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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 285/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T012849000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 è stato raggiunto da un primo atto impositivo con il quale si revocava la tariffa agevolata "prima casa" in materia di registro essendo risultato titolare di altra abitazione nel medesimo
Comune concessa in locazione. Contro la liquidazione della maggiore imposta di registro veniva proposto ricorso che, dopo sentenza sfavorevole, si chiudeva con una "definizione della lite pendente". Come conseguenza di quell'atto, l'Agenzia aveva peraltro provveduto a revocare altresì il riconoscimento dell'aliquota ridotta sulle operazioni di credito afferenti l'acquisto dell'abitazione; l'atto di liquidazione -sopra meglio indicato- è quello oggetto dell'odierno appello, proposto dal contribuente a seguito di decisione sfavorevole della CGT di Firenze. Con la proposizione del gravame il contribuente lamenta: l'erronea applicazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 67 c. 4 d.l. 18/20, che va coordinato con l'art. 12
c. 1 d. lgs. 159/15; l'infondatezza di merito dell'accertamento perché l'abitazione già posseduta nel Comune di Firenze era locata e quindi non poteva essere adibita ad abitazione principale;
la eccessività delle spese liquidate in primo grado. Controparte, costituita, insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Sulla pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento come effetto della "combinazione" tra le disposizioni sopra richiamate, questa Corte è dell'avviso che non sia possibile, come invece pretende in contribuente, limitare la sospensione all'anno di realizzazione dell'evento eccezionale: le due disposizioni hanno ratio eterogenee (la prima si riferisce ad una pandemia la cui durata
è risultata protratta nel tempo;
la seconda ad eventi eccezionali, in genere naturalistici, che hanno scaturigini ed effetti differenti) e la prima appare connotata da specialità rispetto alla seconda (Cass V, Ord. 17668/25).
Proprio perciò, lo stesso Giudice di legittimità ha ritenuto -condivisibilmente- che < di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione>>. Non avendo l'Amministrazione superato i termini normativamente previsti per compiere i propri accertamenti (art. 76 d.p.R. 131/86) maggiorati della sopspensione di 85 gg., si deve pertanto concludere per la tempestività dell'azione accertatrice. Analoghe conclusioni devono assumersi con riferimento al merito della vicenda che ci occupa:
l'art. 1 della Tariffa all. al d.p.R. 131/86 cit., infatti, al § II-bis lett. b) esplicitamente richiede, per fruire dei
"benefici prima casa", che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare di diritto di proprietà
(o di altri diritti reali) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
La disposizione ha patito un progressivo "affinamento": vi compariva, infatti, un riferimento alla "idoneità" del secondo immobile che ora è stato soppresso;
tuttavia, il requisito della "idoneità" è talora sopravvissuto in alcuni arresti giurisprudenziali (è, in definitiva, su questo che poggia il secondo motivo di appello), ma questo non toglie che la caratteristica che non consente di considerare la casa già posseduta come "adibibile a propria abitazione" debba possedere caratteri di obiettività (anche quando riferita alle condizioni soggettive del contribuente) che non possono rinvenirsi in una pregressa locazione che invece dipende dalla libera determinazione del titolare del bene (v., tra le altre, Cass. V, Ord. 41102/25; Id., Ord. 15502/25). Da ultimo,
e per quanto concerne le spese, la Corte di primo grado pare avere seguito le disposizioni normative e la sentenza non appare censurabile alla luce di un generico richiamo alla loro eccessività. Per tutte le ragioni che precedono si ritiene quindi di confermare la decisione impugnata e di condannare la parte soccombente alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 300 oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 285/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T012849000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 è stato raggiunto da un primo atto impositivo con il quale si revocava la tariffa agevolata "prima casa" in materia di registro essendo risultato titolare di altra abitazione nel medesimo
Comune concessa in locazione. Contro la liquidazione della maggiore imposta di registro veniva proposto ricorso che, dopo sentenza sfavorevole, si chiudeva con una "definizione della lite pendente". Come conseguenza di quell'atto, l'Agenzia aveva peraltro provveduto a revocare altresì il riconoscimento dell'aliquota ridotta sulle operazioni di credito afferenti l'acquisto dell'abitazione; l'atto di liquidazione -sopra meglio indicato- è quello oggetto dell'odierno appello, proposto dal contribuente a seguito di decisione sfavorevole della CGT di Firenze. Con la proposizione del gravame il contribuente lamenta: l'erronea applicazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 67 c. 4 d.l. 18/20, che va coordinato con l'art. 12
c. 1 d. lgs. 159/15; l'infondatezza di merito dell'accertamento perché l'abitazione già posseduta nel Comune di Firenze era locata e quindi non poteva essere adibita ad abitazione principale;
la eccessività delle spese liquidate in primo grado. Controparte, costituita, insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Sulla pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento come effetto della "combinazione" tra le disposizioni sopra richiamate, questa Corte è dell'avviso che non sia possibile, come invece pretende in contribuente, limitare la sospensione all'anno di realizzazione dell'evento eccezionale: le due disposizioni hanno ratio eterogenee (la prima si riferisce ad una pandemia la cui durata
è risultata protratta nel tempo;
la seconda ad eventi eccezionali, in genere naturalistici, che hanno scaturigini ed effetti differenti) e la prima appare connotata da specialità rispetto alla seconda (Cass V, Ord. 17668/25).
Proprio perciò, lo stesso Giudice di legittimità ha ritenuto -condivisibilmente- che < di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione>>. Non avendo l'Amministrazione superato i termini normativamente previsti per compiere i propri accertamenti (art. 76 d.p.R. 131/86) maggiorati della sopspensione di 85 gg., si deve pertanto concludere per la tempestività dell'azione accertatrice. Analoghe conclusioni devono assumersi con riferimento al merito della vicenda che ci occupa:
l'art. 1 della Tariffa all. al d.p.R. 131/86 cit., infatti, al § II-bis lett. b) esplicitamente richiede, per fruire dei
"benefici prima casa", che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare di diritto di proprietà
(o di altri diritti reali) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
La disposizione ha patito un progressivo "affinamento": vi compariva, infatti, un riferimento alla "idoneità" del secondo immobile che ora è stato soppresso;
tuttavia, il requisito della "idoneità" è talora sopravvissuto in alcuni arresti giurisprudenziali (è, in definitiva, su questo che poggia il secondo motivo di appello), ma questo non toglie che la caratteristica che non consente di considerare la casa già posseduta come "adibibile a propria abitazione" debba possedere caratteri di obiettività (anche quando riferita alle condizioni soggettive del contribuente) che non possono rinvenirsi in una pregressa locazione che invece dipende dalla libera determinazione del titolare del bene (v., tra le altre, Cass. V, Ord. 41102/25; Id., Ord. 15502/25). Da ultimo,
e per quanto concerne le spese, la Corte di primo grado pare avere seguito le disposizioni normative e la sentenza non appare censurabile alla luce di un generico richiamo alla loro eccessività. Per tutte le ragioni che precedono si ritiene quindi di confermare la decisione impugnata e di condannare la parte soccombente alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 300 oltre accessori di legge.