CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2023, n. 19112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19112 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19908/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente– contro IL NC IC CI, elettivamente domiciliato in Roma, Via US AR n.35, presso lo Studio dell’avv.Corinna Marzi che lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all’avv. Barbara Caprì; – controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 361/01/2017, depositata il 4 maggio 2017. Irpef- convenzione LI-UK Civile Sent. Sez. 5 Num. 19112 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CATALDI MICHELE Data pubblicazione: 06/07/2023 2 di 6 Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Michele Cataldi nella pubblica udienza del 16 marzo 2023, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198; FATTI DI CAUSA 1. William CI DS Pedicini, con apposita istanza, ha chiesto il rimborso del credito di imposta, oltre interessi maturati e maturandi, spettantegli sui dividendi pagati dalla Società Edilizia Villa Whitaker s.p.a. nel 1998, in forza della deliberazione assembleare del 28.5.1998. A tal fine dichiarava di: (i) essere cittadino inglese;
(ii) essere assoggettato alle imposte sui redditi nel Regno Unito di Gran TA;
(iii) non possedere stabili organizzazioni in LI collegate o non collegate alla Società distributrice del dividendo. 2. In particolare, la predetta società deliberava in data 28 maggio 1998 il pagamento di un dividendo di £. 6.000 (seimila) per azione, attribuendo ai soci un credito di imposta ordinario a valere sulle imposte di cui al comma 1, lettera a), dell’ art. 105 del d.P.R. 22.12.1986, n.917. Il contribuente, quale proprietario di n.75.800 azioni, incassava dalla società emittente la somma di Lire 386.580.000, al netto della operata ritenuta di acconto con la aliquota del 15% (quindici percento) pari, dunque, a £. 68.220.000, versata all’Erario italiano dalla Società che aveva corrisposto gli utili. Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n.917 del 1986 pro tempore vigente, a contribuente veniva attribuito il credito di imposta, pari a £. 267.104.040. Egli, pertanto, in forza della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni vigente tra il Regno Unito di Gran TA e l’LI (convenzione firmata a Pallanza il 21 ottobre 1998 e ratificata in LI con legge 5 novembre 1990, n.329), ritenendo di avere diritto al rimborso del credito di imposta, presentava la predetta istanza di rimborso ed impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa. 3. L’adita Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello del contribuente. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la 3 di 6 cassazione della sentenza d’appello, affidato a quattro motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso, coadiuvato da successiva memoria. Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Violazione e/o falsa applicazione art. 43 c.c. in combinato disposto con l’ art. 2 dpr 917/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata per aver affermato che il contribuente potesse considerarsi residente nel Regno Unito, in quanto avrebbe invece mantenuto in LI il centro dei propri interessi. Il motivo è inammissibile. Infatti, come risulta dalla sentenza di primo grado (trascritta, in parte qua, nel controricorso, la C.T.P., pur rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, aveva espressamente rigattato l’eccezione erariale relativa alla pretesa residenza italiana del contribuente. Pertanto, come eccepito dal contribuente, l’Agenzia avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, proporre appello incidentale condizionato sul punto, per contrastare il relativo accertamento. La mancanza dell’ impugnazione incidentale nelle controdeduzioni non si presta ad essere in ipotesi ovviata dall’eventuale riproposizione della medesima questione, comunque, nel contesto delle difese erariali avverso l’appello del contribuente, poiché la tardività delle stesse controdeduzioni ne precluderebbe comunque l’ipotetica conversione in un appello incidentale ammissibile (cfr. ex plurimis Cass. 18/12/2014, n. 26830; Cass. 22/06/2016, n. 12937). 