Sentenza breve 3 marzo 2026
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TAR Milano, Sez. I, sent. del 3 marzo 2026, n. 1022. È opinione consolidata in giurisprudenza che i contratti con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi specifiche attività rientranti nell'appalto, come nel caso di specie, non sono contratti di subappalto ma contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 codice civile. Tuttavia, la distinzione tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro autonomo) si fonda non solo, come si è detto, sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto. (Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7862). Secondo il Consiglio di Stato, “Le prestazioni alla base dei due contratti sono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2026, proposto da Habitat 2.0 – Studio Tecnico Associato, Bi.Ma S.R.L, Chirò Snc e Istituto Oikos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Salvadori e Sabrina Moglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.T.S. della Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Falconieri e AO Garavaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gestioni Faunistiche Lombarde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione disposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1345 del 23.12.2025, nonché di tutti i verbali di gara nella parte in cui non hanno escluso dalla gara la controinteressata;
- se stipulato, del contratto di affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestioni Faunistiche Lombarde S.r.l. e dell’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IL Di AO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con deliberazione n. 845 del 4 settembre 2025, l’Azienda Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (d’ora in poi solo ATS) ha bandito la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio di controllo faunistico della specie cinghiale, per un importo complessivo posto a base di gara in € 138.000,00 (IVA esclusa), da aggiudicare al migliore offerente da individuarsi sulla base del criterio del prezzo più basso (doc. 2).
2. Il Documento Unico di Procedura (doc. 14), diviso in due parti, ha disciplinato la fase contrattuale dell’affidamento del servizio nella Parte Prima, dedicata ai “ CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO ”, e nella Parte Seconda “ Disciplinare di Procedura ” ha regolamentato la fase pubblicistica della procedura negoziata.
3. All’esito della gara, espletati i controlli di legge, con deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1345 del 23 dicembre 2025, il servizio è stato affidato alla controinteressata Gestioni Faunistiche Lombarde S.r.l. (d’ora in poi solo GF) che, avendo offerto il minor prezzo, si è posizionata al primo posto in graduatoria, seguita dall’odierno R.T.I. ricorrente Habitat 2.0.
4. Con il ricorso in epigrafe, corredato da domanda cautelare, notificato il 1° febbraio 2026 e ritualmente depositato, il ricorrente R.T.I. Habitat 2.0 ha domandato l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
a) VIOLAZIONE DELL’ARTT. 99 co. II e 100 DEL D.LGS N.36/2023 – CARENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VERIFICA - MANCATO POSSESSO DELLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE : in sintesi, il R.T.I. ricorrente sostiene che l’aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’art. 100 del d. lgs. 36/2023 (requisiti di ordine speciale), in particolare, GF sarebbe priva dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, dal momento che, da un lato, il conto economico non evidenzierebbe capacità finanziarie; dall’altro, la controinteressata avrebbe conferito a soggetti terzi l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in palese violazione dell’art. 119 (Subappalto) del citato decreto;
b) VIOLAZIONE DELL'ART. 119, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 - DIVIETO DI AFFIDAMENTO DELL'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A TERZI - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VERIFICA - ILLEGITTIMA PARTECIPAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DELLA PAR CONDICIO : con tale motivo, parzialmente ripetitivo del primo motivo, il R.T.I. ricorrente ritorna sulla violazione del divieto di affidamento dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a soggetti terzi, sancito dall'art. 119, comma 1, del d. lgs. 36/2023, il quale – a dire di parte ricorrente - configurerebbe una causa di nullità dell'accordo e di illegittimità dell'aggiudicazione; G.F.L. avrebbe dichiarato espressamente nella propria domanda di partecipazione e anche nel DGUE di non avere dipendenti e di non volersi avvalere né del subappalto né dell’avvalimento, indicando contestualmente un elenco di trenta operatori che avrebbe ingaggiato mediante contratti di prestazione occasionale ex art. 2222 cod. civ. per l'esecuzione integrale del servizio di controllo faunistico (doc.4, pag.2);
c) VIOLAZIONE DELL'ART. 100 DEL D.LGS. 36/2023 – CARENZA DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI MEZZI NECESSARI -ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VERIFICA: infine, il R.T.I. ricorrente ripropone la censura relativa alla violazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 100 del d. lgs. 36/2023; a dire del R.T.I. ricorrente, nella propria offerta GF si sarebbe limitata ad affermare genericamente di impegnarsi a mettere a disposizione degli equipaggi, automezzi e indumenti idonei all'esecuzione del servizio, senza fornire alcuna specifica indicazione degli automezzi effettivamente disponibili al momento della presentazione dell'offerta; inoltre, il " Dettaglio delle specifiche tecniche delle dotazioni in possesso e utilizzabili " avrebbe carattere meramente programmatico, limitandosi a elencare genericamente alcune tipologie di beni, senza alcuna identificazione specifica.
