Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/12/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE MONOCRATICO
TO GR
ha pronunciato la seguente Sentenza 346/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69417 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15 dicembre 2023, promosso da M. S., nata OMISSIS, c.f. OMISSIS elettivamente domiciliata in Lipari, presso lo studio dell’avv. Antonella Longo, del Foro di Barcellona P.G., cod. fisc. [...], fax 0909880701, PEC antonella.longo@cert.ordineavvocatibarcellona.it, che la rappresenta e difende per mandato rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia per immagine, da considerarsi apposta in calce al ricorso introduttivo. -parte ricorrentecontro I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
RR (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
SC GL (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it - e Avv. SC DI (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5, -parte resistenteAvverso il verbale della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici presso l’INPS, prot. n. 5500.26/10/2023.07855750, notificato in data 5/12/2023 (all. 1), con il quale è stato espresso il seguente giudizio: “non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art.
2 comma 12 l. 335/95”
Visto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Udito, alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, per l’INPS, l’avv. DI, come da relativo verbale; assente parte ricorrente.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig.ra M.,
ausiliaria sociosanitaria presso il Presidio Ospedaliero di Lipari –
ASP Messina, in data 18/01/2023, ha premesso:
- di aver presentato istanza di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n.335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale afferma di trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- di essere stata, pertanto, sottoposta a visita in data 11/10/23 presso la Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici (trasferita all’INPS a decorrere dal 1°
giugno 2023 ex art. 45 comma 3 bis d.l. n. 73/22), affinché ne venisse accertata l'idoneità al servizio;
- che a seguito della visita effettuata, come da verbale della predetta CMV prot. n. 5500.26/10/2023.07855750, notificato in data 5/12/2023 ed oggi avversato, è stato affermato che Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 legge 335/95.
Tanto premesso, la ricorrente, nel produrre la documentazione relativa alla già riconosciuta qualità di invalida al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento, lamenta anzitutto la contraddittorietà del giudizio espresso da detta CMV rispetto a quanto dichiarato, solo due mesi prima, da altra commissione dello stesso Istituto Previdenziale in ordine alla invalidità civile ed all’indennità di accompagnamento.
La difesa di parte ricorrente ritiene, inoltre, in considerazione della grave portata invalidante delle patologie da cui la sig.ra M. è purtroppo affetta, che la stessa sia in uno stato di "totale e permanente impossibilità di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa " e, per tale ragione, ha concluso chiedendo di ritenere e dichiarare l’illegittimità ed erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici presso l’INPS con il verbale indicato in epigrafe e conseguentemente riconoscere in capo alla signora M. S., come sopra generalizzata, la condizione di "inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di sevizio", con conseguente accertamento del diritto a percepire la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. 335/95, con attribuzione dei benefici a decorrere dalla domanda amministrativa;
2) in via istruttoria, disporre l’accertamento medico legale della sussistenza dei requisiti sanitari per il conseguimento dei benefici di cui all’art. 2 comma 12 l. 335/95 sin dalla data della presentazione della domanda;
3) qualora si ritenesse applicabile al giudizio innanzi alla Corte dei Conti, la disposizione di cui all’art. 445 bis c.p.c. e quindi obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari nelle forme previste dalla suddetta disposizione, si chiede che venga concesso termine per la presentazione della relativa istanza, ai sensi dell'art. 445 bis comma 2 , ult. Cpv.
Con vittoria di spese e compensi.
II. L’Inps si è costituito in giudizio il 2 dicembre 2024 e, richiamata la disciplina applicabile, ha evidenziato, in primo luogo, che l’accertamento sanitario ha negato espressamente il requisito richiesto dalla legge e che l’accertamento tecnico da parte dell’organo medico è da intendersi vincolante per l’Istituto Previdenziale.
Per il caso di disposizione di accertamento sanitario, è stato rilevato come il requisito della “assoluta e permanente impossibilità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa” costituisca una più severa condizione rispetto a quella di cui agli artt. 64 ss T.U.
1092/73 che supera, per consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Sez. lav. Sent. n.16955, del 26 agosto 2004, n.721, del 24 gennaio 1997), il concetto d’inabilità previsto dall’art. 39, del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 (afferente alla pensione ai superstiti),
consistente nella permanente impossibilità a dedicarsi a un proficuo lavoro, ossia nella concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi a un’attività lavorativa utile e idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita dell’assicurato.
In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha nominato come consulente di parte il Primario dell’Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott. Salvo Di Fina o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F.
Laurana n. 59.
III. Nel corso della pubblica udienza del 19 dicembre 2024, l’avv.
Di Maria, in sostituzione dell’avv. Longo, nell’insistere come in atti, ha ribadito l’irragionevolezza della discordanza tra le due CMV ancorché rese in periodi vicini. L’avv. DI si è riportato agli atti.
Questo GUP, in quella occasione, ha dato atto che nella mattina dello stesso giorno l’avv. Longo aveva depositato, a mezzo del Servizio DAeD, una nota in cui si riferiva della produzione di una certificazione medica e di un estratto contributivo, pertanto, impregiudicata ogni diversa valutazione, rilevata l’irritualità del deposito e la mancata allegazione del citato estratto contributivo, è stata disposta l’integrazione del deposito entro 15 gg dall’udienza;
poi effettuato in data 2 gennaio 2025.
All’esito di detta udienza questo Giudice monocratico, con ordinanza n. 159/2024, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura squisitamente tecnica, con particolare riguardo al seguente quesito: “se le infermità sofferte dalla ricorrente M. S. al momento dell’istanza amministrativa (18/01/2023) erano tali da determinarne la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
IV. La CML ha depositato il richiesto parere in data 28 luglio 2025 e con lo stesso parere sono stati, altresì, prodotti la lettera di comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali, l’elenco dei partecipanti alle operazioni peritali e la lettera di trasmissione del parere medico legale alle parti cui non sono seguite osservazioni.
