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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Modifica condizioni di divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CA HI presso il cui studio sito in Massa, Via
Avenza n. 38/B è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
HE LA presso il cui studio sito in Massa, Viale
Democrazia, n. 21/b è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in accoglimento del presente gravame così decidere:
- Riformare la sentenza nr. 635/24 pubblicata dal Tribunale
di Massa in data 11.11.2024, nell'ambito del proc. NRG
588/2024, non notificata e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo per l'appellante di corrispondere un assegno divorzile mensile in favore della ex moglie
[...]
ovvero la sua riduzione nella misura che CP_1
sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
- Respingere l'appello avversario confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite in entrambi di gradi di giudizio.
In ipotesi: previa rimessione in istruttoria della causa ed ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel presente atto:
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di appello per infondatezza della domanda;
- Respingere comunque le domande formulate da Parte_1
nei confronti di perché
[...] Controparte_1
infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
2 - In ogni caso con condanna di parte appellante al pagamento di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la Procura Generale:
“DICHIARA di costituirsi in giudizio e – trattandosi di questioni economiche tra le odierne parti, che non coinvolgono direttamente figli minori – di rimettersi alle decisioni di codesta on. Corte d'appello.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale di Massa nella sentenza n. 178/2021, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_2
ponendo, su conclusioni conginute delle parti, a carico del a titolo di assegno divorzile l'importo Pt_1
mensile di euro 250,00 a favore della CP_1
2. chiedeva la modifica di queste Parte_1
condizioni di divorzio con la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile ovvero la sua riduzione.
A fondamento della sua domanda poneva :
a) l'instaurazione di una nuova relazione connotata da stabilità da parte della moglie con tale Controparte_3
;
[...]
b) il peggioramento della propria condizione economica,
avendo esso ricorrente creato una nuova famiglia, passando a nuove nozze, con , disoccupata e priva Persona_1
di reddito, con conseguente contrazione reddituale.
3 3.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda.
4.Il Tribunale di Massa con sentenza n. 635 dell'11 novembre 2024 respingeva il ricorso di Parte_1
e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava che la relazione fra la CP_1
ed il suo compagno era già stato segnalata dal CP_3
e riconosciuta dalla nel procedimento Pt_1 CP_1
di divorzio ma questo non aveva impedito alle parti di pattuire l'assegno di divorzio di 250,00 Euro mensili.
La situazione reddituale del non risultava Pt_1
inoltre avere avuto mutamenti.
Mancavano in definitiva gli elementi nuovi che giustificassero una modifica delle condizioni di divorzio.
5. proponeva appello sulla base dei Parte_1
seguenti i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
L'appellante contestava la decisione nella parte in cui riteneva già in sede di divorzio la conoscenza della esistenza di una relazione stabile e seria della moglie con altro uomo.
Pur avendo ammesso la moglie la relazione affettiva con
, dichiarava però di non convivere con lo stesso. CP_3
Nel corso del procedimento di divorzio, l'appellante aveva incaricato una agenzia investigativa per l'accertamento da parte della moglie di una stabile convivenza con il compagno che confermava tale assunto, confermato poi dalla
, la quale sosteneva che la relazione era CP_1
4 terminata e che la convivenza era proseguita mantenendo gli stessi un rapporto amicale.
Secondo motivo di appello
Il dopo la sentenza di divorzio era convolato a Pt_1
nuove nozze con disoccupata e priva Persona_1
di redditi, sostenendo che mensilmente le uscite erano pari ad euro 2.000,00 (canone di locazione, utenze, rate auto, mantenimento ). CP_1
aveva provato documentalmente come la Pt_1 CP_1
percepiva un emolumento pensionistico maggiore rispetto a quello del 2021 (di circa euro 100,00 mensili), in considerazione del fatto che la pensione di invalidità era stata conglobata con quella da lavoro. Inoltre, la aveva ammesso che la convivenza con era CP_1 CP_3
dovuta alla necessità di dividersi le spese relative al canone di locazione e alle utenze. Tale circostanza rappresentava quindi un risparmio di spesa mensile di cui la resistente senz'altro beneficiava. Pertanto, il
Tribunale di Massa non aveva considerato i mutamenti reddituali intervenuti dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio e ne chiedeva la riforma.
5.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e, nel caso di rimessione della causa in istruttoria, chiedeva la dichiarazione di nullità
dell'atto di citazione e dell'atto di appello per infondatezza della domanda respingendo comunque le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
perché infondate in fatto e diritto e Controparte_1
comunque non provate.
5 In particolare, sul primo motivo di appello ribadiva che al momento dell'emanazione della sentenza di divorzio la aveva intrapreso una relazione sentimentale con CP_1
ed i due convivevano in Via del Papino, Controparte_3
come indicato dalla data stessa del contratto di locazione agli atti del procedimento civile di modifica delle condizioni di divorzio. La relazione fra i due era conosciuta fin dall'inizio ed in corso di causa si era trasformata in una convivenza. Lo stesso Giudice nei provvedimenti provvisori concludeva per il riconoscimento della somma di euro 300,00 a favore della , CP_1
considerate le circostanze note al tempo, fra le quali indicava specificatamente “che la stessa ha una stabile
relazione con altra persona” e successivamente, le parti concordavano per una diminuzione dell'assegno divorzile ad euro 250,00, anche se dopo la pronuncia della sentenza di divorzio e interrompevano la relazione CP_1 CP_3
pur continuando a dividere l'alloggio.
Sul secondo motivo di appello sosteneva la resistente che la situazione reddituale del non aveva subito dei Pt_1
cambiamenti in senso negativo dopo la pronuncia di divorzio tali da giustificare una revoca dell'assegno divorzile e le spese sostenute dall'appellante erano note già al tempo del procedimento di divorzio. Inoltre, durante la causa di divorzio versava al figlio della prima moglie Pt_1
(nato nel 1998) un assegno di euro 278,00, somma che in sede di divorzio non corrispondeva più.
6
6.La Procura Generale dichiarava di costituirsi in giudizio e rimetteva la decisione alla Corte, trattandosi di questioni economiche tra le parti.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che già all'epoca del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio la aveva una stabile relazione con CP_1
il e sostanzialmente una coabitazione temperata CP_3
dalla necessità del di assistere il padre. CP_3
Si legge infatti nel verbale davanti al Presidente del
Tribunale il 6 febbraio 2020 la seguente dichiarazione dell'appellata:
“ Non ho più ripreso la convivenza con mio marito dalla
data della comparizione davanti al Presidente di questo
Tribunale in sede di separazione, definita con sentenza n.
790/2018. Io non lavoro perché ho un'invalidità del 75% e
percepisco una pensione di invalidità di circa 508
euro al mese. La casa ove abito è intestata a me ed a mio
marito. Ho una relazione affettiva con Controparte_3
ma non convive stabilmente con me in quanto deve
[...]
assistere suo padre. Non ci sono possibilità di
riconciliazione, intendo pervenire al divorzio”. “
Questo è inoltre comprovato dal numeroso materiale pubblicato sui social media prodotto.
7 Soprattutto nella relazione investigativa risalente al
2024 prodotta dal risulta che la ed il Pt_1 CP_1
convivono in un appartamento sito in Massa Via del CP_3
Papino 21; ma non si tratta di una novità, infatti risulta dal contratto prodotto in atti che i due conclusero il contratto di locazione dove abitano il 27 ottobre 2020,
quindi mesi prima della sentenza di divorzio del 17 marzo
2021.
Né si può pensare che la cosa sia avvenuta all'insaputa di visto che la trasferendosi ha lasciato Pt_1 CP_1
libero l'appartamento intestato ad entrambi i coniugi.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Nel 2023 la risulta avere percepito una pensione CP_1
lorda annuale di 7.493,85 Euro contro i 6.732,70 del 2021
con un aumento di 761,15 Euro nell'arco dell'anno
L'appellante risulta avere un reddito annuo lordo di
Nel 2020 di 38.300,00 Euro
Nel 2021 di 38.108 Euro
Nel 2022 di 39.357 Euro
Nulla è prodotto per gli anni successivi
Pertanto vi è stato un aumento di 1.249,00 Euro, superiore a quello dell'appellata.
Circa il fatto di avere costituito una nuova famiglia risposandosi ad avviso della Corte questo non autorizza a far venire meno gli obblighi di mantenimento verso la precedente moglie.
La nuova moglie risulta ufficialmente disoccupata ma avendo 51 anni ha sicuramente una capacità lavorativa.
8 Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione tenendo conto di tutti gli aspetti della vicenda.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è
stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Massa n.
[...]
635 dell'11 novembre 2024 rigetta l'appello e conferma la
sentenza appellata.
Spese del giudizio di appello compensate
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è
stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Modifica condizioni di divorzio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CA HI presso il cui studio sito in Massa, Via
Avenza n. 38/B è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
HE LA presso il cui studio sito in Massa, Viale
Democrazia, n. 21/b è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in accoglimento del presente gravame così decidere:
- Riformare la sentenza nr. 635/24 pubblicata dal Tribunale
di Massa in data 11.11.2024, nell'ambito del proc. NRG
588/2024, non notificata e per l'effetto disporre la revoca dell'obbligo per l'appellante di corrispondere un assegno divorzile mensile in favore della ex moglie
[...]
ovvero la sua riduzione nella misura che CP_1
sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
- Respingere l'appello avversario confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite in entrambi di gradi di giudizio.
In ipotesi: previa rimessione in istruttoria della causa ed ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel presente atto:
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di appello per infondatezza della domanda;
- Respingere comunque le domande formulate da Parte_1
nei confronti di perché
[...] Controparte_1
infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
2 - In ogni caso con condanna di parte appellante al pagamento di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la Procura Generale:
“DICHIARA di costituirsi in giudizio e – trattandosi di questioni economiche tra le odierne parti, che non coinvolgono direttamente figli minori – di rimettersi alle decisioni di codesta on. Corte d'appello.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale di Massa nella sentenza n. 178/2021, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_2
ponendo, su conclusioni conginute delle parti, a carico del a titolo di assegno divorzile l'importo Pt_1
mensile di euro 250,00 a favore della CP_1
2. chiedeva la modifica di queste Parte_1
condizioni di divorzio con la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile ovvero la sua riduzione.
A fondamento della sua domanda poneva :
a) l'instaurazione di una nuova relazione connotata da stabilità da parte della moglie con tale Controparte_3
;
[...]
b) il peggioramento della propria condizione economica,
avendo esso ricorrente creato una nuova famiglia, passando a nuove nozze, con , disoccupata e priva Persona_1
di reddito, con conseguente contrazione reddituale.
3 3.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda.
4.Il Tribunale di Massa con sentenza n. 635 dell'11 novembre 2024 respingeva il ricorso di Parte_1
e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava che la relazione fra la CP_1
ed il suo compagno era già stato segnalata dal CP_3
e riconosciuta dalla nel procedimento Pt_1 CP_1
di divorzio ma questo non aveva impedito alle parti di pattuire l'assegno di divorzio di 250,00 Euro mensili.
La situazione reddituale del non risultava Pt_1
inoltre avere avuto mutamenti.
Mancavano in definitiva gli elementi nuovi che giustificassero una modifica delle condizioni di divorzio.
5. proponeva appello sulla base dei Parte_1
seguenti i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
L'appellante contestava la decisione nella parte in cui riteneva già in sede di divorzio la conoscenza della esistenza di una relazione stabile e seria della moglie con altro uomo.
Pur avendo ammesso la moglie la relazione affettiva con
, dichiarava però di non convivere con lo stesso. CP_3
Nel corso del procedimento di divorzio, l'appellante aveva incaricato una agenzia investigativa per l'accertamento da parte della moglie di una stabile convivenza con il compagno che confermava tale assunto, confermato poi dalla
, la quale sosteneva che la relazione era CP_1
4 terminata e che la convivenza era proseguita mantenendo gli stessi un rapporto amicale.
Secondo motivo di appello
Il dopo la sentenza di divorzio era convolato a Pt_1
nuove nozze con disoccupata e priva Persona_1
di redditi, sostenendo che mensilmente le uscite erano pari ad euro 2.000,00 (canone di locazione, utenze, rate auto, mantenimento ). CP_1
aveva provato documentalmente come la Pt_1 CP_1
percepiva un emolumento pensionistico maggiore rispetto a quello del 2021 (di circa euro 100,00 mensili), in considerazione del fatto che la pensione di invalidità era stata conglobata con quella da lavoro. Inoltre, la aveva ammesso che la convivenza con era CP_1 CP_3
dovuta alla necessità di dividersi le spese relative al canone di locazione e alle utenze. Tale circostanza rappresentava quindi un risparmio di spesa mensile di cui la resistente senz'altro beneficiava. Pertanto, il
Tribunale di Massa non aveva considerato i mutamenti reddituali intervenuti dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio e ne chiedeva la riforma.
5.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e, nel caso di rimessione della causa in istruttoria, chiedeva la dichiarazione di nullità
dell'atto di citazione e dell'atto di appello per infondatezza della domanda respingendo comunque le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
perché infondate in fatto e diritto e Controparte_1
comunque non provate.
5 In particolare, sul primo motivo di appello ribadiva che al momento dell'emanazione della sentenza di divorzio la aveva intrapreso una relazione sentimentale con CP_1
ed i due convivevano in Via del Papino, Controparte_3
come indicato dalla data stessa del contratto di locazione agli atti del procedimento civile di modifica delle condizioni di divorzio. La relazione fra i due era conosciuta fin dall'inizio ed in corso di causa si era trasformata in una convivenza. Lo stesso Giudice nei provvedimenti provvisori concludeva per il riconoscimento della somma di euro 300,00 a favore della , CP_1
considerate le circostanze note al tempo, fra le quali indicava specificatamente “che la stessa ha una stabile
relazione con altra persona” e successivamente, le parti concordavano per una diminuzione dell'assegno divorzile ad euro 250,00, anche se dopo la pronuncia della sentenza di divorzio e interrompevano la relazione CP_1 CP_3
pur continuando a dividere l'alloggio.
Sul secondo motivo di appello sosteneva la resistente che la situazione reddituale del non aveva subito dei Pt_1
cambiamenti in senso negativo dopo la pronuncia di divorzio tali da giustificare una revoca dell'assegno divorzile e le spese sostenute dall'appellante erano note già al tempo del procedimento di divorzio. Inoltre, durante la causa di divorzio versava al figlio della prima moglie Pt_1
(nato nel 1998) un assegno di euro 278,00, somma che in sede di divorzio non corrispondeva più.
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6.La Procura Generale dichiarava di costituirsi in giudizio e rimetteva la decisione alla Corte, trattandosi di questioni economiche tra le parti.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che già all'epoca del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio la aveva una stabile relazione con CP_1
il e sostanzialmente una coabitazione temperata CP_3
dalla necessità del di assistere il padre. CP_3
Si legge infatti nel verbale davanti al Presidente del
Tribunale il 6 febbraio 2020 la seguente dichiarazione dell'appellata:
“ Non ho più ripreso la convivenza con mio marito dalla
data della comparizione davanti al Presidente di questo
Tribunale in sede di separazione, definita con sentenza n.
790/2018. Io non lavoro perché ho un'invalidità del 75% e
percepisco una pensione di invalidità di circa 508
euro al mese. La casa ove abito è intestata a me ed a mio
marito. Ho una relazione affettiva con Controparte_3
ma non convive stabilmente con me in quanto deve
[...]
assistere suo padre. Non ci sono possibilità di
riconciliazione, intendo pervenire al divorzio”. “
Questo è inoltre comprovato dal numeroso materiale pubblicato sui social media prodotto.
7 Soprattutto nella relazione investigativa risalente al
2024 prodotta dal risulta che la ed il Pt_1 CP_1
convivono in un appartamento sito in Massa Via del CP_3
Papino 21; ma non si tratta di una novità, infatti risulta dal contratto prodotto in atti che i due conclusero il contratto di locazione dove abitano il 27 ottobre 2020,
quindi mesi prima della sentenza di divorzio del 17 marzo
2021.
Né si può pensare che la cosa sia avvenuta all'insaputa di visto che la trasferendosi ha lasciato Pt_1 CP_1
libero l'appartamento intestato ad entrambi i coniugi.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Nel 2023 la risulta avere percepito una pensione CP_1
lorda annuale di 7.493,85 Euro contro i 6.732,70 del 2021
con un aumento di 761,15 Euro nell'arco dell'anno
L'appellante risulta avere un reddito annuo lordo di
Nel 2020 di 38.300,00 Euro
Nel 2021 di 38.108 Euro
Nel 2022 di 39.357 Euro
Nulla è prodotto per gli anni successivi
Pertanto vi è stato un aumento di 1.249,00 Euro, superiore a quello dell'appellata.
Circa il fatto di avere costituito una nuova famiglia risposandosi ad avviso della Corte questo non autorizza a far venire meno gli obblighi di mantenimento verso la precedente moglie.
La nuova moglie risulta ufficialmente disoccupata ma avendo 51 anni ha sicuramente una capacità lavorativa.
8 Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione tenendo conto di tutti gli aspetti della vicenda.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è
stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Massa n.
[...]
635 dell'11 novembre 2024 rigetta l'appello e conferma la
sentenza appellata.
Spese del giudizio di appello compensate
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è
stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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