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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9110 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 4033 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.LICINIO GIOVANNI presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha ad oggetto il silenzio/rifiuto a seguito di opposizione ex art. 46 legge 88/89, mediante ricorso al Comitato Provinciale di Napoli, avente ad oggetto il provvedimento di CP_1 recupero indebito contenuto nella comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata CP_1
28.01.2022,
Il ricorrente ha premesso che a) l' ha accolto la domanda di pensione di vecchiaia cat. VO del ricorrente comunicandogli CP_1 in data 24.02.2022 il numero di pensione 10531014 e il provvedimento di liquidazione, con decorrenza 1giugno 2021 (doc.2);
b) l' ha indicato l'importo complessivo degli arretrati spettanti al ricorrente, al netto delle CP_1 trattenute, per il periodo 1giugno 2021 – 31 gennaio 2022, pari ad euro 7.292,99; c) a pag. 4 della suddetta comunicazione l' ha indicato “Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili CP_1 corrisposti anni precedenti euro 940,73 – Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti euro 198,35 - *somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione
Motivazione Totale euro 6.153,91”, di cui: “100 – Recupero indebito numero 0000019530 euro 3.813,47”; “251– Recupero per quote di pensione euro 2.340,44”; d) il ricorrente, dal mese di giugno 2021 fino al mese di dicembre 2021, ha percepito euro 308,00 al mese, per un totale di euro 2.156,00 e non euro 2.340,44 come indicato alla voce “251– Recupero per quote di pensione euro 2.340,44”;
c) il ricorrente ha percepito il primo rateo pensione n.10531014 VO soltanto in data
21.02.2022; f) l' ha calcolato la pensione sulla base dei contributi versati dal 15.08.1974 CP_1 al 31.05.2021 con il sistema retributivo e contributivo, riconoscendo n.1175 contributi settimanali utili per il calcolo e n. 1141 contributi settimanali utili per il calcolo;
d) con missiva PEC (doc. 3, 4 e 5) del 28.02.2022 inviata a
“ t” ha richiesto alla Direzione Email_1
CP_ Napoli, Via Guantai ad Orsolona n.4, alla C.A. del Direttore Generale, di comunicare: 1) la specifica motivazione relativa alle somme considerate dall' non dovute e CP_1 indebitamente trattenute;
2) di inviare copia della relativa documentazione (relativa all'indebito trattenuto) al fine di verificare se le suddette somme sono dovute o meno (euro
3.813,47 ed euro 2.340,44), eccependo, altresì che troppe anomalie hanno riguardato il trattamento pensionistico del Sig. , compreso il grave ritardo nell'avergli Parte_1 accreditato/liquidato la pensione soltanto in data 21 febbraio 2022, mentre lo stesso aveva diritto a percepirla già dal mese di giugno 2021 unitamente agli arretrati;
e) il ricorrente aveva presentato la domanda di pensione in data 18 maggio 2021, rif. domanda n.2112890400065, e che ha cessato di lavorare a fine maggio 2021;
f) Il ricorrente proponeva opposizione (doc.6, 7, 8 e 9) al Comitato Provinciale di CP_1
Napoli, con ricorso amministrativo on line n° 2217986 del 19/05/2022, N° Protocollo:
5105.19/05/2022.0297390, rimasto senza risposta, che si allega in copia, avverso il CP_1 provvedimento di recupero di indebito (doc.2) contenuto nella comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata 28.01.2022 CP_1
Ha chiesto accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la revoca e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato, in oggetto – inviato con la lettera di comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata 28.01.2022 – nel quale l' a titolo di recupero indebito non ha CP_1 CP_1 corrisposto al ricorrente, a titolo di arretrati pensionistici, la somma di euro 3.813,47, nonché di qualsiasi atto impositivo ad esso presupposto e/o consequenziale, per le ragioni di cui in premessa, in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata perché è stato illegittimamente recuperato l'importo di euro 3.813,47 e/o per il decorso il termine di prescrizione decennale e, per l'effetto, dichiarare che l' non poteva recuperare l'importo di Euro 3.813,47, per le causali di cui in ricorso;
CP_1 b) per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a pagare €. 3.813,47 a favore del CP_1
Sig. . c) Con vittoria di spese e di compenso di causa da attribuirsi al sottoscritto Parte_1 procuratore anticipatario.
L' nonostante la regolare notifica non si costituiva in giudizio CP_1
La domanda va accolta
“In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale Controparte_2 di ripetizione della maggior somma erogata” (Cass. civ., Sez. Unite 04.08.2010, n.18046).
Come evidenziato dal procuratore del ricorrente la Corte di Cassazione, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di CP_1 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, correlati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nell'ipotesi di specie risulta unicamente una comunicazione di indebito da parte dell' CP_1 contestualmente alla liquidazione della pensione senza alcuna altra indicazione
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Accoglie la domanda e dichiara non dovuta all' la somma di euro 3813,47 trattenuta CP_1 dall' e indicata nella la lettera di comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, CP_1 decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata CP_1
28.01.2022 e per l'effetto condanna l' al pagamento nei confronti della parte ricorrente della CP_1 suddetta somma indebitamente trattenuta e pari a euro 3813,47 oltre interessi e rivalutazione dal giornio del dovuto al soddisfo
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2100,00 oltre iva e cpa CP_1 secondo legge con distrazioen in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 10/12/2025 Il Giudice (dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 4033 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.LICINIO GIOVANNI presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata
Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha ad oggetto il silenzio/rifiuto a seguito di opposizione ex art. 46 legge 88/89, mediante ricorso al Comitato Provinciale di Napoli, avente ad oggetto il provvedimento di CP_1 recupero indebito contenuto nella comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata CP_1
28.01.2022,
Il ricorrente ha premesso che a) l' ha accolto la domanda di pensione di vecchiaia cat. VO del ricorrente comunicandogli CP_1 in data 24.02.2022 il numero di pensione 10531014 e il provvedimento di liquidazione, con decorrenza 1giugno 2021 (doc.2);
b) l' ha indicato l'importo complessivo degli arretrati spettanti al ricorrente, al netto delle CP_1 trattenute, per il periodo 1giugno 2021 – 31 gennaio 2022, pari ad euro 7.292,99; c) a pag. 4 della suddetta comunicazione l' ha indicato “Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili CP_1 corrisposti anni precedenti euro 940,73 – Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti euro 198,35 - *somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione
Motivazione Totale euro 6.153,91”, di cui: “100 – Recupero indebito numero 0000019530 euro 3.813,47”; “251– Recupero per quote di pensione euro 2.340,44”; d) il ricorrente, dal mese di giugno 2021 fino al mese di dicembre 2021, ha percepito euro 308,00 al mese, per un totale di euro 2.156,00 e non euro 2.340,44 come indicato alla voce “251– Recupero per quote di pensione euro 2.340,44”;
c) il ricorrente ha percepito il primo rateo pensione n.10531014 VO soltanto in data
21.02.2022; f) l' ha calcolato la pensione sulla base dei contributi versati dal 15.08.1974 CP_1 al 31.05.2021 con il sistema retributivo e contributivo, riconoscendo n.1175 contributi settimanali utili per il calcolo e n. 1141 contributi settimanali utili per il calcolo;
d) con missiva PEC (doc. 3, 4 e 5) del 28.02.2022 inviata a
“ t” ha richiesto alla Direzione Email_1
CP_ Napoli, Via Guantai ad Orsolona n.4, alla C.A. del Direttore Generale, di comunicare: 1) la specifica motivazione relativa alle somme considerate dall' non dovute e CP_1 indebitamente trattenute;
2) di inviare copia della relativa documentazione (relativa all'indebito trattenuto) al fine di verificare se le suddette somme sono dovute o meno (euro
3.813,47 ed euro 2.340,44), eccependo, altresì che troppe anomalie hanno riguardato il trattamento pensionistico del Sig. , compreso il grave ritardo nell'avergli Parte_1 accreditato/liquidato la pensione soltanto in data 21 febbraio 2022, mentre lo stesso aveva diritto a percepirla già dal mese di giugno 2021 unitamente agli arretrati;
e) il ricorrente aveva presentato la domanda di pensione in data 18 maggio 2021, rif. domanda n.2112890400065, e che ha cessato di lavorare a fine maggio 2021;
f) Il ricorrente proponeva opposizione (doc.6, 7, 8 e 9) al Comitato Provinciale di CP_1
Napoli, con ricorso amministrativo on line n° 2217986 del 19/05/2022, N° Protocollo:
5105.19/05/2022.0297390, rimasto senza risposta, che si allega in copia, avverso il CP_1 provvedimento di recupero di indebito (doc.2) contenuto nella comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata 28.01.2022 CP_1
Ha chiesto accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la revoca e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato, in oggetto – inviato con la lettera di comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata 28.01.2022 – nel quale l' a titolo di recupero indebito non ha CP_1 CP_1 corrisposto al ricorrente, a titolo di arretrati pensionistici, la somma di euro 3.813,47, nonché di qualsiasi atto impositivo ad esso presupposto e/o consequenziale, per le ragioni di cui in premessa, in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata perché è stato illegittimamente recuperato l'importo di euro 3.813,47 e/o per il decorso il termine di prescrizione decennale e, per l'effetto, dichiarare che l' non poteva recuperare l'importo di Euro 3.813,47, per le causali di cui in ricorso;
CP_1 b) per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a pagare €. 3.813,47 a favore del CP_1
Sig. . c) Con vittoria di spese e di compenso di causa da attribuirsi al sottoscritto Parte_1 procuratore anticipatario.
L' nonostante la regolare notifica non si costituiva in giudizio CP_1
La domanda va accolta
“In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale Controparte_2 di ripetizione della maggior somma erogata” (Cass. civ., Sez. Unite 04.08.2010, n.18046).
Come evidenziato dal procuratore del ricorrente la Corte di Cassazione, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di CP_1 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, correlati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nell'ipotesi di specie risulta unicamente una comunicazione di indebito da parte dell' CP_1 contestualmente alla liquidazione della pensione senza alcuna altra indicazione
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Accoglie la domanda e dichiara non dovuta all' la somma di euro 3813,47 trattenuta CP_1 dall' e indicata nella la lettera di comunicazione di liquidazione pensione n.10531014 cat. VO, CP_1 decorrenza 1giugno 2021, ricevuto il 24.02.2022 con raccomandata n. 61808831661-0 datata CP_1
28.01.2022 e per l'effetto condanna l' al pagamento nei confronti della parte ricorrente della CP_1 suddetta somma indebitamente trattenuta e pari a euro 3813,47 oltre interessi e rivalutazione dal giornio del dovuto al soddisfo
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2100,00 oltre iva e cpa CP_1 secondo legge con distrazioen in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 10/12/2025 Il Giudice (dott.ssa Simona D'Auria)