CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1521/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6505/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 245715/2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 245715/2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
La società SO.G.E.T. S.p.A., con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata l' 11/09/2024, depositato il 10/10/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.1155 sezione 6ª del 4/03/2024, depositata il 12/03/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0245715 del 18/10/2022, notificata il 25/10/2022, riferita al mancato pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità per gli anni 2014 e 2015 per il complessivo importo di € 4.177,63.
I primi giudici così motivano:
“…….
In via preliminare ed assorbente viene rilevata la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla società ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, non essendo stata adeguatamente ivi indicata la ragione della pretesa tributaria avanzata dalla SO.G.E.T S.p.a. nei suoi confronti. In particolare non risulta in esso esplicitato quanto chiarito dal predetto concessionario soltanto in sede di costituzione in giudizio, ovvero che la coobbligazione dell'odierna ricorrente è conseguenziale all'acquisto del ramo di azienda, avvenuta in data 12/12/2019, ed in ragione dell'insolvenza della cedente, ex art. 2560 c.c.. Orbene, va rilevato che la circostanza che la pretesa tributaria di che trattasi scaturisce da procedura correttamente instaurata nei confronti della società cedente non esime, invero, l'Amministrazione Finanziaria dal rendere edotta la parte subentrante del dettaglio della pretesa, onde consentirne una efficace difesa, quale potrebbe essere, ad esempio, l'eccezione di inosservanza del “beneficium excussionis”. L'art.14 del D.Lgs. n.472 del 1997 prevede che “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni in epoca anteriore”.
…….”. L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa fiscale. A sostegno dei motivi deduce l'illegittimità della sentenza in relazione al difetto di motivazione e la statuizione riguardante il beneficio di escussione.
L' appellato con memorie depositate il 22/12/2025, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il Collegio condivide la motivazione della sentenza impugnata che ha accolto il motivo di ricorso fondato sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Correttamente i primi giudici hanno osservato che gli atti prodromici avvisi di pagamento notificati al debitore principale, società cedente l'azienda, non estende i suoi effetti alla società cessionaria, debitore sussidiario (Cass. civ. sez. trib. n.25486 del 30.08.2022).
Con l'ingiunzione di pagamento si richiede, per la prima volta, al contribuente di pagare le somme ivi previste e dovute da altro soggetto d'imposta ovvero dal cedente, per la cessione del ramo d'azienda, che non risulta individuato nell'atto.
Era onere del concessionario far risultare, anche mediante allegazione degli atti presupposti notificati alla società cedente ma ignoti al cessionario le ragioni della pretesa tributaria.
L'ingiunzione di pagamento costituisce, pertanto, l'atto mediante il quale viene comunicata per la prima volta alla contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum debeatur, avanzata nei suoi confronti dal Concessionario della Riscossione per conto del Comune di Salerno.
Ebbene, la sua “natura sostanziale” impone, pertanto, all'amministrazione di esplicarne le ragioni, anche mediante allegazione degli atti presupposti, ritualmente notificati alla società cedente ma ignoti, nel contenuto alla società cessionaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P Q M
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatta richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6505/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 245715/2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 245715/2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
La società SO.G.E.T. S.p.A., con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata l' 11/09/2024, depositato il 10/10/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.1155 sezione 6ª del 4/03/2024, depositata il 12/03/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0245715 del 18/10/2022, notificata il 25/10/2022, riferita al mancato pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità per gli anni 2014 e 2015 per il complessivo importo di € 4.177,63.
I primi giudici così motivano:
“…….
In via preliminare ed assorbente viene rilevata la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla società ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, non essendo stata adeguatamente ivi indicata la ragione della pretesa tributaria avanzata dalla SO.G.E.T S.p.a. nei suoi confronti. In particolare non risulta in esso esplicitato quanto chiarito dal predetto concessionario soltanto in sede di costituzione in giudizio, ovvero che la coobbligazione dell'odierna ricorrente è conseguenziale all'acquisto del ramo di azienda, avvenuta in data 12/12/2019, ed in ragione dell'insolvenza della cedente, ex art. 2560 c.c.. Orbene, va rilevato che la circostanza che la pretesa tributaria di che trattasi scaturisce da procedura correttamente instaurata nei confronti della società cedente non esime, invero, l'Amministrazione Finanziaria dal rendere edotta la parte subentrante del dettaglio della pretesa, onde consentirne una efficace difesa, quale potrebbe essere, ad esempio, l'eccezione di inosservanza del “beneficium excussionis”. L'art.14 del D.Lgs. n.472 del 1997 prevede che “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni in epoca anteriore”.
…….”. L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa fiscale. A sostegno dei motivi deduce l'illegittimità della sentenza in relazione al difetto di motivazione e la statuizione riguardante il beneficio di escussione.
L' appellato con memorie depositate il 22/12/2025, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il Collegio condivide la motivazione della sentenza impugnata che ha accolto il motivo di ricorso fondato sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato. Correttamente i primi giudici hanno osservato che gli atti prodromici avvisi di pagamento notificati al debitore principale, società cedente l'azienda, non estende i suoi effetti alla società cessionaria, debitore sussidiario (Cass. civ. sez. trib. n.25486 del 30.08.2022).
Con l'ingiunzione di pagamento si richiede, per la prima volta, al contribuente di pagare le somme ivi previste e dovute da altro soggetto d'imposta ovvero dal cedente, per la cessione del ramo d'azienda, che non risulta individuato nell'atto.
Era onere del concessionario far risultare, anche mediante allegazione degli atti presupposti notificati alla società cedente ma ignoti al cessionario le ragioni della pretesa tributaria.
L'ingiunzione di pagamento costituisce, pertanto, l'atto mediante il quale viene comunicata per la prima volta alla contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum debeatur, avanzata nei suoi confronti dal Concessionario della Riscossione per conto del Comune di Salerno.
Ebbene, la sua “natura sostanziale” impone, pertanto, all'amministrazione di esplicarne le ragioni, anche mediante allegazione degli atti presupposti, ritualmente notificati alla società cedente ma ignoti, nel contenuto alla società cessionaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P Q M
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatta richiesta.