CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1095/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande 16 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Bologna - Via Dei Mille 9/2 40121 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale RA - Via Monsignor Luigi Maverna 8 44100 RA FE
Email_4 elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNOR. n. PPT 02084202400003683001 IRPEF-TRIB.VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre
contro
Resistente_1, C.F. CF_Resistente_1, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
– I.N.P.S. Direzione Provinciale di Bologna - I.N.P.S. - Direzione Regionale Emilia Romagna - (C.F. 80078750587,
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. Direzione Centrale di Roma , contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RA, in relazione a quanto stabilito dal Tribunale di Bologna nel Decreto depositato il 22.7.2024, col quale viene disposta la sospensione dell'esecuzione correlata (in data 4.4.2024 e a cura di Agenzia delle Entrate–Riscossione di Bologna) all'atto di pignoramento di crediti presso terzi cod. id. fascicolo 20/2024/666602, cod. id. procedura esecutiva 02084202400003683001.
Tale credito erariale trae formale origine dalla cartella di pagamento n. 02020120005511162-000 notificata in data 23.02.2012 fondata su due avvisi di accertamento notificati al sig. Resistente_1 in data 21.9.2011 e non impugnati;
al che è stato successivamente notificato l'avviso di intimazione n. 02020239000840232000 in data 14.06.2023, nonché l'intimazione di pagamento n. 02020249003672465000 notificata in data 22.03.2024 anch'essi non opposti.
L'Agente della Riscossione, successivamente ha azionato la procedura esecutiva mediante la notifica del pignoramento presso terzi qui opposto;
in relazione a ciò, il sig. Resistente_1 deduce, in sintesi, la prescrizione del credito sotteso a tale pignoramento presso terzi, eccependo la mancata notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento ad esso sottese. Tesi ribadita nell'ambito della memoria illustrativa depositata il 27.10.2025.
L'Adr contesta tali argomentazioni difensive ritenendole infondate sottolineando la correttezza notificatoria operata dall'Ufficio sia per quanto riguarda la notifica del pignoramento verso terzi che degli atti prodromici;
il che renderebbe peraltro cristallizzata la pretesa erariale. Respinge altresì l'ipotesi avanzata dal sig. Resistente_1 circa il compimento della prescrizione. Evidenzia la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni, che esulano dai vizi della cartella esattoriale, stante la qualità di organo delegato alla riscossione, anche coattiva, dei tributi.
Si rileva l'atto di intervento, su chiamata dell'Adr, dell'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di RA al fine di dimostrare la fondatezza del credito richiesto nella cartella di pagamento n. 020 2012 00055111 62-000 notificata in data 23.02.2012 laddove si puntualizza la correttezza nel quantum e la fondatezza nel merito della pretesa erariale.
Questa Corte ritiene opportuno segnalare che la controversia era già stata, sotto il profilo dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, in una prima fase, valutata dal Tribunale di Bologna che aveva accolto l'istanza di sospensione presentata da Resistente_1, documentalmente risulta in data 23 febbraio 2012 la osservando che: “ notifica di cartella di pagamento (n. 02020120005511162000) da ADER al debitore esecutato e che in data 22 marzo 2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020249003672465/000 relativa alla citata cartella di pagamento cui seguiva, il 4 aprile 2024 la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi e quindi oltre il termine decennale”. Il Tribunale di Bologna ha, tuttavia successivamente accertato, la carenza della giurisdizione ordinaria in favore della CGT di Bologna riguardo l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'AdR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto. La Corte verifica la sequenza notificatoria degli atti prodromici all'atto di pignoramento presso di terzi riscontrandone la correttezza e legittimità.
Nel particolare la cartella di pagamento n. 02020120005511162000 di complessivi € 21.959,59 oltre sanzioni ed interessi, è stata notificata il 23.2.2012. La successiva e correlata intimazione di pagamento n.0202023 9000840232/000 è stata notificata dall'Adr il 14.6.2023 recante un importo complessivo di euro 26.201,74; agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Ulteriore intimazione di pagamento n. 02020249003672465000 notificata in data 22.03.2024 preceduta da avviso di atto mediante deposito alla casa comunale del 11.3.2024.
A ciò seguiva, in data 04.04.2024, la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso il terzo I.N.P.S. per € 26.579,18 (di cui € 20.978,22 per tributo, € 3.324,20 per interessi di mora e residuo per oneri di riscossione, spese esecutive e dritti di notifica.
Nel periodo temporale intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della prima ingiunzione di pagamento non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione (decennale) né risultano specifiche eccezioni mosse al riguardo.
Ciò premesso questa Corte osserva tuttavia come i predetti atti prodromici (cartelle e intimazione di pagamento) non risultano mai essere opposti, per cui si ritiene opportuno sottolineare quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 in tema di eccezione di prescrizione e onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento. In tale contesto viene precisato che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura al successivo pignoramento, che diviene inattaccabile nei suoi presupposti. Letteralmente afferma la Cassazione:” … In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”. Principio, questo, ribadito anche in sede di sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
Nello stesso modo, dalla lettura della recentissima ordinanza n. 28706/2025 della Corte di cassazione (Sez. 5 civ.), depositata il 30 ottobre 2025, emerge che l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento, deve essere eccepita impugnando l'intimazione stessa. Se il contribuente non impugna l'intimazione nei 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, la pretesa si consolida e non è più possibile far valere la prescrizione in sede di impugnazione di atti successivi.
