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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6216/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333664 63 000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, il ric. impugnava la cartella di pagamento N. 295 2023 00333664 63 000, avente ad oggetto la richiesta di euro 335,88 per “Raccolta rifiuti anno 2007”.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti (nello specifico l'insoluto ADER Cartella nr. 326009 del 09.11.2018 menzionato nell'atto), che avrebbe leso il diritto di difesa,
e l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione e decadenza. Lamentava inoltre la violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sulle contestazioni afferenti la debenza del tributo e l'intervenuta prescrizione, ritenendo tali eccezioni di competenza esclusiva dell'Ente Impositore. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità della notifica della cartella avvenuta in data 13/09/2024 e la legittimità della propria attività.
Nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato anche all'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non è stata fornita la prova della notificazione degli atti presupposti all'atto impugnato, come eccepito dal ricorrente. Nello specifico, la cartella impugnata fa riferimento a un precedente "Insoluto ADER Cartella nr.
326009 del 09.11.2018", la cui notifica è stata contestata dalla parte ricorrente e non provata né dall'ADER né dall'Ente impositore, rimasto contumace.
Inoltre, i crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano l'annualità d'imposta 2007. Per i tributi locali
(come la tassa rifiuti), si applica la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.). In assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi validi antecedenti alla cartella opposta, notificata solamente in data 13/09/2024, il credito deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Anche volendo ipotizzare l'esistenza dell'atto interruttivo citato nel dettaglio degli addebiti (risalente all'anno
2018), il termine quinquennale di prescrizione sarebbe comunque interamente decorso prima della notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avvenuta nel settembre 2024.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione del credito relativo all'anno 2007 si era già verificata.
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e che l'atto impugnato deve essere annullato. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in merito ai vizi della pretesa impositiva (prescrizione del tributo). Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Annulla l'atto impugnato.
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborsi spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la parte ricorrente.
Così deciso in Messina addì 12 gennaio 2026
Il Giudice
ME AT
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6216/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333664 63 000 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, il ric. impugnava la cartella di pagamento N. 295 2023 00333664 63 000, avente ad oggetto la richiesta di euro 335,88 per “Raccolta rifiuti anno 2007”.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti (nello specifico l'insoluto ADER Cartella nr. 326009 del 09.11.2018 menzionato nell'atto), che avrebbe leso il diritto di difesa,
e l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione e decadenza. Lamentava inoltre la violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sulle contestazioni afferenti la debenza del tributo e l'intervenuta prescrizione, ritenendo tali eccezioni di competenza esclusiva dell'Ente Impositore. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità della notifica della cartella avvenuta in data 13/09/2024 e la legittimità della propria attività.
Nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato anche all'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non è stata fornita la prova della notificazione degli atti presupposti all'atto impugnato, come eccepito dal ricorrente. Nello specifico, la cartella impugnata fa riferimento a un precedente "Insoluto ADER Cartella nr.
326009 del 09.11.2018", la cui notifica è stata contestata dalla parte ricorrente e non provata né dall'ADER né dall'Ente impositore, rimasto contumace.
Inoltre, i crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano l'annualità d'imposta 2007. Per i tributi locali
(come la tassa rifiuti), si applica la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.). In assenza di prova circa la notifica di atti interruttivi validi antecedenti alla cartella opposta, notificata solamente in data 13/09/2024, il credito deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Anche volendo ipotizzare l'esistenza dell'atto interruttivo citato nel dettaglio degli addebiti (risalente all'anno
2018), il termine quinquennale di prescrizione sarebbe comunque interamente decorso prima della notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avvenuta nel settembre 2024.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prescrizione del credito relativo all'anno 2007 si era già verificata.
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e che l'atto impugnato deve essere annullato. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in merito ai vizi della pretesa impositiva (prescrizione del tributo). Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Annulla l'atto impugnato.
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi € 200,00, oltre rimborsi spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la parte ricorrente.
Così deciso in Messina addì 12 gennaio 2026
Il Giudice
ME AT