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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8598 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/09/1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Usai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Orroli, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la separazione personale degli stessi coniugi, con tutte le conseguenze di Legge, autorizzando, per l'effetto, i signori e , a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza e disponendo che la sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orroli per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Orroli, Anno 1995, numero 3, Parte II, Serie C.
2) Recepire l'accordo dei coniugi sui seguenti aspetti patrimoniali:
A) Sulla casa coniugale sita in Cagliari nella via Monte Sabotino n. 13 le parti chiedono di recepire nella sentenza di omologa le seguenti pattuizioni obbligatorie a definizione dei loro rapporti di natura economico/patrimoniale ed a composizione dell'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e della crisi familiare.
La casa coniugale sita in Cagliari nella via Monte Sabotino n. 13, acquistata dal signor prima del matrimonio con atto pubblico n. 26004 Repertorio Parte_1
e Raccolta n. 3673 a rogito del notaio dr. stipulato in data Persona_1
26/08/1992 e di sua proprietà esclusiva, già destinata a residenza familiare, viene
Pag. 2 di 5 attribuita per intero alla signora e verrà trasferita alla stessa, Controparte_1 che pertanto continuerà ad abitarci stabilmente con la figlia . Per_2
Il signor si obbliga pertanto a trasferire alla signora Parte_1 CP_1
, con separato atto notarile la piena e perfetta proprietà dell'unità immobiliare
[...] sita in Comune di Cagliari in via Monte Sabotino n. 13, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 9, numero 1752, sub. 37 (piano 5).
La signora dichiara di accettare il diritto di proprietà sull'unità Controparte_1 immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Monte Sabotino n. 13, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 9, numero 1752, sub. 37 (piano 5).
Il signor , ex art. 29, comma 1bis, Legge n. 52/1985 dichiara che: Parte_1
• l'unità immobiliare urbana sita in Comune di Cagliari in via Monte Sabotino n. 13, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 9, numero 1752, sub. 37 (piano 5), è raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che, in copia fotostatica, si deposita in allegato e di cui le parti dichiarano di aver preso visione;
• i suddetti dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale ovvero da dar luogo all'obbligo di presentazione in catasto di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente.
Il signor infine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. Parte_1
76 D.P.R. 445/2000 nel caso dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. 47/1985, dichiara: “è a mia diretta conoscenza e posso attestare che il fabbricato in oggetto è stato iniziato anteriormente al 1° settembre 1967” e, successivamente, non sono intervenute modifiche per le quali sarebbe stato necessario acquisire un titolo edilizio né suscettibili di sanatoria.
Le parti si obbligano a concludere ad ogni effetto di legge il trasferimento immobiliare di cui sopra stipulando, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, il relativo atto pubblico nanti il Notaio che verrà incaricato di comune accordo ed a completare in tale sede le allegazioni e dichiarazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'attribuzione concordata con il presente atto, dichiarando di volersi avvalere, per effettuare tali attribuzioni, dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 19 L. n. 74/1987 e comunque dalla normativa vigente.
Le parti concordano e pattuiscono che le spese ed i costi del trasferimento/cessione saranno a carico di entrambi.
B) Sull'unità immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Tel Aviv n. 2 le parti chiedono di recepire nella sentenza di omologa le seguenti pattuizioni obbligatorie a definizione dei loro rapporti di natura economico/patrimoniale ed a composizione dell'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e della crisi familiare.
Pag. 3 di 5 La signora , proprietaria esclusiva del predetto immobile in forza Controparte_1 di atto pubblico di compravendita n. 14412 Repertorio e Raccolta n. 8250, a rogito del notaio dr. , stipulato in data 06/11/2011, si obbliga a Persona_3 trasferire al signor , con separato atto notarile, la piena e perfetta Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Tel Aviv n. 2, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 13, numero 633, sub. 7 (piano 2).
Il signor dichiara di accettare il diritto di proprietà sull'unità Parte_1 immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Tel Aviv n. 2, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 13, numero 633, sub. 7 (piano 2).
La signora , ex art. 29, comma 1bis, Legge n. 52/1985 dichiara Parte_2 che:
• l'unità immobiliare urbana sita in Comune di Cagliari via Tel Aviv n. 2, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 13, numero 633, sub. 7 (piano 2), è raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che, in copia fotostatica, si deposita in allegato e di cui le parti dichiarano di aver preso visione;
• i suddetti dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale ovvero da dar luogo all'obbligo di presentazione in catasto di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente.
La signora infine, consapevole delle sanzioni penali previste Controparte_1 dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. 47/1985, dichiara: “è a mia diretta conoscenza e posso attestare che il fabbricato è stato edificato in base a progetto debitamente approvato e di cui alla licenzia edilizia n. 491/1969 rilasciata dal Sindaco di Cagliari il 25/02/1971 e i cui lavori sono terminati nel maggio 1974” e, successivamente, non sono intervenute modifiche per le quali sarebbe stato necessario acquisire un titolo edilizio né suscettibili di sanatoria.
Le parti si obbligano a concludere ad ogni effetto di legge il trasferimento immobiliare di cui sopra stipulando, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, il relativo atto pubblico nanti il Notaio che verrà incaricato di comune accordo ed a completare in tale sede le allegazioni e dichiarazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'attribuzione concordata con il presente atto, dichiarando di volersi avvalere, per effettuare tali attribuzioni, dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 19 L. n. 74/1987 e comunque dalla normativa vigente.
Le parti concordano e pattuiscono che le spese ed i costi del trasferimento/cessione saranno a carico di entrambi.
C) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti di terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
Pag. 4 di 5 b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
D) Entrambi i coniugi dichiarano che, all'esito dei trasferimenti immobiliari di cui sopra ai punti A) e B), di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento in quanto entrambi indipendenti economicamente.
Le parti infine dichiarano di aver provveduto alla divisione dei comuni beni mobili e dei risparmi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8598 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/09/1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Usai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Orroli, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la separazione personale degli stessi coniugi, con tutte le conseguenze di Legge, autorizzando, per l'effetto, i signori e , a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza e disponendo che la sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orroli per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Orroli, Anno 1995, numero 3, Parte II, Serie C.
2) Recepire l'accordo dei coniugi sui seguenti aspetti patrimoniali:
A) Sulla casa coniugale sita in Cagliari nella via Monte Sabotino n. 13 le parti chiedono di recepire nella sentenza di omologa le seguenti pattuizioni obbligatorie a definizione dei loro rapporti di natura economico/patrimoniale ed a composizione dell'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e della crisi familiare.
La casa coniugale sita in Cagliari nella via Monte Sabotino n. 13, acquistata dal signor prima del matrimonio con atto pubblico n. 26004 Repertorio Parte_1
e Raccolta n. 3673 a rogito del notaio dr. stipulato in data Persona_1
26/08/1992 e di sua proprietà esclusiva, già destinata a residenza familiare, viene
Pag. 2 di 5 attribuita per intero alla signora e verrà trasferita alla stessa, Controparte_1 che pertanto continuerà ad abitarci stabilmente con la figlia . Per_2
Il signor si obbliga pertanto a trasferire alla signora Parte_1 CP_1
, con separato atto notarile la piena e perfetta proprietà dell'unità immobiliare
[...] sita in Comune di Cagliari in via Monte Sabotino n. 13, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 9, numero 1752, sub. 37 (piano 5).
La signora dichiara di accettare il diritto di proprietà sull'unità Controparte_1 immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Monte Sabotino n. 13, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 9, numero 1752, sub. 37 (piano 5).
Il signor , ex art. 29, comma 1bis, Legge n. 52/1985 dichiara che: Parte_1
• l'unità immobiliare urbana sita in Comune di Cagliari in via Monte Sabotino n. 13, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 9, numero 1752, sub. 37 (piano 5), è raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che, in copia fotostatica, si deposita in allegato e di cui le parti dichiarano di aver preso visione;
• i suddetti dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale ovvero da dar luogo all'obbligo di presentazione in catasto di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente.
