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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1558/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
TO GI, RE
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11724/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210226785324501 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 820/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_2 proponeva ricorso avverso cartella n. 09720210226785324/501, relativa all'Ici, interessi e sanzioni, annualità dal 2008 al 2011, con un importo pari a € 8.862,85, ricevuta in qualità di erede della Sig.ra Nominativo_1.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella quivi impugnata;
l'inesistenza della motivazione nella cartella;
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi per il 2008-2011;
l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito;
la regolare motivazione dell'atto; la regolare e tempestiva notifica degli avvisi di pagamento prodromici e della cartella nei tempi con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione e debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale controdeducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memoria alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione replicava con memorie insistendo nelle proprie controdeduzioni.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica della cartella avvenuta in data 09.04.2024; tuttavia, la Corte osserva che l'Ufficio non ha depositato prova della regolare e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella quivi impugnata con conseguente difetto del procedimento notificatorio poiché l'omessa notifica dell'atto presupposto genera un vizio alla procedura di notificazione con conseguente nullità dell'atto successivo regolarmente notificato.
La Corte osserva altresì l'intervenuto decorso del termine di decadenza del potere dell'Ufficio nella richiesta dei tributi, con conseguente non debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese poiché l'accoglimento deriva da un'inadempienza dell'Ufficio e parte ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento delle imposte. La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese poiché l'accoglimento deriva da un'inadempienza dell'Ufficio e parte ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento delle imposte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese poiché l'accoglimento deriva da un'inadempienza dell'Ufficio e parte ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento delle imposte.
Roma, 26.01.2026
Il RE Il Presidente
GI OR AN IA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
TO GI, RE
PERRELLI MARINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11724/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210226785324501 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 820/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_2 proponeva ricorso avverso cartella n. 09720210226785324/501, relativa all'Ici, interessi e sanzioni, annualità dal 2008 al 2011, con un importo pari a € 8.862,85, ricevuta in qualità di erede della Sig.ra Nominativo_1.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella quivi impugnata;
l'inesistenza della motivazione nella cartella;
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi per il 2008-2011;
l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito;
la regolare motivazione dell'atto; la regolare e tempestiva notifica degli avvisi di pagamento prodromici e della cartella nei tempi con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione e debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale controdeducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e insistendo per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memoria alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione replicava con memorie insistendo nelle proprie controdeduzioni.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica della cartella avvenuta in data 09.04.2024; tuttavia, la Corte osserva che l'Ufficio non ha depositato prova della regolare e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella quivi impugnata con conseguente difetto del procedimento notificatorio poiché l'omessa notifica dell'atto presupposto genera un vizio alla procedura di notificazione con conseguente nullità dell'atto successivo regolarmente notificato.
La Corte osserva altresì l'intervenuto decorso del termine di decadenza del potere dell'Ufficio nella richiesta dei tributi, con conseguente non debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese poiché l'accoglimento deriva da un'inadempienza dell'Ufficio e parte ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento delle imposte. La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese poiché l'accoglimento deriva da un'inadempienza dell'Ufficio e parte ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento delle imposte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese poiché l'accoglimento deriva da un'inadempienza dell'Ufficio e parte ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento delle imposte.
Roma, 26.01.2026
Il RE Il Presidente
GI OR AN IA