CASS
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2025, n. 34136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34136 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SORVEGLIANZA TARANTO nei confronti di: TRIBUNALE SORVEGLIANZA LECCE con l'ordinanza del 26/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettetstrren le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY \ Penale Sent. Sez. 1 Num. 34136 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 28 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine ad istanza di misura alternativa proposta dopo che la prima sentenza di condanna emessa nei confronti di OS CH era divenuta definitiva ed era stato emesso dal P.m. presso il Tribunale di IS ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 4, cod. proc. pen. Riteneva, invero, competente il Tribunale di sorveglianza di TO, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in base al luogo di residenza del condannato, identificato nel Comune di San Marzano di San US. Successivamente all'iscrizione del procedimento presso il Tribunale di sorveglianza in ultimo indicato, il P.m. presso il Tribunale di TO emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale decreto di sospensione, essendo passata in giudicato la seconda sentenza di condanna nei confronti di CH. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di TO ha ritenuto di dover sollevare conflitto negativo di competenza, in ragione del fatto che il primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, era emesso dal Pubblico ministero di IS (in data 5 agosto 2021) che aveva trasmesso l'istanza di misura alternativa alla detenzione al Tribunale di sorveglianza di Lecce, e che, pertanto, nonostante il successivo ordine di esecuzione, la competenza si era radicata nel luogo in cui aveva sede l'ufficio del P.m. che per primo emetteva l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., a prescindere dai provvedimenti emessi successivamente. Ha rilevato, invero, il Tribunale di sorveglianza di TO che non influisce sulla determinazione della competenza territoriale, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, la circostanza che il P.m. presso il Tribunale di TO abbia successivamente emesso provvedimento di cumulo con contestuale sospensione trasmettendo l'istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di TO. A tale riguardo ha osservato che la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti successivi che tale situazione possa subire in virtù di successivi provvedimenti. E, pertanto, ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Maria Francesca Loy, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due Tribunali di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su un'istanza di applicazione di misura alternativa, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Costituisce, invero, principio di diritto consolidato quello secondo cui la competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale espressa dall'art. 677 cod. proc. pen., e, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Conf .!. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606; e in senso conforme le più recenti, non massimate: Sez. 1, n. 11917 del 21/11/2018, dep. 2019, Ferrara;
Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai;
Sez. 1, n. 36658 del'1/04/2019, Confl. comp. in proc. D'Avino). Invero, detto principio costituisce un orientamento certo ed obiettivo, che, nella pendenza della domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al - sempre possibile - aggiornamento progressivo della posizione esecutiva del condannato. La ratio della richiamata disciplina è, invero, quella di soddisfare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantiti la celerità del procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione. 2. Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
lettetstrren le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY \ Penale Sent. Sez. 1 Num. 34136 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 28 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine ad istanza di misura alternativa proposta dopo che la prima sentenza di condanna emessa nei confronti di OS CH era divenuta definitiva ed era stato emesso dal P.m. presso il Tribunale di IS ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 4, cod. proc. pen. Riteneva, invero, competente il Tribunale di sorveglianza di TO, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in base al luogo di residenza del condannato, identificato nel Comune di San Marzano di San US. Successivamente all'iscrizione del procedimento presso il Tribunale di sorveglianza in ultimo indicato, il P.m. presso il Tribunale di TO emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale decreto di sospensione, essendo passata in giudicato la seconda sentenza di condanna nei confronti di CH. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di TO ha ritenuto di dover sollevare conflitto negativo di competenza, in ragione del fatto che il primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, era emesso dal Pubblico ministero di IS (in data 5 agosto 2021) che aveva trasmesso l'istanza di misura alternativa alla detenzione al Tribunale di sorveglianza di Lecce, e che, pertanto, nonostante il successivo ordine di esecuzione, la competenza si era radicata nel luogo in cui aveva sede l'ufficio del P.m. che per primo emetteva l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., a prescindere dai provvedimenti emessi successivamente. Ha rilevato, invero, il Tribunale di sorveglianza di TO che non influisce sulla determinazione della competenza territoriale, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, la circostanza che il P.m. presso il Tribunale di TO abbia successivamente emesso provvedimento di cumulo con contestuale sospensione trasmettendo l'istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di TO. A tale riguardo ha osservato che la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti successivi che tale situazione possa subire in virtù di successivi provvedimenti. E, pertanto, ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Maria Francesca Loy, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due Tribunali di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su un'istanza di applicazione di misura alternativa, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Costituisce, invero, principio di diritto consolidato quello secondo cui la competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale espressa dall'art. 677 cod. proc. pen., e, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Conf .!. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606; e in senso conforme le più recenti, non massimate: Sez. 1, n. 11917 del 21/11/2018, dep. 2019, Ferrara;
Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai;
Sez. 1, n. 36658 del'1/04/2019, Confl. comp. in proc. D'Avino). Invero, detto principio costituisce un orientamento certo ed obiettivo, che, nella pendenza della domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al - sempre possibile - aggiornamento progressivo della posizione esecutiva del condannato. La ratio della richiamata disciplina è, invero, quella di soddisfare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantiti la celerità del procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione. 2. Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.