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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott.ssa Claudia Gheri giudice nella causa civile iscritta al n. 16598/2024 R.G. promossa da avv. PAOLA SCHIVALOCCHI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. SONIA ANETTONI) CP_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come segue:
“1) Affidamento: il figlio è affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica del minore presso la madre. 2) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune pagina 1 di 3 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando il figlio si troverà presso lo stesso, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dal minore. I genitori si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni in merito ad ogni questione relativa al figlio e al suo stato di salute. Per ogni necessità dovranno, primariamente, rivolgersi all'altro genitore e in caso di impedimento, saranno autorizzate a richiedere l'aiuto a terze persone. 3) Calendario delle visite: il padre, considerato i suoi turni e orari di lavoro, terrà presso la sua nuova abitazione in Comune di ZE (TN) il figlio minore due giorni alla settimana, curandone il prelievo dalla scuola o dall'abitazione materna e l'accompagno presso l'abitazione materna, così individuati: - mercoledì, dopo la scuola sino alle ore
19.00. Il padre provvederà alla merenda e la madre alla cena;
- sabato, alternando la settimana successiva con la domenica, come segue: - quando cade di sabato: dal venerdì sera ore 20,00 al sabato sera ore 19,00; - quando cade di domenica: dal sabato sera alla domenica sera, medesimi orari. Il padre si impegna a curare l'igiene personale del figlio, a effettuare cambi di vestiario, a somministrare alimenti adeguati alla tenera età, a somministrare farmaci in caso di necessità previo consulto con la madre o la pediatra. La madre dà la disponibilità, in caso di sola emergenza, a recarsi dal padre a ZE (TN) per il ritiro del figlio, coadiuvata dal compagno. Vacanze estive - una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Entrambi i genitori dovranno comunicare il luogo di vacanza e consentire almeno una chiamata al giorno con il figlio. Vacanze Pasquali, Natalizie e ogni altra festività (ponti, compleanni), secondo il criterio dell'alternanza. Per le prossime festività si prevede come segue: - Compleanno: dalla mattina alle 13 con il padre e nel pomeriggio con la madre. - Vacanze Natalizie: vigilia con la madre;
il giorno di Natale e sino al 30 dicembre con il padre;
dal 30 dicembre sino al 06 con la madre (in tal caso opera la sospensione del calendario standard che riprenderà dopo il 06.01.2026) - Vacanze Pasquali
2026: giorno di Pasqua con la madre e giorno di Pasquetta con il padre. 4) Concorso nel mantenimento: il padre concorre corrispondendo entro il giorno 25 di ogni mese la somma di €
300,00= mensili, da aggiornarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre il 50% spese straordinarie come meglio indicate e disciplinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Brescia a decorrere dal mese di aprile 2024. Il sig. si impegna a versare alla signora gli arretrati, a tiolo CP_1 Parte_1 di mantenimento e spese straordinarie tra cui anche l'asilo nido, maturate sino al 31.10.2025, del figlio pari a euro 2.200,00= entro il 30.04.2026 con n.4 rate di pari importo da versare entro il Per_1
pagina 2 di 3 giorno 15 di ogni mese a decorrere da gennaio 2026. 5) Quanto all'asilo nido il padre presta l'assenso per il rinnovo dell'iscrizione del figlio presso l'asilo privato attuale, concorrendo al versamento del
50% della retta determinata secondo le minori tariffe dell'asilo nido pubblico del Comune di Storo, comune di residenza attuale del figlio . Attualmente e fino a luglio 2026, la retta asilo pubblico Per_1 su base ICEF è di euro 150,00= mensili e pertanto la quota che il IG. verserà sino alla CP_1 indicata data, è pari ad € 75,00=, salvo modifiche in corso d'anno. 6) Con riguardo all'asilo nido la
IG.ra , in quanto genitore convivente con il figlio minore, dichiara di aver richiesto il Parte_1 contributo per il Bonus asilo nido. La IG.ra comunicherà al padre l'esito dell'istanza e, in Pt_1 caso di accoglimento, il contributo che sarà riconosciuto a tale titolo verrà attribuito a ciascun genitore in misura del 50% ciascuno e la signora verserà al padre la somma corrispondente. Pt_1
7) L'assegno unico è ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno dal mese di aprile 2024; idem quanto alle detrazioni fiscali per figlio a carico. 8) Con l'esatto versamento delle somme di cui sopra (a titolo di arretrati mantenimento, spese straordinarie e asilo nido di cui al precedente punto 4 comma II) le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere a titolo di mantenimento del figlio. 9) Remissione delle reciproche querele, da effettuarsi entro il 20.11.2025 10)
Spese legali compensate tra le parti. 11) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnativa dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione sentimentale tra la e lo , ormai cessata, è nato il figlio (2023). Pt_1 CP_1 Per_1
L'attuale procedimento contenzioso -diretto a disciplinare i rapporti personali ed economici tra i genitori ed il minore ex art. 337 ter ss c.c., promosso dalla e nel quale lo si è Pt_1 CP_1 costituito- è sfociato nella formulazione di conclusioni congiunte, conformi all'interesse del figlio, che, dunque, possono essere recepite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dispone in conformità alle conclusioni sopra trascritte, da intendersi parte integrante della sentenza;
-nulla per le spese.
Brescia, 10/11/2025 Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Costanza Teti giudice dott.ssa Claudia Gheri giudice nella causa civile iscritta al n. 16598/2024 R.G. promossa da avv. PAOLA SCHIVALOCCHI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. SONIA ANETTONI) CP_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come segue:
“1) Affidamento: il figlio è affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica del minore presso la madre. 2) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune pagina 1 di 3 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando il figlio si troverà presso lo stesso, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dal minore. I genitori si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni in merito ad ogni questione relativa al figlio e al suo stato di salute. Per ogni necessità dovranno, primariamente, rivolgersi all'altro genitore e in caso di impedimento, saranno autorizzate a richiedere l'aiuto a terze persone. 3) Calendario delle visite: il padre, considerato i suoi turni e orari di lavoro, terrà presso la sua nuova abitazione in Comune di ZE (TN) il figlio minore due giorni alla settimana, curandone il prelievo dalla scuola o dall'abitazione materna e l'accompagno presso l'abitazione materna, così individuati: - mercoledì, dopo la scuola sino alle ore
19.00. Il padre provvederà alla merenda e la madre alla cena;
- sabato, alternando la settimana successiva con la domenica, come segue: - quando cade di sabato: dal venerdì sera ore 20,00 al sabato sera ore 19,00; - quando cade di domenica: dal sabato sera alla domenica sera, medesimi orari. Il padre si impegna a curare l'igiene personale del figlio, a effettuare cambi di vestiario, a somministrare alimenti adeguati alla tenera età, a somministrare farmaci in caso di necessità previo consulto con la madre o la pediatra. La madre dà la disponibilità, in caso di sola emergenza, a recarsi dal padre a ZE (TN) per il ritiro del figlio, coadiuvata dal compagno. Vacanze estive - una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Entrambi i genitori dovranno comunicare il luogo di vacanza e consentire almeno una chiamata al giorno con il figlio. Vacanze Pasquali, Natalizie e ogni altra festività (ponti, compleanni), secondo il criterio dell'alternanza. Per le prossime festività si prevede come segue: - Compleanno: dalla mattina alle 13 con il padre e nel pomeriggio con la madre. - Vacanze Natalizie: vigilia con la madre;
il giorno di Natale e sino al 30 dicembre con il padre;
dal 30 dicembre sino al 06 con la madre (in tal caso opera la sospensione del calendario standard che riprenderà dopo il 06.01.2026) - Vacanze Pasquali
2026: giorno di Pasqua con la madre e giorno di Pasquetta con il padre. 4) Concorso nel mantenimento: il padre concorre corrispondendo entro il giorno 25 di ogni mese la somma di €
300,00= mensili, da aggiornarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre il 50% spese straordinarie come meglio indicate e disciplinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Brescia a decorrere dal mese di aprile 2024. Il sig. si impegna a versare alla signora gli arretrati, a tiolo CP_1 Parte_1 di mantenimento e spese straordinarie tra cui anche l'asilo nido, maturate sino al 31.10.2025, del figlio pari a euro 2.200,00= entro il 30.04.2026 con n.4 rate di pari importo da versare entro il Per_1
pagina 2 di 3 giorno 15 di ogni mese a decorrere da gennaio 2026. 5) Quanto all'asilo nido il padre presta l'assenso per il rinnovo dell'iscrizione del figlio presso l'asilo privato attuale, concorrendo al versamento del
50% della retta determinata secondo le minori tariffe dell'asilo nido pubblico del Comune di Storo, comune di residenza attuale del figlio . Attualmente e fino a luglio 2026, la retta asilo pubblico Per_1 su base ICEF è di euro 150,00= mensili e pertanto la quota che il IG. verserà sino alla CP_1 indicata data, è pari ad € 75,00=, salvo modifiche in corso d'anno. 6) Con riguardo all'asilo nido la
IG.ra , in quanto genitore convivente con il figlio minore, dichiara di aver richiesto il Parte_1 contributo per il Bonus asilo nido. La IG.ra comunicherà al padre l'esito dell'istanza e, in Pt_1 caso di accoglimento, il contributo che sarà riconosciuto a tale titolo verrà attribuito a ciascun genitore in misura del 50% ciascuno e la signora verserà al padre la somma corrispondente. Pt_1
7) L'assegno unico è ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno dal mese di aprile 2024; idem quanto alle detrazioni fiscali per figlio a carico. 8) Con l'esatto versamento delle somme di cui sopra (a titolo di arretrati mantenimento, spese straordinarie e asilo nido di cui al precedente punto 4 comma II) le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere a titolo di mantenimento del figlio. 9) Remissione delle reciproche querele, da effettuarsi entro il 20.11.2025 10)
Spese legali compensate tra le parti. 11) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnativa dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione sentimentale tra la e lo , ormai cessata, è nato il figlio (2023). Pt_1 CP_1 Per_1
L'attuale procedimento contenzioso -diretto a disciplinare i rapporti personali ed economici tra i genitori ed il minore ex art. 337 ter ss c.c., promosso dalla e nel quale lo si è Pt_1 CP_1 costituito- è sfociato nella formulazione di conclusioni congiunte, conformi all'interesse del figlio, che, dunque, possono essere recepite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dispone in conformità alle conclusioni sopra trascritte, da intendersi parte integrante della sentenza;
-nulla per le spese.
Brescia, 10/11/2025 Il giudice dott. Gustavo Nanni
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