TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2898
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione avvio procedimento

    Il Collegio ritiene che l'ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, per sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Pertanto, tale attività non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la possibilità di presentare osservazioni, essendo attività di natura vincolata e non richiedendo particolari garanzie partecipative.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento del fatto

    I motivi 2 e 3, incentrati sulla ricostruzione dei fatti offerta dall'ente locale, sono infondati in quanto la difesa della ricorrente non ha depositato i documenti su cui si fondano tali controdeduzioni nel termine di legge. La produzione documentale è iper tardiva perché depositata il giorno dell'udienza, prima dell'inizio della stessa, senza che il difensore abbia richiesto la rimessione in termini o il rinvio dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2898
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2898
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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