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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI IN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 278/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Agenzia Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Str Berzano 11/3 15058 Viguzzolo AL
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00102229002042188000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120090008267977001 IRAP
- sull'appello n. 326/2023 depositato il 26/05/2023 proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - V.le Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 00120229002042188 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
estinzione per cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso per brevità (artt. 121 e 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c.) in ragione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della definizione agevolata dei carichi tributari per cui è causa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo, spese di lite interamente compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI IN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 278/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Agenzia Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Str Berzano 11/3 15058 Viguzzolo AL
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00102229002042188000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120090008267977001 IRAP
- sull'appello n. 326/2023 depositato il 26/05/2023 proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - V.le Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 00120229002042188 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
estinzione per cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso per brevità (artt. 121 e 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c.) in ragione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della definizione agevolata dei carichi tributari per cui è causa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo, spese di lite interamente compensate.