5. Si sono costituite in giudizio la controinteressata e l’ATS per resistere al ricorso, depositando - ex art. 73 cod. proc. amm. - documenti e memorie.
6. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
7. I motivi di ricorso, per evidenti ragioni di connessione e di ripetizione delle censure, possono essere esaminati congiuntamente perché tutti infondati per le seguenti ragioni.
8. Preliminarmente, occorre, brevemente, richiamare la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione del contratto qui in discussione.
9. Secondo la consolidata giurisprudenza, i requisiti (generali e speciali) di partecipazione alla gara sono necessari per accedere alla procedura di gara e si distinguono dai requisiti di esecuzione del contratto in ragione del fatto che questi ultimi sono elementi che caratterizzano invece la fase esecutiva del contratto. Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta; mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale (Consiglio di Stato sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691).
10. La nozione di " requisiti di esecuzione " è stata elaborata dalla giurisprudenza al fine di indicare i mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell'offerta - ciò che varrebbe a distinguerli dai " requisiti di partecipazione " - , ma al momento dell'esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come "condizione" per la stipulazione del contratto d'appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2020 n. 8159).
11. Per la costante giurisprudenza, la distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione va ricercata attraverso l’interpretazione della lex specialis di gara, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all'operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione dell'offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n.1617; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 28 giugno 2025, n. 2457).
12. Oltre questo quadro definitorio, la giurisprudenza più recente ha affermato che “ … avendo come paletti di confine l'interpretazione letterale della lex specialis da una parte e la ragionevolezza dall'altra parte… allorché il bando, anziché limitarsi a richiedere ai partecipanti di acquisire la disponibilità di un determinato requisito tecnico, ne imponga invece il possesso, a pena di esclusione, all'atto della domanda di partecipazione, non può, applicando i consueti criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. cod. civ.), sostenersi che tale onere afferisca alla fase esecutiva del contratto, riguardando la sussistenza dei presupposti per partecipare alla gara. Al contrario, l'introduzione surrettizia di un requisito di ammissione non chiaramente espresso (e dunque, implicito) dalla stazione appaltante lede la buona fede dei concorrenti, oltre che il principio della par condicio. Può dunque dirsi che spetta alla lex specialis enucleare le caratteristiche indefettibili (id est, i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene e queste costituiscono condizione di partecipazione alla procedura selettiva, la cui mancanza determina l'esclusione dell'offerta dalla gara (in termini, Cons. Stato, V, 7 dicembre 2022, n. 10577) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2025, n. 7090).
13. Tutto ciò premesso, nel caso di specie la chiara formulazione del Documento Unico di Procedura non pone dubbi interpretativi, avendo espressamente indicato - agli artt. 7 e 8 della Parte Seconda (titolata “DISCIPLINARE DI PROCEDURA”) - i requisiti di ordine generale e speciale di cui i concorrenti dovevano essere in possesso “ a pena di esclusione ” e, con particolare riferimento ai requisiti di ordine speciale qui in contestazione, l’art. 8 prescriveva esclusivamente l’iscrizione dell’operatore economico nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane.
14. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la disponibilità degli equipaggi, degli automezzi e delle relative dotazioni specifiche rientrano nei requisiti di esecuzione del contratto, come chiaramente indicato nella Prima Parte (titolata “CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO”) del D.U.P., che disciplina la fase contrattuale dell’affidamento del servizio di controllo faunistico.
15. Si apprende dalla memoria di costituzione dell’ATS, depositata il 23 febbraio 2026, che il contratto (doc. 7) è stato stipulato il 26 gennaio 2026; ciò consente di affermare – alla luce della documentazione prodotta in giudizio (docc. 11-18 e 22-23) - che l’aggiudicataria in tale momento era in possesso dei requisiti di esecuzione richiesti dalla lex specialis . In particolare, su richiesta della stazione appaltante, nella fase di valutazione delle offerte, la GF aveva fornito in data 21 novembre 2025 l’elenco dettagliato degli operatori che avevano dato la disponibilità prima della presentazione dell’offerta (doc. 26) e il dettaglio delle modalità operative (doc. 27), riscontrando poi le richieste istruttorie dell’ATS ancora in data 1 dicembre 2025 (doc. 28) e in data 8 dicembre 2025 (doc. 29), sicché la stipula del contratto è stata anche preceduta dalla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di esecuzione.
16. Non merita inoltre condivisione l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’impiego da parte dell’aggiudicataria di operatori esterni alla compagine sociale configurerebbe un’ipotesi di subappalto non dichiarata o di avvalimento, atteso che i contratti depositati dalla controinteressata nel procedimento di gara si configurano effettivamente come contratti d’opera ex art. 2222 cod. civ., avendo ad oggetto un’attività da svolgere personalmente, in maniera pienamente auto-organizzata (salvo il rispetto del Vademecum operativo e dei luoghi, giorni e orari indicati dall’ATS e dalla Polizia locale competente per territorio, modalità che sono, però, definitori della commessa e non criteri di organizzazione della prestazione), con criteri prestazionali e remuneratori strutturati in maniera da dover essere assolti personalmente dal prestatore e senza vincolo di subordinazione.
17. È opinione consolidata in giurisprudenza che i contratti con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi specifiche attività rientranti nell’appalto, come nel caso di specie, non sono contratti di subappalto ma contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 codice civile. Tuttavia, la distinzione tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro autonomo) si fonda non solo, come si è detto, sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto. (Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7862).
18. Secondo il Consiglio di Stato, “ Le prestazioni alla base dei due contratti sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante. Nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto ” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150).
19. Nella fattispecie, gli operatori contrattualizzati dalla GF sono cacciatori in possesso di licenza di porto di fucile, dotati di fucili e delle specifiche abilitazioni – previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi regionali e coordinati dai corpi di polizia regionale o provinciale - prescritte dall’art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per lo svolgimento dell’attività di controllo della fauna selvatica.
20. È dunque evidente che, prevalendo la qualificazione soggettiva del singolo cacciatore e la specificità della prestazione professionale (abbattimento dei cinghiali per la prevenzione della peste suina), si è al cospetto di contratti d’opera e non di un contratto di subappalto, dove invece prevale l’organizzazione imprenditoriale del subappaltatore, sicché le censure di parte ricorrente sono infondate.
21. Non sono infine pertinenti le sentenze di questo T.A.R. (N. 1366/2018; N. 2237/2024; N. 1546/2023) richiamate dalla parte ricorrente per supportare la fondatezza della propria tesi sopra rappresentata, dal momento che tali sentenze riguardavano casi di subappalto, casi quindi diversi dalla fattispecie qui esaminata. In ogni caso, vale la pena osservare che nella sentenza N. 2237/2024 si richiama la giurisprudenza citata sulla distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto nei termini sopra esposti e ciò conferma l’infondatezza delle censure.
22. Concludendo, il ricorso va respinto.
23. Le spese processuali, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore delle parti resistenti costituite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore dell’Azienda Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano e in € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della controinteressata Gestioni Faunistiche Lombarde s.r.l. oltre accessori, se previsti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
IL Di AO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di AO | Marco CE |
IL SEGRETARIO