Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01511/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2021, proposto da LA LI e LL ST, rappresentati e difesi dall’avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’accertamento:
della legittimità ab origine delle opere oggetto della domanda di condono ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 e la conseguente declaratoria di carenza d’interesse alla domanda di condono edilizio;
nonché per l’annullamento:
del provvedimento di diniego di condono edilizio del Comune di Firenze n° 2148/2021 del 29.09.2021, notificato il 04.10.2021, per quanto di residuo interesse;
nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa EF AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti agiscono anzitutto per chiedere l’accertamento della legittimità ab origine delle opere oggetto della domanda di condono presentata, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, in data 29 luglio 1986 e relativa ad alcuni ampliamenti del corpo di fabbrica principale, sito in Firenze, via Sant’Andrea a Rovezzano, n. 72. Detti ampliamenti consistono nell’accorpamento a tale immobile di una “vecchia baracca”, edificata all’inizio del XX secolo e trasformata in locale a uso abitativo.
1.1. In particolare i ricorrenti hanno domandato la sanatoria delle seguenti opere:
1. ampliamento al piano terreno con realizzazione di ripostiglio (mq 1,12) e terrazzino a loggiato (mq 2,27) e al piano primo con realizzazione di bagno (mq 3.01);
2. ampliamento al piano terreno con creazione di tre ripostigli esterni all’abitazione (mq 28,13);
3. ampliamento al piano terreno con aumento della superficie utile abitabile (mq 9,33);
4. trasformazione della superficie realizzata a ripostigli indicata sub 2 in superficie utile abitabile (mq 28,13)
5. chiusura di finestra nel bagno al piano primo ed apertura e chiusura di porte al piano terreno.
2. Il Comune di Firenze ha contestato agli istanti che le opere di ampliamento oggetto della domanda di sanatoria sono state realizzate in area ove insiste un vincolo cimiteriale relativo al cimitero di Sant’Andrea a Rovezzano, ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, con conseguente insussistenza dei presupposti per procedere al condono ex art. 33 della legge 47/1985, fatta eccezione per l’intervento di cui al punto 5 (“chiusura di finestra nel bagno al piano primo e apertura e chiusura di porte al piano terreno”). In conseguenza, con provvedimento del 29 settembre 2021 l’ente resistente ha notificato ai ricorrenti il diniego parziale della domanda di condono e il conseguente ordine di rimessione in pristino.
3. I ricorrenti instano dunque anche per l’annullamento di tale provvedimento per i seguenti motivi.
4. I. “ Violazione di legge: art. 31 e 41-quinquies della legge n.1150/1942, art. 338 r.d. n. 1265/1934 - violazione del principio tempus regit actum - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: omessa verifica della preesistenza delle opere oggetto di condono rispetto al vincolo cimiteriale ed omessa valutazione della collocazione delle opere stesse all’esterno del centro abitato - contraddittorietà”.
I ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato evidenziando che le opere da condonare non necessitavano di alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 31 della 1150/1942 (atteso che l’originaria “baracca”, poi adibita ad uso abitativo, era stata pacificamente edificata in epoca anteriore al 1° settembre 1967 e ricadeva all’esterno del centro abitato) e, in ogni caso, che le stesse preesistevano rispetto all’apposizione del vincolo cimiteriale ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/1934, come risulta dalla dichiarazione di atto notorio resa dalla sig.ra LA LI ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
Il provvedimento impugnato risulta anche contraddittorio perché rigetta la domanda di condono di opere realizzate in area adiacente a quella (sempre gravata da vincolo cimiteriale) ove, invece, nel 1962 sono state costruite due palazzine, per un totale di sedici unità abitative.
II. “In via istruttoria: istanza di verificazione della data di realizzazione del corpo di fabbrica principale e delle opere oggetto di condono edilizio - istanza di verificazione della effettiva distanza tra le opere oggetto di condono ed il cimitero di Sant’Andrea a Rovezzano .
I ricorrenti chiedono disporsi una verificazione per accertare l’effettiva data di realizzazione sia del corpo di fabbrica principale, sia delle opere oggetto di condono; la loro collocazione all’esterno del centro abitato ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1150/1942; l’estensione della fascia di rispetto cimiteriale all’epoca di realizzazione del corpo di fabbrica principale e delle opere oggetto di condono.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze per resistere al ricorso.
6. Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
7. All’udienza del 05.11.2025 all’esito della discussione della causa, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene anzitutto il Collegio che la causa sia matura per la decisione, con rigetto delle istanze istruttorie formulate in atti.
