Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1993 ai capitoli nn. 1372 e 1378 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti i contributi alle imprese radiofoniche, previsti dagli articoli 4 , 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , non utilizzate alla chiusura di tale esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo.
Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 4 , 7 e 8 della legge n. 250/1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ".
"Art. 7. - 1. Il comma dell' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all' articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale"".
"Art. 8 - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".
Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 4 , 7 e 8 della legge n. 250/1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ".
"Art. 7. - 1. Il comma dell' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all' articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale"".
"Art. 8 - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".