Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
A differenza dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato, che prevede l'ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio, nel caso in cui il repertorio manchi, trova applicazione la disposizione dell'art. 138, primo comma n. 4 della legge stessa, con la conseguenza che incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sè, il notaio che abbia ricevuto atti tra vivi per il periodo in cui era sprovvisto del relativo repertorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1999, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA FF, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 155, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ONESTI, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO SPINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO TORINO;
PROCURATOREGENERALE PRESSO TRIBUNALE TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 30/6/98 depositata il 15/07/98; RG. 6/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/03/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI confermate in camera di consiglio dal dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamento, da parte del Conservatore dell'Archivio notarile di Torino, di omessa tenuta da parte del notaio Renato IG del repertorio degli atti tra vivi nel periodo 12.4-23.5.1995, risultante dall'avvenuta annotazione di n. 641 atti, formati in quel periodo, in epoca successiva alla vidimazione del registro, avvenuta il 24.5.1995, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avviava procedimento disciplinare davanti al locale tribunale contestando al notaio la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 62 e 138, n. 4, della legge 16.2.1913, n. 89. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 21.4.1998, dichiarava il notaio colpevole della contravvenzione ascrittagli e, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile, applicava la sanzione dell'ammenda di L. 4.000.
L'appello proposto dal notaio veniva rigettato dalla Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16.7.1998. Considerava la corte che assolve all'obbligo di tenuta del repertorio unicamente il notaio che abbia a disposizione nello studio un registro nel quale possa "prendere nota giornalmente" degli estremi degli atti tra vivi ricevuti;
con la conseguenza che, se il notaio ha esaurito i registri (vidimati) posseduti e non è quindi in grado di annotarvi gli atti man mano che li riceve, deve essere considerato privo di repertorio e quindi operante in violazione dell'art. 62 della legge notarile. Avverso tale sentenza il notaio IG ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 64, 137 e 138 della legge 16.2.1913, n.89, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che, nel periodo contestato, egli aveva soltanto omesso di procurarsi la disponibilità di un registro regolarmente vidimato per l'annotazione giornaliera degli atti, mentre non era venuta meno la disponibilità del repertorio, inteso come impianto strumentale (di cui il singolo registro costituiva un elemento, ben individuato dalla numerazione progressiva dei fogli); conseguentemente non poteva essergli addebitata la mancata tenuta del repertorio, ai sensi degli artt. 62 e 138, n. 4, della legge notarile, ma solo l'irregolare tenuta dello stesso, ai sensi degli artt. 62 e 137.
2. Il motivo non è fondato.
Il giudice di merito ha desunto dalla circostanza,
incontroversa, che il notaio aveva annotato nel repertorio degli atti tra vivi 641 atti raccolti anteriormente alla vidimazione del repertorio stesso, avvenuta il 24.5.1995, che nel periodo suddetto il notaio era sprovvisto di repertorio regolarmente vidimato, nel quale poter eseguire l'annotazione giornaliera prevista dall'art. 62 legge n. 89/1913). Così delineata la fattispecie, risulta corretta la ritenuta violazione degli artt. 62 e 138, n.4, della legge notarile, che sanzionano l'omessa tenuta del repertorio, e non già, come preteso dal ricorrente, la diversa e più lieve ipotesi contravvenzionale prevista dagli artt. 62 e 137 della stessa legge, concernente le irregolarità formali della tenuta del repertorio.
Ed infatti, così statuendo, l'impugnata sentenza si è uniformata a quanto sancito da questa S.C., che ha avuto modo di affermare che, a differenza dell'art. 137 della legge n.89/1913 sull'ordinamento del notariato che prevede l'ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità sulla tenuta del repertorio, nel caso in cui il repertorio manchi, sia pure per breve tempo, non essendosi provveduto alla tempestiva vidimazione, trova applicazione l'art. 138, comma 1, n.4, della stessa legge, con la conseguenza e incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sè, il notaio che abbia levato ipotesi nel periodo in cui era sprovvisto del repertorio (sent. n. 1608/94; 1372/95; n. 7662/98).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 19 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999