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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5009/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5009/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ROSI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Perugia, Via Annibale Vecchi n. 66, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro già (C.F. ), in persona dell'amministratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 delegato e legale rappresentante , con il patrocinio dell'avv. CLERICI ANDREA presso CP_3 il cui studio in Cuneo, Viale Piazza Galimberti n. 5 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.03.2025 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione l'appello proposto da avverso la sentenza n. 669/2019 con cui Parte_1 il Giudice di Perugia ha accolto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 proposta nei confronti di – concessionaria locale della riscossione coattiva delle Controparte_2 entrate patrimoniali della – e compensato le spese di lite. Controparte_4 Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per difetto di contradditorio nei confronti dell'ente creditore e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e senza argomentare circa i motivi dell'avverso gravame. All'udienza del 25.03.2025, invitate le parti alla discussione orale, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Va in primo luogo rilevato che le doglianze di in punto di nullità della sentenza per CP_1 mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , oltreché infondate Controparte_5 nel merito – come già statuito dal giudice di prime cure, che ha rilevato l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente creditore concedente del servizio di riscossione e concessionario, neppure nei casi in cui l'oggetto del giudizio sia l'esistenza o la fondatezza del credito ingiunto – sono altresì inammissibili in quanto non formulate con appello incidentale.
L'impugnazione ha quindi esclusivamente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: lamenta invero l'appellante che il Giudice di pagina 1 di 2 Pace, pur avendo accolto l'opposizione e rigettato tutte le eccezioni ex adverso sollevate, ne ha disposto immotivatamente la compensazione tra le parti e chiede pertanto che, in riforma dalla sentenza, il Tribunale condanni a rifondere in suo favore le spese del primo grado di CP_1 giudizio e al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. L'appello è fondato. Il Giudice di Pace ha accolto nel merito l'opposizione promossa da per difetto di Parte_1 prova del credito, preliminarmente disattendendo tutte le eccezioni formulate da in punto di CP_1 difetto di competenza territoriale del giudice adito e di contradditorio nei confronti dell'ente creditore. Sul punto si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opponente aveva da subito rilevato come pendesse dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità dell'art. 32 D.
Lgs. n. 150/11 nella parte in cui non prevedeva la competenza territoriale del Giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente in caso, come quello di specie, di affidamento della riscossione a concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 150/11. Nelle more del deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., la Corte Costituzionale dichiarava, nei predetti termini, l'illegittimità costituzione della citata norma. Ne risultava dunque l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza in favore del Giudice di Pace di Mondovì (Cuneo) sollevata da
[...] nella propria comparsa di costituzione e risposta (e comunque riproposta nelle note conclusive) e CP_1 la decisione della controversia nel merito, con accoglimento dell'opposizione.
Posto dunque che è risultato totalmente vittorioso e che non sussistono i presupposti Parte_1 di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per far luogo a compensazione delle spese (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), le spese di lite del primo grado devono essere regolate in base al principio della soccombenza.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata condannando a rifondere a CP_1 le spese di lite del primo grado di giudizio. Parte_1
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 64,50 per spese di contributo unificato ed in complessivi €500,00 (media tra valori minimi e medi) per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Non sussistono i presupposti perché sia condannata al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c., in CP_1 quanto l'appellante non ha specificamente allegato né fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi utili alla sua quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 669/2019 del Giudice di Pace di Perugia condanna rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 260,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge ove dovuti;
- condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1 euro 64,50 per spese ed euro 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge ove dovuti,
- spese da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Rosi dichiaratosene antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5009/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ROSI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Perugia, Via Annibale Vecchi n. 66, è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLANTE contro già (C.F. ), in persona dell'amministratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 delegato e legale rappresentante , con il patrocinio dell'avv. CLERICI ANDREA presso CP_3 il cui studio in Cuneo, Viale Piazza Galimberti n. 5 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.03.2025 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione l'appello proposto da avverso la sentenza n. 669/2019 con cui Parte_1 il Giudice di Perugia ha accolto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 proposta nei confronti di – concessionaria locale della riscossione coattiva delle Controparte_2 entrate patrimoniali della – e compensato le spese di lite. Controparte_4 Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per difetto di contradditorio nei confronti dell'ente creditore e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e senza argomentare circa i motivi dell'avverso gravame. All'udienza del 25.03.2025, invitate le parti alla discussione orale, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Va in primo luogo rilevato che le doglianze di in punto di nullità della sentenza per CP_1 mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , oltreché infondate Controparte_5 nel merito – come già statuito dal giudice di prime cure, che ha rilevato l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente creditore concedente del servizio di riscossione e concessionario, neppure nei casi in cui l'oggetto del giudizio sia l'esistenza o la fondatezza del credito ingiunto – sono altresì inammissibili in quanto non formulate con appello incidentale.
L'impugnazione ha quindi esclusivamente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: lamenta invero l'appellante che il Giudice di pagina 1 di 2 Pace, pur avendo accolto l'opposizione e rigettato tutte le eccezioni ex adverso sollevate, ne ha disposto immotivatamente la compensazione tra le parti e chiede pertanto che, in riforma dalla sentenza, il Tribunale condanni a rifondere in suo favore le spese del primo grado di CP_1 giudizio e al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c. L'appello è fondato. Il Giudice di Pace ha accolto nel merito l'opposizione promossa da per difetto di Parte_1 prova del credito, preliminarmente disattendendo tutte le eccezioni formulate da in punto di CP_1 difetto di competenza territoriale del giudice adito e di contradditorio nei confronti dell'ente creditore. Sul punto si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opponente aveva da subito rilevato come pendesse dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità dell'art. 32 D.
Lgs. n. 150/11 nella parte in cui non prevedeva la competenza territoriale del Giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente in caso, come quello di specie, di affidamento della riscossione a concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 150/11. Nelle more del deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., la Corte Costituzionale dichiarava, nei predetti termini, l'illegittimità costituzione della citata norma. Ne risultava dunque l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza in favore del Giudice di Pace di Mondovì (Cuneo) sollevata da
[...] nella propria comparsa di costituzione e risposta (e comunque riproposta nelle note conclusive) e CP_1 la decisione della controversia nel merito, con accoglimento dell'opposizione.
Posto dunque che è risultato totalmente vittorioso e che non sussistono i presupposti Parte_1 di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per far luogo a compensazione delle spese (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), le spese di lite del primo grado devono essere regolate in base al principio della soccombenza.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata condannando a rifondere a CP_1 le spese di lite del primo grado di giudizio. Parte_1
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 64,50 per spese di contributo unificato ed in complessivi €500,00 (media tra valori minimi e medi) per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Non sussistono i presupposti perché sia condannata al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c., in CP_1 quanto l'appellante non ha specificamente allegato né fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi utili alla sua quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 669/2019 del Giudice di Pace di Perugia condanna rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 260,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge ove dovuti;
- condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1 euro 64,50 per spese ed euro 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge ove dovuti,
- spese da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Rosi dichiaratosene antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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