2. Ancora in via preliminare, reputa il Collegio che le questioni sottoposte al vaglio del Tribunale possano essere trattate unitariamente, attesa la stretta connessione tra di esse. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti contestano infatti la legittimità del diniego di condono impugnato sul presupposto che il Comune abbia erroneamente ritenuto abusive le opere realizzate (avanzando, pertanto, domanda di accertamento della loro conformità ab origine alla legge e conseguente carenza di interesse alla domanda di condono).
3. Rileva il Collegio che i profili in esame debbano essere trattati con riferimento all’attività di trasformazione posta in essere dal dante causa degli istanti e non rispetto all’originaria consistenza dei manufatti (la “baracca” e il fabbricato principale) che sono poi stati oggetto di successivo intervento, come invece prospettato dai ricorrenti, con conseguente rigetto della domanda di accertamento avanzata. Il vincolo assoluto di inedificabilità ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5191) imposto sull’area di interesse vale infatti non solo per le nuove costruzioni, ma anche per ogni opera o intervento realizzati in violazione del vincolo stesso. È stato in proposito affermato che: “ il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura ed il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale” (Cons. Stato, sez. VI, 29.03.2024, n. 2974). Ed è stato ulteriormente precisato che “il vincolo di rispetto cimiteriale riguarda anche i fabbricati sparsi: l’assolutezza del vincolo opera, infatti, con riferimento ad ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, sicché non può ammettersi alcuna distinzione in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali ” (così Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1513).
3.1. Nel caso di specie emerge dall’istanza di condono che le opere oggetto di richiesta di sanatoria sono quelle realizzate a partire dal 1964 e che hanno consentito la trasformazione della originaria consistenza e destinazione d’uso dei manufatti già presenti nell’area. E’ con riferimento a tali trasformazioni che deve dunque essere vagliata la compatibilità con il vincolo cimiteriale esistente. Sul punto, si richiama l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra manufatti originari e nuovi ampliamenti, precisando che “ Non può essere accolta, quindi, la tesi per la quale il vincolo cimiteriale non troverebbe applicazione, per essere stato costruito il manufatto originario in epoca antecedente alla data di apposizione del vincolo, atteso che l’operatività del vincolo medesimo deve evidentemente riferirsi ai lavori di ampliamento sopra descritti, che risultano eseguiti successivamente sul manufatto preesistente e che hanno comportato la creazione di nuovi volumi e di ampliamenti ai vani originari.
Ed infatti, l’affermazione secondo cui il manufatto originario era stato costruito in tempi remoti, ovvero nei primi anni del ‘900, e secondo cui i lavori oggetto del condono costituirebbero meri ampliamenti del fabbricato originario, contenuti nei limiti del 10% del suo volume iniziale, risulta smentita da quanto dichiarato nelle istanze di condono ove, invece, si afferma che i lavori da condonare erano stati eseguiti prima del 1967 ed entro il 2003. Analogamente, non è fornita alcuna prova certa della data di realizzazione degli abusi e della loro consistenza originaria atteso che anche il materiale fotografico allegato alla perizia di parte non prova nulla in tal senso (all. 1 ai motivi aggiunti del 27.12.2021).
Quanto sin qui rilevato, unitamente alla consistenza e natura dei lavori abusivi, induce, quindi, il Collegio a ritenere fondata la tesi del Comune secondo cui l’operatività del vincolo cimiteriale deve correttamente riferirsi ai nuovi lavori, che risultano eseguiti progressivamente, sino alla realizzazione di una unità immobiliare su più livelli a destinazione residenziale.
Per quanto osservato, l’impugnato provvedimento di rigetto si fonda validamente sulla sussistenza della ragione preclusiva all’ottenimento del condono, costituita dall’inclusione del manufatto nell’area della fascia di rispetto cimiteriale, con vincolo di inedificabilità assoluta. ” (così TAR Campania, sez. IV, 28.12.2022, n. 8113).
