Articolo 290 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 289Articolo 291
Versione
6 maggio 1952
Art. 290.
(Ammissione agli esami orali)


I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici.
I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, e' pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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