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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 625/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 625 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Aloi presso il cui studio, in Reggio
Calabria alla via F. Valentino 4, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Leda Badolati e Roberto Palmisano, presso il cui studio sito in Palmi alla via Gramsci n° 29, è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale con addebito - decisione sullo status.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 15.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Palmi in data 4.9.1999, matrimonio trascritto Controparte_1 presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1999 – Atto Numero 63– Parte II- Serie
A; che dall'unione coniugale erano nate tre figlie (nata a [...]_1 il 27.06.2000); (nata a [...] il [...]); (nata a [...]_3
Polistena il 15.12.2008) di cui l'ultimogenita ancora minorenne;
che nessuna delle figlie era economicamente autosufficiente. La ricorrente sosteneva che il marito, imprenditore edile con ottime fonti di guadagno, le aveva impedito: di avere un'attività lavorativa autonoma, sfruttandola come operaio agricolo o manovale;
di essere economicamente indipendente, escludendola dalla gestione finanziario- patrimoniale della famiglia, nonostante alcuni immobili fossero di sua proprietà. La ricorrente lamentava altresì di essere stata vittima di violenze fisiche e morali, tanto che il 30.7.2024 il marito era stato destinatario di un ammonimento orale del questore e con provvedimento del
9.8.2024 del Tribunale dei Minorenni lo aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore, co-affidando quest'ultima alla madre e ai Servizi Sociali. Quindi Parte_1 insieme alla figlia a tutela della propria incolumità avevano lasciato la casa familiare per Per_3 rientrarvi un mese dopo. Pertanto la ricorrente chiedeva “la separazione giudiziale dei coniugi e conseguentemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio come in epigrafe circostanziato addebitando la colpa esclusiva al coniuge;
confermare la sospensione della Controparte_1 responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia minore Controparte_1 Persona_3 disponendone all'affidamento esclusivo alla madre;
assegnare la casa coniugale con ogni pertinenza ed annesso alla ricorrente con impegno da parte dei coniugi di trasferire l'intera proprietà alle figlie;
disporre la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla ricorrente a norma dell'art. 156 cc nella misura di € 200,00 mensili, quale assegno divorzile;
disporre la corresponsione dell'assegno di mantenimento per le figlie, tutte non economicamente indipendenti, nella misura complessiva di €
900,00 ( 300,00 cadauna) oltre alle spese straordinarie nella misura del 75 %.”
Con decreto del 16.5.2025 il Giudice delegato fissava l'udienza del 19.9.2025 assegnando i termini di legge.
Il 18.7.2025 si costituiva , il quale contestava in toto la ricostruzione dei fatti Controparte_1 prospettata da controparte e le relative richieste ad eccezione della domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Infatti, il resistente precisava di non essere un imprenditore edile, ma un bracciante agricolo, al momento disoccupato;
che alla moglie non era stato impedito di svolgere attività lavorativa autonoma, ma la stessa dopo aver lavorato in un supermercato vicino casa aveva deciso di interrompere l'attività, negando di essere stata sfruttata dal marito nel settore agricolo o edile, non avendo la stessa alcuna competenza specifica. Dal punto di vista economico, continuava il era sempre la a delegare la gestione economica al CP_1 Pt_1 marito, nonostante i soldi fossero nella sua piena disponibilità. Inoltre, il rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato a causa del carattere dispotico della ricorrente e delle sue condizioni di salute che si manifestavano in atteggiamenti nervosi e provocatori. spiegava come l'episodio Controparte_1 di violenza nei confronti della moglie, concretizzatosi in una spinta che l'aveva fatta cadere, era stato generato dal lancio di oggetti e da spinte da parte della stessa ricorrente. Ancora il resistente sottolineava che la moglie coinvolgeva tutte le figlie nelle diatribe tra i coniugi, assumendo atteggiamenti morbosi, gelosi e provocatori nei confronti del marito. Infine, Controparte_1 evidenziava che proprio con la figlia minore la situazione era la più delicata. Infatti, il genitore non riusciva a sentire e vedere da più di un anno e si dichiarava disposto a tutto pur di riallacciare Per_3
i rapporti. Pertanto, chiedeva “a) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi Controparte_1
e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
b) Rigettare tutte le altre richieste di parte ricorrente e conseguentemente disciplinare i rapporti tra i coniugi e tra essi ed i figli alle condizioni previste ai punti che seguono. c) assegnare la casa coniugale, posta al primo piano dell'immobile sito in Palmi a contrada Cisterne, alla signora affinchè possa viverci Pt_1 con le figlie sino al loro trasferimento presso la casa di proprietà della stessa sita n via Pt_1
Affaccio a Palmi, che dovrà avvenire al termine del contratto di locazione attualmente in atto, onerando la stessa a procedere agli adempimenti di legge per impedire il rinnovo della locazione.
