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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 683 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
Calabria il 07.08.1982) e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. De Stefano
Giovanni, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Crisafi, n. 25, Reggio
Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 14.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 17.07.2010;
-considerato che con decreto del 03.04.2025 è stato assegnato termine alle parti ex art. 127ter c.p.c. fino al 19.11.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 17.07.2010; b) dal matrimonio è nato un figlio: (22.05.2022); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
08.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 09.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione consensuale, depositato in data 14.03.2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria, atto n. 331, Parte II, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi hanno già provveduto di comune accordo a dividere i loro domicili, con la dichiarazione di separazione saranno autorizzati ufficialmente a vivere separati, con preventivo assenso reciproco al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio;
B) I risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti e non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, in comproprietà delle parti. L'autovettura Smart targata…………. È stata già volturata a nome del signor , il quale si Parte_1 impegna a versare alla signora la somma di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) Pt_2 entro e non oltre il 30 settembre 2025;
C) Nessuna somma a titolo di mantenimento viene reciprocamene prevista fra le parti in quanto i coniugi dichiarano espressamente di rinunciarvi essendo entrambi autosufficienti;
D) Il sig. contribuirà a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 versando ogni cinque di ogni mese la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per lo stesso. Le parti, inoltre, di comune accordo statuiscono che l'assegno unico nell'interesse del figlio minore verrà percepito interamente dalla signora
[...]
; Parte_2
E) Le spese straordinarie nell'interesse della prole previamente concordate dai coniugi e nell'interesse del figlio saranno suddivise al 50%, in ipotesi di disaccordo le parti si rifanno al protocollo del tribunale civile di Reggio Calabria;
F) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre signora sito in Reggio Calabria, Parte_2 via Reggio Campi I Traversa V Sorgonà n. 27;
G) Quanto alla programmazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni e nei tempi concordati preventivamente dai genitori, ed in ipotesi di disaccordo nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 21.00 ed il sabato e la domenica in maniera alternata e, comunque, nell'interesse preminente della salute psicofisica dello stesso, con l'obbligo per entrambi i coniugi di provvedere alle esigenze quotidiane di vita della minore, primarie e secondarie;
H) Il minore trascorrerà tutte le festività natalizie e pasquali in modo alternato e almeno due settimane durante le ferie estive con il padre (che si considerano da metà giugno a metà settembre), periodo quest'ultimo da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno, e per il periodo residuo i coniugi si impegnano reciprocamente ad agevolare lo spostamento dei minori dal comune di residenza, Reggio Calabria, verso il luogo di villeggiatura che dovrà essere concordato tra i genitori in considerazione della tenera età della bambina e sempre nell'interesse della stessa;
I) Le parti si concedono vicendevole assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
L) La casa coniugale sita in via Reggio Campi I Traversa V Sorgonà n. 27, viene assegnata alla stessa , con il relativo mobilio, che continuerà a risiedervi con il minore. Il Pt_2 signor ha già provveduto ad asportare gli effetti personali ivi presenti;
Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 683 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
Calabria il 07.08.1982) e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. De Stefano
Giovanni, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Via Crisafi, n. 25, Reggio
Calabria, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 14.03.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 17.07.2010;
-considerato che con decreto del 03.04.2025 è stato assegnato termine alle parti ex art. 127ter c.p.c. fino al 19.11.2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 17.07.2010; b) dal matrimonio è nato un figlio: (22.05.2022); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
08.04.2025, il quale ha espresso il parere in data 09.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione consensuale, depositato in data 14.03.2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Reggio Calabria, atto n. 331, Parte II, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
A) I coniugi hanno già provveduto di comune accordo a dividere i loro domicili, con la dichiarazione di separazione saranno autorizzati ufficialmente a vivere separati, con preventivo assenso reciproco al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio;
B) I risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti e non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, in comproprietà delle parti. L'autovettura Smart targata…………. È stata già volturata a nome del signor , il quale si Parte_1 impegna a versare alla signora la somma di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) Pt_2 entro e non oltre il 30 settembre 2025;
C) Nessuna somma a titolo di mantenimento viene reciprocamene prevista fra le parti in quanto i coniugi dichiarano espressamente di rinunciarvi essendo entrambi autosufficienti;
D) Il sig. contribuirà a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 versando ogni cinque di ogni mese la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per lo stesso. Le parti, inoltre, di comune accordo statuiscono che l'assegno unico nell'interesse del figlio minore verrà percepito interamente dalla signora
[...]
; Parte_2
E) Le spese straordinarie nell'interesse della prole previamente concordate dai coniugi e nell'interesse del figlio saranno suddivise al 50%, in ipotesi di disaccordo le parti si rifanno al protocollo del tribunale civile di Reggio Calabria;
F) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre signora sito in Reggio Calabria, Parte_2 via Reggio Campi I Traversa V Sorgonà n. 27;
G) Quanto alla programmazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nei giorni e nei tempi concordati preventivamente dai genitori, ed in ipotesi di disaccordo nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 21.00 ed il sabato e la domenica in maniera alternata e, comunque, nell'interesse preminente della salute psicofisica dello stesso, con l'obbligo per entrambi i coniugi di provvedere alle esigenze quotidiane di vita della minore, primarie e secondarie;
H) Il minore trascorrerà tutte le festività natalizie e pasquali in modo alternato e almeno due settimane durante le ferie estive con il padre (che si considerano da metà giugno a metà settembre), periodo quest'ultimo da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno, e per il periodo residuo i coniugi si impegnano reciprocamente ad agevolare lo spostamento dei minori dal comune di residenza, Reggio Calabria, verso il luogo di villeggiatura che dovrà essere concordato tra i genitori in considerazione della tenera età della bambina e sempre nell'interesse della stessa;
I) Le parti si concedono vicendevole assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
L) La casa coniugale sita in via Reggio Campi I Traversa V Sorgonà n. 27, viene assegnata alla stessa , con il relativo mobilio, che continuerà a risiedervi con il minore. Il Pt_2 signor ha già provveduto ad asportare gli effetti personali ivi presenti;
Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna