Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Novara, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ - del provvedimento Cat.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificato in data 10 febbraio 2025, con il quale il Questore della Provincia di Novara ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Novara;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. TR ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- la Questura di Novara ha depositato in giudizio il provvedimento del -OMISSIS- con il quale, a seguito del riesame, ha disposto “… la revoca in autotutela del proprio provvedimento n. -OMISSIS- adottato l’-OMISSIS- ed il contestuale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ad evasione dell’istanza presentata… ” dalla ricorrente;
- in virtù dell’emissione di tale provvedimento di revoca in autotutela, la Questura di Novara ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
Ritenuto , pertanto, che deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, essendo stato rimosso in autotutela il provvedimento impugnato ed avendo ottenuto la ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’apprezzabile condotta della Questura di Novara che ha riesaminato la posizione della ricorrente anche tenendo conto di elementi sopravvenuti al procedimento ed emersi nelle more del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF PR, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
TR ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TR ZA | FF PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.