4. Ciò posto, reputa il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento.
4.1. Risulta dagli atti di causa che le opere oggetto della domanda di condono sono state realizzate in tempi differenti e, in particolare, quanto agli interventi indicati ai punti 1 e 2 della parte in fatto (ampliamento al piano terreno con realizzazione di ripostiglio (mq 1,12) e terrazzino a loggiato (mq 2,27) e al piano primo con realizzazione di bagno (mq 3.01) e ampliamento al piano terreno con creazione di tre ripostigli esterni all’abitazione (mq 28,13)) gli stessi risultano ultimati, rispettivamente, nel 1964 e nel 1966, mentre per le opere indicate ai punti 3 e 4 della parte in fatto (ampliamento al piano terreno con aumento della superficie utile abitabile (mq 9,33) e trasformazione della superficie realizzata a ripostigli indicata sub 2 in superficie utile abitabile (mq 28,13)), le stesse sono state ultimate nel 1982. Tutte le opere risultano dunque pacificamente realizzate successivamente all’entrata in vigore della normativa che ha imposto, ex lege , il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Sant’Andrea a Rovezzano e hanno realizzato, nel tempo, un aumento della superficie abitabile del fabbricato principale, dotandolo di ulteriori locali fruibili dai proprietari, tra cui un bagno e più locali adibiti a ripostigli. Tali opere aggiuntive sono state realizzate senza titolo, tanto che l’allora proprietario del bene ne aveva domandato la sanatoria e le stesse devono essere considerate unitariamente poiché destinate a produrre l’effetto complessivo di ampliare la superficie abitabile dell’edificio principale, mediante la trasformazione della “baracca” in locale a uso abitativo. Le opere abusivamente realizzate devono, dunque, essere valutate nel loro insieme, in quanto riferite allo stesso complesso immobiliare e in quanto funzionali ad essere inquadrate in un unico intervento edilizio volto ad ampliare la superficie abitativa del fabbricato principale. Al riguardo, si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ Al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, anche realizzate in tempi diversi, occorre compiere una valutazione complessiva e globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro, sicché non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9653) ” ( ex multis : Consiglio di Stato, VII sezione, sentenza del 18 febbraio 2025, n. 1382).
4.2. Ciò posto, risulta allora irrilevante, ai fini in esame, indagare la natura legittima o meno della consistenza originaria dei manufatti di cui alla domanda di accertamento formulata in atti, atteso che la conformità a legge delle opere di ampliamento realizzate senza titolo è stata valutata dal Comune in un momento successivo, tenuto conto della sussistenza del vincolo cimiteriale imposto nella zona ex lege ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/1934; ne segue anche l’irrilevanza, ai fini in esame, della dichiarazione di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 dalla sig.ra LI che mira a dimostrare la preesistenza della “baracca” rispetto all’imposizione del vincolo cimiteriale nel 1934, trattandosi di circostanza che non incide sulle opere successivamente realizzate sull’immobile.
4.3. Né si può infine ritenere che gli interventi oggetto della domanda di sanatoria siano legittimi perché rientranti nel limite del 10% stabilito dal citato art. 338, comma 7 R.D. 1265/1934 posto che, come rilevato nell’atto impugnato tali interventi consistono in ampliamenti plano-volumetrici di consistenza complessivamente superiore a tale limite rispetto alla volumetria originaria dell’intero edificio e tale circostanza non risulta smentita da elementi di prova contrari; risulta, anzi, che le trasformazioni effettuate abbiano modificato integralmente il manufatto preesistente, aumentando la superficie abitabile. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “ Si consideri, infatti, che l’art. 338, comma 7, R.D. n. 1265/1934, per la sua natura derogatoria, costituisce una norma eccezionale, e come tale di stretta interpretazione e, ciò, con l’effetto che non tutti gli interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia possono essere ritenuti ammissibili in fascia di rispetto cimiteriale, ma solo quelli preordinati al recupero dell’edificio preesistente, mentre deve escludersi che siano assentibili interventi comportanti nuovo consumo di suolo, ovvero trasformazioni integrali delle preesistenze (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 26/04/2023, n. 547) ” (così TAR Campania, sez. VIII, 26.06.2024, n. 3978).
5. Infine il ricorso è infondato anche nella parte in cui contesta la contraddittorietà del provvedimento e la disparità di trattamento rispetto a diverse costruzioni realizzate nella medesima area. Sul punto si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo nell’ipotesi di situazioni perfettamente identiche, evenienza, questa, che non è stata nemmeno allegata e documentata in ricorso ” (cfr. ex multis , Tar Catania, sez. V, 15.01.2025, n. 110).
5.1. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito in giudizio la prova della lamentata disparità di trattamento e ad ogni modo, ritiene il Collegio che anche l’eventuale accertata presenza di altre strutture vicine non compatibili con il vincolo cimiteriale insistente nella zona, non potrebbe per ciò solo giustificare gli interventi realizzati dagli istanti in violazione delle disposizioni di legge che impongono un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area d’interesse.
7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Firenze, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT RI UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
EF AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF AP | RT RI UC |
IL SEGRETARIO