V. All’udienza del 20 novembre 2025, in assenza di parte ricorrente, l’avv. DI ha richiamato gli esiti del parere reso dalla CML ed ha insistito per il rigetto del ricorso. Pertanto, sentite le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari può procedersi con l’esame del merito del giudizio.
L’oggetto della controversia attiene il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ex art. 2, co. 12, L. 335/1995, in capo alla ricorrente.
Detta norma prevede, in particolare, che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”.
Il Decreto 8 maggio 1997, n. 187 del Ministero del Tesoro, recante le modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 2, inoltre, stabilisce che: “la pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)”.
2. Al riguardo, si osserva che dalla documentazione in atti è possibile rilevare la sussistenza del requisito di cui alla lett. a) ed è incontestata la sussistenza del requisito di cui alla lett. b).
Occorre, pertanto, verificare in ordine al c.d. requisito sanitario di cui alla citata lett. c), se le patologie sofferte dal ricorrente determinino una
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", ai sensi dell'art. 2, comma 12, richiamato.
Sul punto, anzitutto, va puntualizzato che non possono ritenersi equiparabili le condizioni di “inabilità a proficuo lavoro” e di “inabilità a qualsiasi attività lavorativa”.
La giurisprudenza contabile ha, infatti, già avuto modo di affermare che <<non v’è comunque dubbio che la “inabilità a proficuo lavoro” sia nozione obiettivamente diversa dalla “inabilità a qualsiasi attività lavorativa>> (cfr. Corte dei conti, Sez. II d’App. 29 agosto 2018, n.510).
Tale concetto è stato sottolineato anche dalla Suprema corte che ha evidenziato sul punto che “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (Corte di Cassaz. Sez. lav. 9 aprile 2018, n.8678). Il riportato principio si pone in linea con l’orientamento che può dirsi consolidato della Cassazione e consente di affermare che la inabilità a qualsiasi attività lavorativa può coesistere sia con il riconoscimento dello stato di invalido civile, sia con l’inidoneità a proficuo lavoro, ma non si esaurisce in essi, richiedendo un quid pluris.
La Suprema Corte, laddove ha reso pronuncia su vicende assimilabili
(concessione del beneficio ex art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222),
non ha mancato di precisare che la norma attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate, all'unico criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue, in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto (cfr. Sez. L, sentenza n. 9946 del 08/05/2014).
In altre pronunce ha, del pari, sottolineato che con la L. n. 222 del 1984 -
sostituendosi il criterio della capacità di lavoro a quello della capacità di guadagno, e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), sì è da un lato passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza)
alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che, per questo, beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socioeconomici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro, che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione" (cfr. Cassazione civile sez.
lav., sentenza n. 17159 del 10/08/2011).
In sostanza, deve ribadirsi la sostanziale differenza tra la condizione di
"impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", introdotta dall’art. 2 della legge n. 222 del 1984, e ripresa dall’art. articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n° 335, e la condizione di "assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" nonché con i diversi presupposti per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.
3. Tanto premesso, per quanto concerne il c.d. requisito sanitario di cui all’art. 2 lett. c), per la definizione del giudizio in esame, assume valore dirimente l’accertamento del c.d. requisito sanitario in ordine alla sussistenza del quale questo Giudice ha richiesto apposito parere alla locale Commissione Medico Legale.
Detto organo, con il parere citato in fatto le cui considerazioni sono qui richiamate e ricostruito il quadro clinico della ricorrente, ha concluso che “Alla data dell’istanza amministrativa (18.01.2023),
la ricorrente era affetta dagli esiti di intervento chirurgico per l’adenocarcinoma del sigma, aveva già terminato i cicli di chemioterapia, era affetta dall’ipertensione arteriosa compensata dalla terapia ed era affetta dal disturbo ansioso depressivo compensato dalla terapia farmacologica. Nei mesi successivi le condizioni cliniche generali sono andate migliorando con la conferma dei controlli di follow-up negativi ed il recupero delle forze sino ad oggi, come dai rilievi emersi in occasione della visita all’inizio delle operazioni peritali.
Per quanto sopra, questa Sezione del CML ritiene che la ricorrente, alla data del 18.01.2023, avesse sicuramente una condizione di invalidità che però non annullava completamente le capacità lavorative della stessa. Pertanto, questa Sezione del CML –
premettendo che i parametri stringenti entro cui si colloca l’inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, escludono anche la possibilità di attendere ad un teorico generico lavoro, anche non proficuo e non continuativo – ritiene che le patologie della ricorrente, alla data di riferimento, non producessero un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e, pertanto, NON fossero tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995”.
Al riguardo, questo Giudice ritiene debbano condividersi le conclusioni cui è giunto il CTU, rassegnate nel parere pervenuto alla Segreteria della Sezione, peraltro, non oggetto di contestazione a seguito dell’invio alle parti del 30.05.2025, né in udienza.
Tale parere è stato, infatti, redatto all’esito della visita diretta dell’interessata, svoltasi il 16 maggio 2025, tenuto conto degli accertamenti clinici compiuti, e della documentazione medica esaminata.
4. In conclusione, non sussistendo tutti i requisiti richiesti dall’art. 2 del decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997, n.
187, il ricorso deve essere respinto.
5. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione testimoniata dal necessario ricorso ad accertamento medico legale, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Giudice
TO GR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 5 dicembre 2025 Pubblicata il 9 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
TO GR
(f.to digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M. S. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 9 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)