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 in combinato disposto con l’ art. 24 della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran TA e Irlanda del Nord del 5/11/90 e dell’ art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente ritenuto che i dividendi in questione sarebbero stati inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in Inghilterra e sarebbero stati assoggettati a tassazione nel Regno Unito, ai sensi di cui all’art. 10, 4 di 6 paragrafo 4, sottoparagrafo a) della ridetta Convenzione, quando invece, dai documenti prodotti, risulterebbe presumibile il contrario. 3. Con il terzo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata perché avrebbe omesso l’esame della circostanza che, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, i dividendi in questione non sarebbero stati assoggettati a tassazione in Inghilterra. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, avendo contenuto connesso, anzi pressoché coincidente. Ed invero, come ben evidenziato nelle conclusioni del P.G., la doglianza veicolata si sostanzia nel mancato esame del fatto decisivo, ai fini della negazione della doppia imposizione che è invece ritenuta sussistere dalla CTR, consistente nella mancata applicazione di alcuna tassazione dei proventi italiani da parte del fisco britannico, sicché l’omesso esame dedotto nel terzo motivo di ricorso è il presupposto logico-fattuale per accedere e prendere in esame anche il secondo motivo. Ebbene, tale omesso esame non sussiste, risultando espresso, da parte della CTR, l’accertamento in fatto che dalla documentazione prodotta dal contribuente nei due gradi di merito risulta che i relativi dividendi sono stati « assoggettati quindi a tassazione nel Regno Unito». Tale esplicito accertamento è peraltro confortato ulteriormente dalla specifica constatazione che la stessa documentazione non è stata contestata dall’appellata Agenzia, che ha affidato la propria difesa piuttosto all’assoggettamento del contribuente all’imposizione italiana in quanto cittadino italiano. Non è quindi ammissibile, a fronte di tale accertamento esplicito e puntuale in fatto, censurare sul punto, in questa sede, nel merito la sentenza impugnata. Tanto più che la stessa ricorrente, nel corpo dei relativi mezzi, non censura specificamente la non contestazione rilevata dalla CTR, né comunque deduce puntualmente quando e come avrebbe invece contestato le medesime risultanze. Inoltre, neppure viene specificamente e puntualmente dedotto nei mezzi in decisione il travisamento della relativa informazione probatoria, tanto meno con 5 di 6 riferimento al documento- riprodotto (con relative informazioni in ordine alla sua produzione nel merito, unitamente alla traduzione giurata) nel controricorso - relativo all’assoggettamento a tassazione del contribuente nel Regno Unito, proveniente dall’Ufficio fiscale inglese (sulla cui rilevanza probatoria, nell’ambito dell’art. 10 della Convenzione tra LI e Regno Unito, Cass. 19/11/2020, n. 26307). Vanno quindi dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo. 4. Con il quarto motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’ art. 29 della Convenzione LI- Regno Unito, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.». Secondo la ricorrente, non risulterebbero prodotti elementi probatori essenziali al fine del riconoscimento del diritto al rimborso del credito di imposta, in particolare il certificato di cui all’art. 29 della ridetta Convenzione. Il motivo è inammissibile, risolvendosi anch’esso nel tentativo di una rivisitazione del merito della fattispecie controversa. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ciò che non è stato denunziato, e comunque non è accaduto, nel caso di specie;
mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che, come invece si ricava dal mezzo in decisione, il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal’art. 116 c.p.c. (Cass. 23/10/2018, n. 26769, ex plurimis). Il motivo è altresì inammissibile anche perché nel corpo del mezzo – pur a fronte della constatazione della CTR che la contestazione erariale si è concentrata sulla residenza effettiva del contribuente- non si indica quando e dove, nel giudizio di 6 di 6 merito, sarebbe stato invece contestato che la contribuente abbia ricevuto i dividendi in questione. Né, peraltro, si spiega come tale contestazione si concilierebbe con il dato, pure accertato dalla sentenza impugnata, dell’inclusione degli stessi dividendi nella dichiarazione presentata dal contribuente all’autorità fiscale inglese. Pure inammissibile – visto quanto premesso al precedente punto 3.1. in ordine al documento relativo all’assoggettamento a tassazione del contribuente nel Regno Unito- è la censura relativa all’assunta mancanza di certificazione proveniente dall’Ufficio fiscale inglese. Ferma la rilevata inammissibilità, appare peraltro infondato il riferimento alla certificazione di cui all’art. 29, paragrafo 2, della Convenzione, relativo a fattispecie ( il rimborso dell’imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte) distinta da quella di cui all’art. 10, paragrafo 4, sottoparagrafo a) della ridetta Convenzione. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 ed in quella
(ii) essere assoggettato alle imposte sui redditi nel Regno Unito di Gran TA;
(iii) non possedere stabili organizzazioni in LI collegate o non collegate alla Società distributrice del dividendo. 2. In particolare, la predetta società deliberava in data 28 maggio 1998 il pagamento di un dividendo di £. 6.000 (seimila) per azione, attribuendo ai soci un credito di imposta ordinario a valere sulle imposte di cui al comma 1, lettera a), dell’ art. 105 del d.P.R. 22.12.1986, n.917. Il contribuente, quale proprietario di n.75.800 azioni, incassava dalla società emittente la somma di Lire 386.580.000, al netto della operata ritenuta di acconto con la aliquota del 15% (quindici percento) pari, dunque, a £. 68.220.000, versata all’Erario italiano dalla Società che aveva corrisposto gli utili. Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n.917 del 1986 pro tempore vigente, a contribuente veniva attribuito il credito di imposta, pari a £. 267.104.040. Egli, pertanto, in forza della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni vigente tra il Regno Unito di Gran TA e l’LI (convenzione firmata a Pallanza il 21 ottobre 1998 e ratificata in LI con legge 5 novembre 1990, n.329), ritenendo di avere diritto al rimborso del credito di imposta, presentava la predetta istanza di rimborso ed impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa. 3. L’adita Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello del contribuente. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la 3 di 6 cassazione della sentenza d’appello, affidato a quattro motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso, coadiuvato da successiva memoria. Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di rigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Violazione e/o falsa applicazione art. 43 c.c. in combinato disposto con l’ art. 2 dpr 917/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata per aver affermato che il contribuente potesse considerarsi residente nel Regno Unito, in quanto avrebbe invece mantenuto in LI il centro dei propri interessi. Il motivo è inammissibile. Infatti, come risulta dalla sentenza di primo grado (trascritta, in parte qua, nel controricorso, la C.T.P., pur rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, aveva espressamente rigattato l’eccezione erariale relativa alla pretesa residenza italiana del contribuente. Pertanto, come eccepito dal contribuente, l’Agenzia avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, proporre appello incidentale condizionato sul punto, per contrastare il relativo accertamento. La mancanza dell’ impugnazione incidentale nelle controdeduzioni non si presta ad essere in ipotesi ovviata dall’eventuale riproposizione della medesima questione, comunque, nel contesto delle difese erariali avverso l’appello del contribuente, poiché la tardività delle stesse controdeduzioni ne precluderebbe comunque l’ipotetica conversione in un appello incidentale ammissibile (cfr. ex plurimis Cass. 18/12/2014, n. 26830; Cass. 22/06/2016, n. 12937). 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 in combinato disposto con l’ art. 24 della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran TA e Irlanda del Nord del 5/11/90 e dell’ art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente ritenuto che i dividendi in questione sarebbero stati inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in Inghilterra e sarebbero stati assoggettati a tassazione nel Regno Unito, ai sensi di cui all’art. 10, 4 di 6 paragrafo 4, sottoparagrafo a) della ridetta Convenzione, quando invece, dai documenti prodotti, risulterebbe presumibile il contrario. 3. Con il terzo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata perché avrebbe omesso l’esame della circostanza che, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, i dividendi in questione non sarebbero stati assoggettati a tassazione in Inghilterra. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, avendo contenuto connesso, anzi pressoché coincidente. Ed invero, come ben evidenziato nelle conclusioni del P.G., la doglianza veicolata si sostanzia nel mancato esame del fatto decisivo, ai fini della negazione della doppia imposizione che è invece ritenuta sussistere dalla CTR, consistente nella mancata applicazione di alcuna tassazione dei proventi italiani da parte del fisco britannico, sicché l’omesso esame dedotto nel terzo motivo di ricorso è il presupposto logico-fattuale per accedere e prendere in esame anche il secondo motivo. Ebbene, tale omesso esame non sussiste, risultando espresso, da parte della CTR, l’accertamento in fatto che dalla documentazione prodotta dal contribuente nei due gradi di merito risulta che i relativi dividendi sono stati « assoggettati quindi a tassazione nel Regno Unito». Tale esplicito accertamento è peraltro confortato ulteriormente dalla specifica constatazione che la stessa documentazione non è stata contestata dall’appellata Agenzia, che ha affidato la propria difesa piuttosto all’assoggettamento del contribuente all’imposizione italiana in quanto cittadino italiano. Non è quindi ammissibile, a fronte di tale accertamento esplicito e puntuale in fatto, censurare sul punto, in questa sede, nel merito la sentenza impugnata. Tanto più che la stessa ricorrente, nel corpo dei relativi mezzi, non censura specificamente la non contestazione rilevata dalla CTR, né comunque deduce puntualmente quando e come avrebbe invece contestato le medesime risultanze. Inoltre, neppure viene specificamente e puntualmente dedotto nei mezzi in decisione il travisamento della relativa informazione probatoria, tanto meno con 5 di 6 riferimento al documento- riprodotto (con relative informazioni in ordine alla sua produzione nel merito, unitamente alla traduzione giurata) nel controricorso - relativo all’assoggettamento a tassazione del contribuente nel Regno Unito, proveniente dall’Ufficio fiscale inglese (sulla cui rilevanza probatoria, nell’ambito dell’art. 10 della Convenzione tra LI e Regno Unito, Cass. 19/11/2020, n. 26307). Vanno quindi dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo. 4. Con il quarto motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta « Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’ art. 29 della Convenzione LI- Regno Unito, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.». Secondo la ricorrente, non risulterebbero prodotti elementi probatori essenziali al fine del riconoscimento del diritto al rimborso del credito di imposta, in particolare il certificato di cui all’art. 29 della ridetta Convenzione. Il motivo è inammissibile, risolvendosi anch’esso nel tentativo di una rivisitazione del merito della fattispecie controversa. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ciò che non è stato denunziato, e comunque non è accaduto, nel caso di specie;
mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che, come invece si ricava dal mezzo in decisione, il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal’art. 116 c.p.c. (Cass. 23/10/2018, n. 26769, ex plurimis). Il motivo è altresì inammissibile anche perché nel corpo del mezzo – pur a fronte della constatazione della CTR che la contestazione erariale si è concentrata sulla residenza effettiva del contribuente- non si indica quando e dove, nel giudizio di 6 di 6 merito, sarebbe stato invece contestato che la contribuente abbia ricevuto i dividendi in questione. Né, peraltro, si spiega come tale contestazione si concilierebbe con il dato, pure accertato dalla sentenza impugnata, dell’inclusione degli stessi dividendi nella dichiarazione presentata dal contribuente all’autorità fiscale inglese. Pure inammissibile – visto quanto premesso al precedente punto 3.1. in ordine al documento relativo all’assoggettamento a tassazione del contribuente nel Regno Unito- è la censura relativa all’assunta mancanza di certificazione proveniente dall’Ufficio fiscale inglese. Ferma la rilevata inammissibilità, appare peraltro infondato il riferimento alla certificazione di cui all’art. 29, paragrafo 2, della Convenzione, relativo a fattispecie ( il rimborso dell’imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte) distinta da quella di cui all’art. 10, paragrafo 4, sottoparagrafo a) della ridetta Convenzione. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 ed in quella