Ferma restando a favore del sig. la disponibilità piena ed esclusiva del locale garage posto CP_1 sotto la casa coniugale ove egli ricovera mezzi ed eventuali attrezzi. d) Regolamentare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: gli incontri tra padre e figlia avverranno nel momento in cui la minore presterà il suo consenso. Al fine di non turbare la figlia, il sig. si dichiara CP_1 disponibile ad attendere di poterla vedere, confidando in un consenso a breve, grazie al supporto anche psicologico da fornirsi a mezzo dell'Ufficio dei Servizi Sociali competente e del consultorio.
In ogni caso, nel primo periodo, il padre potrà incontrare la figlia alla presenza degli Per_3 assistenti sociali per almeno due pomeriggi a settimana e per un tempo ritenuto adeguato dal
Tribunale; all'esito degli incontri protetti, sussistendone i presupposti, il padre potrà incontrare la figlia minore liberamente, previ semplici accordi tra i genitori, in mancanza dei quali si applicheranno le seguenti modalità: -Christel resterà con il padre due fine settimana alterni, dal sabato mattina dalle ore 10,00 - o dal sabato all'orario di uscita dalla scuola nel periodo scolastico- sino alla domenica sera alle ore 19.30 ( 20.30 in periodo estivo), con relativo pernottamento con il padre;
-almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 sino alle 19.30, salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia;
nelle settimane durante le quali la ragazza resterà con la madre nel weekend, il padre potrà tenere la figlia con sé per 3 pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 19.30;
- In subordine, nel caso in cui non si prevedano i fine settimana alternati , la minore starà con il padre sempre tre pomeriggi a settimana, dalle 16.00 alle 20.30. e) i genitori entro il mese di giugno di ogni anno concorderanno il periodo di permanenza con la figlia per il mese di luglio e di agosto, durante le ferie estive, in base alle reciproche eventuali esigenze lavorative o non lavorative, fermo restando che la minore resterà consecutivamente con l'uno e con l'altro genitore per una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. f) nei periodi di festività Natalizie, ferma restando la regolamentazione sopra esposta, la ragazza trascorrerà l'intera giornata del Natale e l'intera giornata del Capodanno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le festività Pasquali la ragazza trascorrerà l'intera giornata di Pasqua con un genitore e l'intera giornata di Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternativamente e ad anni alterni;
g) per le altre festività
e per il giorno del compleanno della minore i genitori si tratterranno con la figlia alternativamente a pranzo e a cena;
h) il padre potrà vedere le propria figlia anche nei giorni diversi da quelli nei quali è previsto il diritto di visita e permanenza, previo accordo con la madre;
i) disporre che il sig. versi un assegno mensile, in ragione del contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma complessiva pari ad € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro), previamente concordate e documentate, cui i genitori dovranno contribuire, rispettivamente, il padre per il 60% e la madre per il restante 40 %.I libri scolastici della figlia minore saranno acquistati interamente dal padre come sino ad ora avvenuto. j) Nell'assegno ordinario di mantenimento saranno ricomprese le spese per le utenze della casa che sinora sono state corrisposte dal sig. Per l'effetto la sig.ra dovrà provvedere all'impianto dei CP_1 Pt_1 nuovi contatori a suo nome relativi alle utenze della luce e dell'acqua., poiché quelli esistenti resteranno esclusivamente per il locale garage a nome del resistente. Prevedere una data precisa entro la quale la sig.ra farà montare tali nuovi contatori alla cui spesa contribuirà per la Pt_1 metà il sig. k) L'assegno unico sarà equamente distribuito per la metà tra i genitori. l) CP_1
Disporre, ove ritenuto di ragione, il trasferimento di proprietà dell'autovettura Fiat Panda alle figlie maggiorenni, con ogni onere di spesa del passaggio a carico del sig. che si dichiara CP_1 disponibile sin da ora. m) Disporre ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse della minore.”
Solo il resistente depositava memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., insistendo nelle Controparte_1 proprie richieste ed evidenziando che, nonostante la sua situazione fosse precaria, vivendo ancora con la propria madre, era lui a continuare a farsi carico delle esigenze delle figlie.
All'udienza del 19.9.2025 la ricorrente insisteva nella domanda introduttiva e chiedeva una determinazione immediata sullo status oltre che l'audizione delle figlie. Il resistente chiedeva di procedersi con urgenza agli incontri tra la figlia minore ed il padre, anche in forma protetta, manifestando la disponibilità ad un accordo consensuale;
inoltre, si opponeva alla richiesta di audizione della figlia minore non si opponeva alla richiesta di pronuncia sullo status. Il Per_3
Giudice, preso atto del provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale del TdM nei confronti di , nominava un curatore speciale alla minore e Controparte_1 Persona_3 rinviava la causa per il prosieguo.
Il 15.10.2025 si costituiva il curatore della minore chiedendo: “Preliminarmente e con urgenza, attesa l'indispensabilità, una approfondita indagine socio-ambientale sull'intero nucleo familiare, con valutazione delle competenze genitoriali e previsione, qualora ve ne sia necessità, di un supporto psicologico per la minore. b) La conferma dei provvedimenti assunti dal T.M. con ordinanza del
9.08.2024, ovvero: - La sospensione della responsabilità genitoriale per - Il co- Controparte_1 affidamento della minore al SST Riserva ogni altra richiesta dopo aver incontrato la minore e all'esito dell'indagine sociale richiesta”.
All'udienza del 14.11.2025 le parti chiedevano la decisione sullo status.
Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Palmi in data 4.9.1999, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1999 – Atto Numero 63– Parte II- Serie A;
le parti non si sono riconciliate. Pertanto, la domanda di separazione va accolta.
La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice designato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
30.10.1978 (c.f. CF ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26.05.1973 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Palmi in data C.F._2
4.9.1999, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1999 –
Atto Numero 63– Parte II- Serie A).
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione sulle ulteriori domande;
-riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 26.11.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 625 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Aloi presso il cui studio, in Reggio
Calabria alla via F. Valentino 4, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Leda Badolati e Roberto Palmisano, presso il cui studio sito in Palmi alla via Gramsci n° 29, è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale con addebito - decisione sullo status.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 15.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Palmi in data 4.9.1999, matrimonio trascritto Controparte_1 presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1999 – Atto Numero 63– Parte II- Serie
A; che dall'unione coniugale erano nate tre figlie (nata a [...]_1 il 27.06.2000); (nata a [...] il [...]); (nata a [...]_3
Polistena il 15.12.2008) di cui l'ultimogenita ancora minorenne;
che nessuna delle figlie era economicamente autosufficiente. La ricorrente sosteneva che il marito, imprenditore edile con ottime fonti di guadagno, le aveva impedito: di avere un'attività lavorativa autonoma, sfruttandola come operaio agricolo o manovale;
di essere economicamente indipendente, escludendola dalla gestione finanziario- patrimoniale della famiglia, nonostante alcuni immobili fossero di sua proprietà. La ricorrente lamentava altresì di essere stata vittima di violenze fisiche e morali, tanto che il 30.7.2024 il marito era stato destinatario di un ammonimento orale del questore e con provvedimento del
9.8.2024 del Tribunale dei Minorenni lo aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore, co-affidando quest'ultima alla madre e ai Servizi Sociali. Quindi Parte_1 insieme alla figlia a tutela della propria incolumità avevano lasciato la casa familiare per Per_3 rientrarvi un mese dopo. Pertanto la ricorrente chiedeva “la separazione giudiziale dei coniugi e conseguentemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio come in epigrafe circostanziato addebitando la colpa esclusiva al coniuge;
confermare la sospensione della Controparte_1 responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia minore Controparte_1 Persona_3 disponendone all'affidamento esclusivo alla madre;
assegnare la casa coniugale con ogni pertinenza ed annesso alla ricorrente con impegno da parte dei coniugi di trasferire l'intera proprietà alle figlie;
disporre la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla ricorrente a norma dell'art. 156 cc nella misura di € 200,00 mensili, quale assegno divorzile;
disporre la corresponsione dell'assegno di mantenimento per le figlie, tutte non economicamente indipendenti, nella misura complessiva di €
900,00 ( 300,00 cadauna) oltre alle spese straordinarie nella misura del 75 %.”
