art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).
Il contribuente ha anche dedotto la nullità del preavviso in quanto esso non indicava l'immobile da assoggettare a ipoteca.
A prescindere dalla circostanza che non è intervenuta la tempestiva impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la censura non può essere condivisa, in quanto la normativa non prescrive che la comunicazione preventiva debba indicare i dati catastali dell'immobile. La funzione della comunicazione preventiva, invero, consiste nell'avvisare il debitore dell'intenzione di pirocedere all'iscrizione, indicando il credito per cui si procede, al fine di consentirgli il pagamento o la presentazione di osservazioni (Tribunale di Messina, n. 9 del 22 dicembre 2023), mentre l'individuazione specifica del bene avviene solo al momento dell'effettiva iscrizione presso i registri immobiliari".
A seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in data 8 giugno 2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contribuente ha nuovamente impugnato l'avvenuta iscrizione ipotecaria con il presente ricorso n. 822/2022, notificato in data 7 settembre 2022, ribadendo le doglianze di cui al ricorso n.
535/2022. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è inammissibile in ragione del divieto del "ne bis in idem", da cui deriva il corollario che resta preclusa, salve ipotesi particolari che in questa sede non rilevano, la riproposizione del medesimo gravame, ed è comunque infondato per le ragioni che hanno condotto alla reiezione del ricorso n.
535/2022.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 822/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29720190000007873 55918,87
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che con ricorso n. 535/2022, notificato in data 6 giugno 2022, il contribuente ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 29776201900007873, notificata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione notificata in data 2 maggio 2019, con riferimento all'intera somma di cui alla cartella di pagamento 29720190001786373.
In tale ricorso, per quanto in questa sede interessa, l'interessato ha rappresentato in fatto e in diritto quanto segue: a) il contribuente aveva già impugnato la cartella di pagamento n. 29720190001786373 (riferita all'anno d'imposta 2015) per l'importo complessivo di € 52.400,57, e, pendente il giudizio, gli è stata notificata in data 12 dicembre 2019 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
b) la Commissione Tributaria, in data 20 dicembre 2019, ha disposto la sospensione della cartella impugnata e il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione, ricevendo in data 27 dicembre 2019 una comunicazione in cui si affermava che la pratica sarebbe stata definita entro il 20 gennaio 2020, senza che siano poi sopraggiunte all'interessato ulteriori notizie al riguardo;
c) con sentenza n. 1248/2021 in data 11 ottobre 2021 la Commissione Tributaria di Ragusa ha accolto parzialmente il ricorso proposto avverso la cartella, con riferimento alle somme richieste a titolo di IRPEF, e l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello;
d) a seguito di ispezione ipotecaria il contribuente ha riscontrato l'intervenuta iscrizione di ipoteca sull'intera somma originariamente pretesa;
e) si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, in quanto il preavviso notificato il 12 dicembre 2019 era ormai superato a seguito della sospensione giudiziale della cartella e dalla richiesta di rateizzazione;
f) al momento dell'iscrizione, inoltre, la pretesa creditoria era stata comunque ridotta dalla citata sentenza n.
1248/2021, sicché l'agente della riscossione avrebbe dovuto calcolare il residuo e notificare una nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
g) tra l'altro, il preavviso del 12 dicembre 2019, comunque caducato, neppure indicava l'immobile su cui iscrivere ipoteca;
h) risulta, altresì, violato il diritto del ricorrente alla rateizzazione, posto che, trattandosi di IRPEF ed IVA, l'ente avrebbe dovuto comunicare l'accoglimento dell'istanza in assenza di motivi ostativi e, in caso di diniego, avrebbe dovuto comunicare e motivare la relativa decisione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha svolto in quel giudizio le seguenti difese: a) la sequenza procedimentale va ricostruita come segue: - notifica della cartella in data 2 maggio 2019; - ricorso contro la cartella in data 29 giugno 2019; - notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 12 dicembre 2019; - presentazione dell'istanza di rateizzazione in data 27 dicembre 2019
(per l'importo complessivo di € 58.408,71); - notifica dell'accoglimento parziale della rateizzazione in data
13 gennaio 2020; - sospensione della cartella in data 14 gennaio 2020; - sentenza n. 1248/2021 in data 11 ottobre 2021 di accoglimento parziale del ricorso;
- sgravio conseguente in data 22 marzo 2022 con residuo debito di € 34.123,17; - comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria inviata in data 13 maggio 2022; - ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione proposto ipotecaria in data 6 giugno 2022; b) la comunicazione preventiva è stata regolarmente notificata in data 12 dicembre 2019 e non vi è obbligo di indicare in tale comunicazione i dati catastali degli immobili;
c) l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente includeva anche la cartella oggetto di impugnazione e ciò implica ammissione del debito;
d) è stata applicata la decurtazione disposta dalla sentenza del giudice tributario e si rileva che il ricorrente non ha indicato quale sarebbe l'importo residuo e la misura della garanzia;
e) in caso di annullamento parziale non può ritenersi integralmente illegittima l'ipoteca: il giudice tributario deve infatti ordinare la sua riduzione ai sensi dell'art. 2872 c.c., parametrando l'importo al doppio del minor credito residuo di cui all'art. 77 D.P.
