Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02898/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, proposto da
AR AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Accursio Gallo, AR Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato TIna Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ingiunzione di demolizione n. 151 del 17 ottobre 2024, prot. 1225711, notificata alla sig.ra AR AS in data 8 gennaio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. AR AR LI e assunta la causa in decisione alla presenza dell’avv. Guerriero, in sostituzione dell’avv. Gallo, che si riportava agli scritti difensivi;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AR AS è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Palermo, al Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 31, piano terra, a far data dal 25 marzo 2009, giusto atto di donazione della madre, che aveva acquistato l’immobile insieme al defunto marito in data 14 giugno 1984.
Con provvedimento n. 151 del 17 ottobre 2024, il Comune di Palermo ingiungeva la demolizione di parte del citato immobile, specificamente: “ ampliamento complessivo di circa 8 mq utilizzando parte del cortile confinante demolendo parte di muro portante; Cambio destinazione d’uso dell’immobile (da abitazione a negozio) senza alcun titolo autorizzativo; e di ripristinare lo stato dei luoghi sotto la direzione tecnica di un professionista abilitato ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il detto provvedimento negativo e ne veniva lamentata l’illegittimità perché assunto: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 in quanto non veniva comunicato l’avvio del procedimento (motivo 1); b) con eccesso di potere per travisamento del fatto perché l’amministrazione avrebbe errato nell’individuazione degli abusi edilizi e, comunque, rispetto al supposto cambio di destinazione d’uso che ne sarebbe derivato (motivi 2 e 3).
All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di condividere l’impostazione della giurisprudenza per cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Da ciò consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450): ne consegue la sua infondatezza.
Quanto ai motivi 2 e 3, tutti incentrati a controdedurre rispetto alla ricostruzione offerta dall’ente locale nel provvedimento impugnato (e nella segnalazione n. 167/2022 della Polizia municipale), sono infondati in quanto la difesa della ricorrente non ha depositato i documenti su cui si fondano tali controdeduzioni nel termine di legge, previsto a pena di decadenza, di quaranta giorni liberi prima dell’udienza (v. art. 73, comma 1 c.p.a. per cui “ le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi ”).
Difatti, la produzione documentale in atti è iper tardiva perché depositata il 4 novembre 2025, cioè lo stesso giorno dell’udienza di discussione, alle ore 11:12:51, ovverosia 18 minuti prima dell’inizio dell’udienza: ne consegue che il Collegio non può prendere visione di tali atti, perché altrimenti violerebbe il contraddittorio tra le parti in causa, non avendo avuto il Comune il termine di legge per difendersi sul punto.
Inoltre, il Collegio non può in alcun modo sanare la mancanza della difesa della ricorrente perché lo stesso difensore, il giorno dell’udienza, non ha nemmeno richiesto la rimessione in termini con contestuale rinvio dell’udienza: potere, questo, che il Tribunale avrebbe potuto valutare di utilizzare se solo ci fosse stata una formale richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Palermo, che liquida in euro 1.500,00 (milleecinquecento/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
RA RA RU, Primo Referendario
AR AR LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR LI | TO TI |
IL SEGRETARIO