Per quanto argomentato e valutato il ricorso merita accoglimento. L'oggetto della lite giustifica la compensazione delle spese tra l'opponente ed AG RA.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto respinge la domanda dell'opponente e lo condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in euro 2500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Compensa le spese di lite tra l'opponente e l'Agenzia delle Entrate di RA.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1095/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande 16 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Bologna - Via Dei Mille 9/2 40121 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale RA - Via Monsignor Luigi Maverna 8 44100 RA FE
Email_4 elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNOR. n. PPT 02084202400003683001 IRPEF-TRIB.VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre
contro
Resistente_1, C.F. CF_Resistente_1, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
– I.N.P.S. Direzione Provinciale di Bologna - I.N.P.S. - Direzione Regionale Emilia Romagna - (C.F. 80078750587,
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. Direzione Centrale di Roma , contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RA, in relazione a quanto stabilito dal Tribunale di Bologna nel Decreto depositato il 22.7.2024, col quale viene disposta la sospensione dell'esecuzione correlata (in data 4.4.2024 e a cura di Agenzia delle Entrate–Riscossione di Bologna) all'atto di pignoramento di crediti presso terzi cod. id. fascicolo 20/2024/666602, cod. id. procedura esecutiva 02084202400003683001.
Tale credito erariale trae formale origine dalla cartella di pagamento n. 02020120005511162-000 notificata in data 23.02.2012 fondata su due avvisi di accertamento notificati al sig. Resistente_1 in data 21.9.2011 e non impugnati;
al che è stato successivamente notificato l'avviso di intimazione n. 02020239000840232000 in data 14.06.2023, nonché l'intimazione di pagamento n. 02020249003672465000 notificata in data 22.03.2024 anch'essi non opposti.
L'Agente della Riscossione, successivamente ha azionato la procedura esecutiva mediante la notifica del pignoramento presso terzi qui opposto;
in relazione a ciò, il sig. Resistente_1 deduce, in sintesi, la prescrizione del credito sotteso a tale pignoramento presso terzi, eccependo la mancata notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento ad esso sottese. Tesi ribadita nell'ambito della memoria illustrativa depositata il 27.10.2025.
L'Adr contesta tali argomentazioni difensive ritenendole infondate sottolineando la correttezza notificatoria operata dall'Ufficio sia per quanto riguarda la notifica del pignoramento verso terzi che degli atti prodromici;
il che renderebbe peraltro cristallizzata la pretesa erariale. Respinge altresì l'ipotesi avanzata dal sig. Resistente_1 circa il compimento della prescrizione. Evidenzia la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni, che esulano dai vizi della cartella esattoriale, stante la qualità di organo delegato alla riscossione, anche coattiva, dei tributi.
Si rileva l'atto di intervento, su chiamata dell'Adr, dell'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di RA al fine di dimostrare la fondatezza del credito richiesto nella cartella di pagamento n. 020 2012 00055111 62-000 notificata in data 23.02.2012 laddove si puntualizza la correttezza nel quantum e la fondatezza nel merito della pretesa erariale.
Questa Corte ritiene opportuno segnalare che la controversia era già stata, sotto il profilo dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, in una prima fase, valutata dal Tribunale di Bologna che aveva accolto l'istanza di sospensione presentata da Resistente_1, documentalmente risulta in data 23 febbraio 2012 la osservando che: “ notifica di cartella di pagamento (n. 02020120005511162000) da ADER al debitore esecutato e che in data 22 marzo 2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020249003672465/000 relativa alla citata cartella di pagamento cui seguiva, il 4 aprile 2024 la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi e quindi oltre il termine decennale”. Il Tribunale di Bologna ha, tuttavia successivamente accertato, la carenza della giurisdizione ordinaria in favore della CGT di Bologna riguardo l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'AdR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto. La Corte verifica la sequenza notificatoria degli atti prodromici all'atto di pignoramento presso di terzi riscontrandone la correttezza e legittimità.
Nel particolare la cartella di pagamento n. 02020120005511162000 di complessivi € 21.959,59 oltre sanzioni ed interessi, è stata notificata il 23.2.2012. La successiva e correlata intimazione di pagamento n.0202023 9000840232/000 è stata notificata dall'Adr il 14.6.2023 recante un importo complessivo di euro 26.201,74; agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Ulteriore intimazione di pagamento n. 02020249003672465000 notificata in data 22.03.2024 preceduta da avviso di atto mediante deposito alla casa comunale del 11.3.2024.
A ciò seguiva, in data 04.04.2024, la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso il terzo I.N.P.S. per € 26.579,18 (di cui € 20.978,22 per tributo, € 3.324,20 per interessi di mora e residuo per oneri di riscossione, spese esecutive e dritti di notifica.
Nel periodo temporale intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della prima ingiunzione di pagamento non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione (decennale) né risultano specifiche eccezioni mosse al riguardo.
Ciò premesso questa Corte osserva tuttavia come i predetti atti prodromici (cartelle e intimazione di pagamento) non risultano mai essere opposti, per cui si ritiene opportuno sottolineare quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 in tema di eccezione di prescrizione e onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento. In tale contesto viene precisato che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura al successivo pignoramento, che diviene inattaccabile nei suoi presupposti. Letteralmente afferma la Cassazione:” … In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”. Principio, questo, ribadito anche in sede di sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.
Nello stesso modo, dalla lettura della recentissima ordinanza n. 28706/2025 della Corte di cassazione (Sez. 5 civ.), depositata il 30 ottobre 2025, emerge che l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento, deve essere eccepita impugnando l'intimazione stessa. Se il contribuente non impugna l'intimazione nei 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, la pretesa si consolida e non è più possibile far valere la prescrizione in sede di impugnazione di atti successivi.
Per quanto argomentato e valutato il ricorso merita accoglimento. L'oggetto della lite giustifica la compensazione delle spese tra l'opponente ed AG RA.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto respinge la domanda dell'opponente e lo condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in euro 2500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Compensa le spese di lite tra l'opponente e l'Agenzia delle Entrate di RA.