Con decreto del 16.5.2025 il Giudice delegato fissava l'udienza del 19.9.2025 assegnando i termini di legge.
Il 18.7.2025 si costituiva , il quale contestava in toto la ricostruzione dei fatti Controparte_1 prospettata da controparte e le relative richieste ad eccezione della domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Infatti, il resistente precisava di non essere un imprenditore edile, ma un bracciante agricolo, al momento disoccupato;
che alla moglie non era stato impedito di svolgere attività lavorativa autonoma, ma la stessa dopo aver lavorato in un supermercato vicino casa aveva deciso di interrompere l'attività, negando di essere stata sfruttata dal marito nel settore agricolo o edile, non avendo la stessa alcuna competenza specifica. Dal punto di vista economico, continuava il era sempre la a delegare la gestione economica al CP_1 Pt_1 marito, nonostante i soldi fossero nella sua piena disponibilità. Inoltre, il rapporto tra i coniugi era da tempo deteriorato a causa del carattere dispotico della ricorrente e delle sue condizioni di salute che si manifestavano in atteggiamenti nervosi e provocatori. spiegava come l'episodio Controparte_1 di violenza nei confronti della moglie, concretizzatosi in una spinta che l'aveva fatta cadere, era stato generato dal lancio di oggetti e da spinte da parte della stessa ricorrente. Ancora il resistente sottolineava che la moglie coinvolgeva tutte le figlie nelle diatribe tra i coniugi, assumendo atteggiamenti morbosi, gelosi e provocatori nei confronti del marito. Infine, Controparte_1 evidenziava che proprio con la figlia minore la situazione era la più delicata. Infatti, il genitore non riusciva a sentire e vedere da più di un anno e si dichiarava disposto a tutto pur di riallacciare Per_3
i rapporti. Pertanto, chiedeva “a) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi Controparte_1
e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
b) Rigettare tutte le altre richieste di parte ricorrente e conseguentemente disciplinare i rapporti tra i coniugi e tra essi ed i figli alle condizioni previste ai punti che seguono. c) assegnare la casa coniugale, posta al primo piano dell'immobile sito in Palmi a contrada Cisterne, alla signora affinchè possa viverci Pt_1 con le figlie sino al loro trasferimento presso la casa di proprietà della stessa sita n via Pt_1
Affaccio a Palmi, che dovrà avvenire al termine del contratto di locazione attualmente in atto, onerando la stessa a procedere agli adempimenti di legge per impedire il rinnovo della locazione.
Ferma restando a favore del sig. la disponibilità piena ed esclusiva del locale garage posto CP_1 sotto la casa coniugale ove egli ricovera mezzi ed eventuali attrezzi. d) Regolamentare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: gli incontri tra padre e figlia avverranno nel momento in cui la minore presterà il suo consenso. Al fine di non turbare la figlia, il sig. si dichiara CP_1 disponibile ad attendere di poterla vedere, confidando in un consenso a breve, grazie al supporto anche psicologico da fornirsi a mezzo dell'Ufficio dei Servizi Sociali competente e del consultorio.
