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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa PR Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 5041/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICHELE DI CILLO
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
CICCHETTI SA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, depositata istanza di trasformazione del rito, all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda di pagina 1 di 3 separazione alle condizioni concordate, ossia:”
1. i coniugi vivranno in regime di separazione con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
3. Le parti dichiarano che la figlia nata a [...] il in data 31.07.2003, ultra Persona_1
maggiorenne provvede autonomamente al proprio sostentamento, salvo il contributo da parte dei genitori in caso di bisogno;
4. I coniugi procederanno, quanto prima e compatibilmente con le rispettive esigenze, alla vendita dell'immobile sito in Frascati, alla Via Tuscolana n. 78-A2 (al catasto registrato in
Via Tuscolana n. 80 ed. A int. 1B piano S1-T-1, foglio 16 part. 1057 sub 509);
5. La moglie prende atto che l'immobile, sul quale grava attualmente un mutuo fondiario al cui pagamento continuerà a provvedere il marito, è stato acquistato con proventi apportati esclusivamente dal marito;
6. Il marito, si impegna a versare alla moglie l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) contestualmente alla CP_ vendita del mentovato immobile;
7. Il Sig. rinuncia alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 di cui la bonifico del 29.12.2020; 8. L'autovettura tg
FY004AF di proprietà della ., in uso esclusivo alla Sig.ra Controparte_2
, verrà dal titolare ceduta alla Sig.ra che ne sopporterà i costi di Parte_1 Parte_1
passaggio di proprietà;
9. Come da valutazione resa dall'Agenzia immobiliare incaricata dai separandi, l'importo di vendita, nei termini di cui al punto 4), dell'immobile non potrà essere inferiore ad € 550.000,00; 10. In ossequio al punto n.5) il mutuo fondiario gravante sull'immobile proseguirà ad essere onorato CP_ esclusivamente dal Sig. così come le utenze domestiche, se esistenti, e ciò sino alla vendita;
11. Le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti;
12. le Parti, con il rispetto degli accordi suddetti, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, con reciproche rinunce alle domande spiegate nel procedimento giudiziale di cui alle trascritte conclusioni”.
I difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio. Il P.M. ha apposto il visto.
pagina 2 di 3 La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Roma il 12.7.2008;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Roma (anno 2008, n. 414, parte I, serie 09);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa PR Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 5041/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MICHELE DI CILLO
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
CICCHETTI SA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, depositata istanza di trasformazione del rito, all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda di pagina 1 di 3 separazione alle condizioni concordate, ossia:”
1. i coniugi vivranno in regime di separazione con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
3. Le parti dichiarano che la figlia nata a [...] il in data 31.07.2003, ultra Persona_1
maggiorenne provvede autonomamente al proprio sostentamento, salvo il contributo da parte dei genitori in caso di bisogno;
4. I coniugi procederanno, quanto prima e compatibilmente con le rispettive esigenze, alla vendita dell'immobile sito in Frascati, alla Via Tuscolana n. 78-A2 (al catasto registrato in
Via Tuscolana n. 80 ed. A int. 1B piano S1-T-1, foglio 16 part. 1057 sub 509);
5. La moglie prende atto che l'immobile, sul quale grava attualmente un mutuo fondiario al cui pagamento continuerà a provvedere il marito, è stato acquistato con proventi apportati esclusivamente dal marito;
6. Il marito, si impegna a versare alla moglie l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) contestualmente alla CP_ vendita del mentovato immobile;
7. Il Sig. rinuncia alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 di cui la bonifico del 29.12.2020; 8. L'autovettura tg
FY004AF di proprietà della ., in uso esclusivo alla Sig.ra Controparte_2
, verrà dal titolare ceduta alla Sig.ra che ne sopporterà i costi di Parte_1 Parte_1
passaggio di proprietà;
9. Come da valutazione resa dall'Agenzia immobiliare incaricata dai separandi, l'importo di vendita, nei termini di cui al punto 4), dell'immobile non potrà essere inferiore ad € 550.000,00; 10. In ossequio al punto n.5) il mutuo fondiario gravante sull'immobile proseguirà ad essere onorato CP_ esclusivamente dal Sig. così come le utenze domestiche, se esistenti, e ciò sino alla vendita;
11. Le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti;
12. le Parti, con il rispetto degli accordi suddetti, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, con reciproche rinunce alle domande spiegate nel procedimento giudiziale di cui alle trascritte conclusioni”.
I difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio. Il P.M. ha apposto il visto.
pagina 2 di 3 La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Roma il 12.7.2008;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Roma (anno 2008, n. 414, parte I, serie 09);
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
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