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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/12/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3947 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. FESTA IA GRAZIA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. LAGANA' AN IA CP_1
Sono presenti l'Avv. FESTA IA GRAZIA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. ELIA ALESSANDRO per delega dell'avv. CP_1
LAGANA' AN IA che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, ha pronunciato in data 22.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°3947 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Festa Maria Grazia, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Angela Lagana'
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO - Riconoscimento assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n°118/71.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente proponeva ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità, affermando di avere presentato relativa domanda amministrativa in data 30.10.2024, rigettata in via amministrativa. Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP dalla dott.ssa , la quale aveva escluso un quadro Persona_1
patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata, riconoscendo un grado di invalidità del 61%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese CP_1
del giudizio.
Con l'odierno ricorso, l'istante, ha quindi chiesto di accertarsi che il suo stato di infermità riduce la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74% e conseguentemente condannare l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata e quindi va rigettata.
Questo giudice ritiene infatti che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO.
Orbene, la dott.ssa con la relazione depositata in data 29.4.2025, ha Persona_1
diagnosticato che il Sig. è affetto da “asma bronchiale e Parte_1
spondilodiscoartrosi dorso-lombare, insufficienza venosa arti inferiori disturbo ansioso depressivo”. Applicata la formula riduzionistica ha, quindi, concluso che le accertate patologie determinano una invalidità pari al 61%, quindi, insufficiente ad integrare il requisito sanitario (74%) per il riconoscimento dell'assegno di assistenza.
Il CTU nelle conclusioni ed in riposta alle osservazioni sollevate dal ricorrente dichiara che: Nella documentazione presente agli atti (certificato pneumologico ed esame spirometrico datato 14.09.2022) e dall'esame obiettivo si evince che il Sig. Parte_1
è affetto da asma bronchiale che nelle tabelle di invalidità approvate con
[...]
D.M.05.02.1992 viene indicata con il codice 6407 (bronchite asmatica cronica) 45% fisso, pertanto, è stata valutata in modo corretto. Riguardo al citato “trattamento farmacologico con Revinty come certificato rilasciato in data 22.08.2024 “si fa presente che il Dott. scrive: ”…..si chiede di revisionare la terapia con CP_3
Revinty, che potrebbe non essere necessaria;
- Relativamente alla patologia osteoarticolare, le conclusioni riportate nel referto della RM datata 08.02.2024 sono :”Impronte spondilo-disco-artrosiche.
Accentuazione della cifosi dorsale. Protrusioni discali” e all'esame obiettivo: “I movimenti di rotazione, lateralità e flesso-estensione del rachide possibili senza limitazioni. Arti superiori e inferiori: I movimenti attivi e passivi di elevazione e rotazione esterna ed interna non determinano limitazione funzionale”, tutto ciò non può essere valutato, come da Lei proposto, con il codice 7010 che indica l'anchilosi del rachide lombare, bensì per analogia con il codice 7008 :12%;
- Si ritiene di poter rivalutare la data di decorrenza dell'invalidità riconosciuta individuandola in quella della domanda amministrativa del 26.03.2024 epoca in cui sono documentate tutte le patologie, confermando l'invalidità del 61%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente e sulle risultanze dell'esame obiettivo e della visita medica espletata.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase di ATPO e della risposta alle osservazioni, le doglianze del ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico, non supportato da elementi obiettivi e come tale inidoneo a giustificare la rinnovazione delle operazioni peritali.
Per tale ragione l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. si dichiara l'irripetibilità delle spese processuali mentre le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
in opposizione ad ATP n°5199/2024 così provvede: 1) Rigetta la domanda.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
3) Pone a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato come da CP_1
separato decreto.
Reggio Calabria, 22.12.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/12/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3947 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. FESTA IA GRAZIA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. LAGANA' AN IA CP_1
Sono presenti l'Avv. FESTA IA GRAZIA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. ELIA ALESSANDRO per delega dell'avv. CP_1
LAGANA' AN IA che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, ha pronunciato in data 22.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°3947 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Festa Maria Grazia, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Angela Lagana'
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO - Riconoscimento assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n°118/71.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente proponeva ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità, affermando di avere presentato relativa domanda amministrativa in data 30.10.2024, rigettata in via amministrativa. Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP dalla dott.ssa , la quale aveva escluso un quadro Persona_1
patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata, riconoscendo un grado di invalidità del 61%.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese CP_1
del giudizio.
Con l'odierno ricorso, l'istante, ha quindi chiesto di accertarsi che il suo stato di infermità riduce la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74% e conseguentemente condannare l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata e quindi va rigettata.
Questo giudice ritiene infatti che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO.
Orbene, la dott.ssa con la relazione depositata in data 29.4.2025, ha Persona_1
diagnosticato che il Sig. è affetto da “asma bronchiale e Parte_1
spondilodiscoartrosi dorso-lombare, insufficienza venosa arti inferiori disturbo ansioso depressivo”. Applicata la formula riduzionistica ha, quindi, concluso che le accertate patologie determinano una invalidità pari al 61%, quindi, insufficiente ad integrare il requisito sanitario (74%) per il riconoscimento dell'assegno di assistenza.
Il CTU nelle conclusioni ed in riposta alle osservazioni sollevate dal ricorrente dichiara che: Nella documentazione presente agli atti (certificato pneumologico ed esame spirometrico datato 14.09.2022) e dall'esame obiettivo si evince che il Sig. Parte_1
è affetto da asma bronchiale che nelle tabelle di invalidità approvate con
[...]
D.M.05.02.1992 viene indicata con il codice 6407 (bronchite asmatica cronica) 45% fisso, pertanto, è stata valutata in modo corretto. Riguardo al citato “trattamento farmacologico con Revinty come certificato rilasciato in data 22.08.2024 “si fa presente che il Dott. scrive: ”…..si chiede di revisionare la terapia con CP_3
Revinty, che potrebbe non essere necessaria;
- Relativamente alla patologia osteoarticolare, le conclusioni riportate nel referto della RM datata 08.02.2024 sono :”Impronte spondilo-disco-artrosiche.
Accentuazione della cifosi dorsale. Protrusioni discali” e all'esame obiettivo: “I movimenti di rotazione, lateralità e flesso-estensione del rachide possibili senza limitazioni. Arti superiori e inferiori: I movimenti attivi e passivi di elevazione e rotazione esterna ed interna non determinano limitazione funzionale”, tutto ciò non può essere valutato, come da Lei proposto, con il codice 7010 che indica l'anchilosi del rachide lombare, bensì per analogia con il codice 7008 :12%;
- Si ritiene di poter rivalutare la data di decorrenza dell'invalidità riconosciuta individuandola in quella della domanda amministrativa del 26.03.2024 epoca in cui sono documentate tutte le patologie, confermando l'invalidità del 61%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente e sulle risultanze dell'esame obiettivo e della visita medica espletata.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase di ATPO e della risposta alle osservazioni, le doglianze del ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico, non supportato da elementi obiettivi e come tale inidoneo a giustificare la rinnovazione delle operazioni peritali.
Per tale ragione l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. si dichiara l'irripetibilità delle spese processuali mentre le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
in opposizione ad ATP n°5199/2024 così provvede: 1) Rigetta la domanda.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
3) Pone a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato come da CP_1
separato decreto.
Reggio Calabria, 22.12.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia