Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 167
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità per mancata notifica atti presupposti

    Non è stata fornita la prova della notificazione degli atti presupposti all'atto impugnato, come eccepito dal ricorrente. La cartella impugnata fa riferimento a un precedente "Insoluto ADER Cartella nr. 326009 del 09.11.2018", la cui notifica è stata contestata dalla parte ricorrente e non provata né dall'ADER né dall'Ente impositore, rimasto contumace.

  • Accolto
    Estinzione per prescrizione e decadenza

    I crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano l'annualità d'imposta 2007. Per i tributi locali si applica la prescrizione quinquennale. In assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi validi antecedenti alla cartella opposta, notificata solamente in data 13/09/2024, il credito deve ritenersi irrimediabilmente prescritto. Anche volendo ipotizzare l'esistenza dell'atto interruttivo citato nel dettaglio degli addebiti (risalente all'anno 2018), il termine quinquennale di prescrizione sarebbe comunque interamente decorso prima della notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avvenuta nel settembre 2024. Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione del credito relativo all'anno 2007 si era già verificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 167
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 167
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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