Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 41452
CASS
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 444 c.p.p.

    La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui la clausola che determina il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie non è nella disponibilità delle parti e può essere modificata dal giudice. La natura amministrativa della sospensione della patente è confermata da diverse disposizioni del Codice della Strada. Pertanto, rientra nei poteri del giudice disporre una durata diversa da quella concordata.

  • Rigettato
    Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte ritiene che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non sia nella disponibilità delle parti e che il giudice possa modificarne la durata. Nel caso specifico, il giudice ha correttamente applicato la durata raddoppiata della sanzione accessoria in quanto il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, come previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 41452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41452
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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