R. n. 602/1973; f) la domanda di rateizzazione è stata istruita e accolta, con notifica in data 13 gennaio 2020,
e il mancato pagamento degli importi dovuti determina la decadenza dal beneficio.
Il ricorso n. 535/2022è stato trattenuto in decisione nell'odierna udienza ed è stato respinto da questa Corte sulla base dei seguenti rilievi:
"La Sezione ritiene che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 12 dicembre 2019, non sia divenuta inefficace a seguito della sospensione giudiziale della cartella di pagamento e della successiva presentazione di un'istanza di rateizzazione. La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura cautelare ad essa alternativa o prodromica, volta a garantire il credito erariale (Cassazione Civile, V, n. 13349 del 19 maggio 2025 e n. 15487 del 7 giugno 2019; Consiglio di Stato, n. 10122/2023; Cassazione Civile, V, n. 34311 del 15- novembre 2021; Consiglio di Stato, n. 8602/2024). La sospensione giudiziale dell'atto impugnato, disposta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 546/1992, inibisce quindi gli atti del processo esecutivo, ma non preclude l'adozione di misure cautelari come l'iscrizione ipotecaria. Pertanto, la sospensione della cartella, intervenuta successivamente alla notifica del preavviso, non ha determinato la caducazione di quest'ultimo.
Quanto all'istanza di rateizzazione, l'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce il divieto di iscrivere nuove ipoteche a seguito della presentazione di un'istanza di rateizzazione e sino all'eventuale rigetto della stessa o alla decadenza del contribuente dal beneficio (Cassazione Civile, V, n. 17031). Nel caso di specie, il contribuente ha presentato istanza di rateizzazione il 27 dicembre 2019, ma non ha documentato l'intervenuto pagamento delle rate dovute al momento di iscrizione dell'ipoteca e tale circostanza rende nuovamente legittima l'adozione della misura cautelare da parte dell'agente della riscossione (posto che non può essere gravata l'Amministrazione di fornire sul punto la prova negativa in ossequio al principio “negativa non sunt probanda”).
Il ricorrente lamenta che, a seguito della sentenza n. 1248/2021. che ha parzialmente annullato la pretesa impositiva, l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare una nuova comunicazione preventiva per l'importo residuo, ma tale prospettazione non può essere condivisa.
La comunicazione preventiva, imposta a pena di nullità dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, ha la funzione di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al debitore di presentare osservazioni o di effettuare il pagamento prima che la misura lesiva venga iscritta (Cassazione Civile, V, n. 13349 del 19 maggio 2025 e n. 15487 del 7 giugno 2019). Una volta che tale comunicazione sia stata regolarmente notificata, come avvenuto in data 12 dicembre 2019, la funzione deve considerarsi assolta.
La successiva riduzione del credito non comporta la necessità di rinnovare l'intero procedimento, ma incide sulla misura della garanzia. L'iscrizione ipotecaria, infatti, deve essere proporzionata al credito effettivamente dovuto al momento della sua iscrizione e l'eventuale iscrizione per un importo superiore al doppio del credito residuo (nel caso di specie, € 34.123,17) non determina la nullità dell'intera iscrizione, ma ne giustifica una domanda di riduzione. Il giudice tributario, adito dall'interessato, può ordinarne la riduzione ai sensi dell'art. 2872 c.c., adeguando l'iscrizione al minor credito accertato (Tribunale di Civitavecchia, n.544 del 22 marzo 2024), ma nella specie tale facoltà non deve essere esercitata, in quanto risulta legittima l'iscrizione ipotecaria per il doppio dell'importo dovuto, nella specie pari a € 68.246,34 (art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).
Il contribuente ha anche dedotto la nullità del preavviso in quanto esso non indicava l'immobile da assoggettare a ipoteca.
A prescindere dalla circostanza che non è intervenuta la tempestiva impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la censura non può essere condivisa, in quanto la normativa non prescrive che la comunicazione preventiva debba indicare i dati catastali dell'immobile. La funzione della comunicazione preventiva, invero, consiste nell'avvisare il debitore dell'intenzione di pirocedere all'iscrizione, indicando il credito per cui si procede, al fine di consentirgli il pagamento o la presentazione di osservazioni (Tribunale di Messina, n. 9 del 22 dicembre 2023), mentre l'individuazione specifica del bene avviene solo al momento dell'effettiva iscrizione presso i registri immobiliari".
A seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in data 8 giugno 2022 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contribuente ha nuovamente impugnato l'avvenuta iscrizione ipotecaria con il presente ricorso n. 822/2022, notificato in data 7 settembre 2022, ribadendo le doglianze di cui al ricorso n.
535/2022. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è inammissibile in ragione del divieto del "ne bis in idem", da cui deriva il corollario che resta preclusa, salve ipotesi particolari che in questa sede non rilevano, la riproposizione del medesimo gravame, ed è comunque infondato per le ragioni che hanno condotto alla reiezione del ricorso n.
535/2022.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.