Il signor infine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. Parte_1
76 D.P.R. 445/2000 nel caso dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. 47/1985, dichiara: “è a mia diretta conoscenza e posso attestare che il fabbricato in oggetto è stato iniziato anteriormente al 1° settembre 1967” e, successivamente, non sono intervenute modifiche per le quali sarebbe stato necessario acquisire un titolo edilizio né suscettibili di sanatoria.
Le parti si obbligano a concludere ad ogni effetto di legge il trasferimento immobiliare di cui sopra stipulando, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, il relativo atto pubblico nanti il Notaio che verrà incaricato di comune accordo ed a completare in tale sede le allegazioni e dichiarazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'attribuzione concordata con il presente atto, dichiarando di volersi avvalere, per effettuare tali attribuzioni, dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 19 L. n. 74/1987 e comunque dalla normativa vigente.
Le parti concordano e pattuiscono che le spese ed i costi del trasferimento/cessione saranno a carico di entrambi.
B) Sull'unità immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Tel Aviv n. 2 le parti chiedono di recepire nella sentenza di omologa le seguenti pattuizioni obbligatorie a definizione dei loro rapporti di natura economico/patrimoniale ed a composizione dell'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e della crisi familiare.
Pag. 3 di 5 La signora , proprietaria esclusiva del predetto immobile in forza Controparte_1 di atto pubblico di compravendita n. 14412 Repertorio e Raccolta n. 8250, a rogito del notaio dr. , stipulato in data 06/11/2011, si obbliga a Persona_3 trasferire al signor , con separato atto notarile, la piena e perfetta Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Tel Aviv n. 2, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 13, numero 633, sub. 7 (piano 2).
Il signor dichiara di accettare il diritto di proprietà sull'unità Parte_1 immobiliare sita in Comune di Cagliari in via Tel Aviv n. 2, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 13, numero 633, sub. 7 (piano 2).
La signora , ex art. 29, comma 1bis, Legge n. 52/1985 dichiara Parte_2 che:
• l'unità immobiliare urbana sita in Comune di Cagliari via Tel Aviv n. 2, distinta al Catasto Fabbricati alla Sezione Urbana A, Foglio n. 13, numero 633, sub. 7 (piano 2), è raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che, in copia fotostatica, si deposita in allegato e di cui le parti dichiarano di aver preso visione;
• i suddetti dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale ovvero da dar luogo all'obbligo di presentazione in catasto di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente.
La signora infine, consapevole delle sanzioni penali previste Controparte_1 dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. 47/1985, dichiara: “è a mia diretta conoscenza e posso attestare che il fabbricato è stato edificato in base a progetto debitamente approvato e di cui alla licenzia edilizia n. 491/1969 rilasciata dal Sindaco di Cagliari il 25/02/1971 e i cui lavori sono terminati nel maggio 1974” e, successivamente, non sono intervenute modifiche per le quali sarebbe stato necessario acquisire un titolo edilizio né suscettibili di sanatoria.
Le parti si obbligano a concludere ad ogni effetto di legge il trasferimento immobiliare di cui sopra stipulando, entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, il relativo atto pubblico nanti il Notaio che verrà incaricato di comune accordo ed a completare in tale sede le allegazioni e dichiarazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'attribuzione concordata con il presente atto, dichiarando di volersi avvalere, per effettuare tali attribuzioni, dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 19 L. n. 74/1987 e comunque dalla normativa vigente.
Le parti concordano e pattuiscono che le spese ed i costi del trasferimento/cessione saranno a carico di entrambi.
C) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti di terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
Pag. 4 di 5 b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
D) Entrambi i coniugi dichiarano che, all'esito dei trasferimenti immobiliari di cui sopra ai punti A) e B), di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento in quanto entrambi indipendenti economicamente.
Le parti infine dichiarano di aver provveduto alla divisione dei comuni beni mobili e dei risparmi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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