In ogni caso, nel primo periodo, il padre potrà incontrare la figlia alla presenza degli Per_3 assistenti sociali per almeno due pomeriggi a settimana e per un tempo ritenuto adeguato dal
Tribunale; all'esito degli incontri protetti, sussistendone i presupposti, il padre potrà incontrare la figlia minore liberamente, previ semplici accordi tra i genitori, in mancanza dei quali si applicheranno le seguenti modalità: -Christel resterà con il padre due fine settimana alterni, dal sabato mattina dalle ore 10,00 - o dal sabato all'orario di uscita dalla scuola nel periodo scolastico- sino alla domenica sera alle ore 19.30 ( 20.30 in periodo estivo), con relativo pernottamento con il padre;
-almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 sino alle 19.30, salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia;
nelle settimane durante le quali la ragazza resterà con la madre nel weekend, il padre potrà tenere la figlia con sé per 3 pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 19.30;
- In subordine, nel caso in cui non si prevedano i fine settimana alternati , la minore starà con il padre sempre tre pomeriggi a settimana, dalle 16.00 alle 20.30. e) i genitori entro il mese di giugno di ogni anno concorderanno il periodo di permanenza con la figlia per il mese di luglio e di agosto, durante le ferie estive, in base alle reciproche eventuali esigenze lavorative o non lavorative, fermo restando che la minore resterà consecutivamente con l'uno e con l'altro genitore per una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. f) nei periodi di festività Natalizie, ferma restando la regolamentazione sopra esposta, la ragazza trascorrerà l'intera giornata del Natale e l'intera giornata del Capodanno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le festività Pasquali la ragazza trascorrerà l'intera giornata di Pasqua con un genitore e l'intera giornata di Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternativamente e ad anni alterni;
g) per le altre festività
e per il giorno del compleanno della minore i genitori si tratterranno con la figlia alternativamente a pranzo e a cena;
h) il padre potrà vedere le propria figlia anche nei giorni diversi da quelli nei quali è previsto il diritto di visita e permanenza, previo accordo con la madre;
i) disporre che il sig. versi un assegno mensile, in ragione del contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma complessiva pari ad € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro), previamente concordate e documentate, cui i genitori dovranno contribuire, rispettivamente, il padre per il 60% e la madre per il restante 40 %.I libri scolastici della figlia minore saranno acquistati interamente dal padre come sino ad ora avvenuto. j) Nell'assegno ordinario di mantenimento saranno ricomprese le spese per le utenze della casa che sinora sono state corrisposte dal sig. Per l'effetto la sig.ra dovrà provvedere all'impianto dei CP_1 Pt_1 nuovi contatori a suo nome relativi alle utenze della luce e dell'acqua., poiché quelli esistenti resteranno esclusivamente per il locale garage a nome del resistente. Prevedere una data precisa entro la quale la sig.ra farà montare tali nuovi contatori alla cui spesa contribuirà per la Pt_1 metà il sig. k) L'assegno unico sarà equamente distribuito per la metà tra i genitori. l) CP_1
Disporre, ove ritenuto di ragione, il trasferimento di proprietà dell'autovettura Fiat Panda alle figlie maggiorenni, con ogni onere di spesa del passaggio a carico del sig. che si dichiara CP_1 disponibile sin da ora. m) Disporre ogni altro provvedimento ritenuto utile nell'interesse della minore.”
Solo il resistente depositava memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., insistendo nelle Controparte_1 proprie richieste ed evidenziando che, nonostante la sua situazione fosse precaria, vivendo ancora con la propria madre, era lui a continuare a farsi carico delle esigenze delle figlie.
All'udienza del 19.9.2025 la ricorrente insisteva nella domanda introduttiva e chiedeva una determinazione immediata sullo status oltre che l'audizione delle figlie. Il resistente chiedeva di procedersi con urgenza agli incontri tra la figlia minore ed il padre, anche in forma protetta, manifestando la disponibilità ad un accordo consensuale;
inoltre, si opponeva alla richiesta di audizione della figlia minore non si opponeva alla richiesta di pronuncia sullo status. Il Per_3
Giudice, preso atto del provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale del TdM nei confronti di , nominava un curatore speciale alla minore e Controparte_1 Persona_3 rinviava la causa per il prosieguo.
Il 15.10.2025 si costituiva il curatore della minore chiedendo: “Preliminarmente e con urgenza, attesa l'indispensabilità, una approfondita indagine socio-ambientale sull'intero nucleo familiare, con valutazione delle competenze genitoriali e previsione, qualora ve ne sia necessità, di un supporto psicologico per la minore. b) La conferma dei provvedimenti assunti dal T.M. con ordinanza del
9.08.2024, ovvero: - La sospensione della responsabilità genitoriale per - Il co- Controparte_1 affidamento della minore al SST Riserva ogni altra richiesta dopo aver incontrato la minore e all'esito dell'indagine sociale richiesta”.
All'udienza del 14.11.2025 le parti chiedevano la decisione sullo status.
Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel Comune di Palmi in data 4.9.1999, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1999 – Atto Numero 63– Parte II- Serie A;
le parti non si sono riconciliate. Pertanto, la domanda di separazione va accolta.
La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice designato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
30.10.1978 (c.f. CF ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26.05.1973 (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Palmi in data C.F._2
4.9.1999, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1999 –
Atto Numero 63– Parte II- Serie A).
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruzione sulle ulteriori domande;
-riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 26.11.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola