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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. IA UT Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4631/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti PACCOTTI LUCA e LAMURA
STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Collegno il Parte_1 Parte_2 28.05.2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.08.2013 e il 09.04.2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03.03.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i due coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
DISPONE che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori e con collocamento paritario, con mantenimento della loro residenza anagrafica presso la casa coniugale in Collegno (TO) Piazza della Repubblica n. 26;
DÀ ATTO che il sig. si obbliga a consentire alla sig.ra il ritiro dei propri effetti Parte_2 Parte_1 personali dall'abitazione coniugale;
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella Parte_2 misura di € 125,00 mensili per ciascuno (quindi per complessivi € 250,00 mensili), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
DISPONE che il sig. si faccia carico nella misura del 70% delle spese ordinarie e straordinarie qui Pt_2 di seguito riportate relativamente ad entrambi i figli: spese per il vestiario, spese per i libri, mensa, cancelleria, nonché per una singola attività sportiva o ludico – ricreativa, gite scolastiche senza pernottamento, spese per il trasporto pubblico, pre e dopo scuola, spese patente cosi come tutte le altre spese straordinarie per cui non è previsto il preventivo accordo tra i coniugi secondo le disposizioni del protocollo del Tribunale di Torino;
Tutte le altre spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi previo accordo e con onere di documentazione a carico del coniuge che le ha sostenute in ossequio a quanto stabilito dal protocollo su menzionato;
DISPONE che, all'estinzione del finanziamento di € 420,00 mensili formalmente acceso dal sig. , Pt_2 il contributo al mantenimento ordinario dei figli corrisposto dal sig. aumenti da euro 125,00 mensili Pt_2 per ogni minore ad € 150,00 mensili per figlio (complessivi € 300,00 mensili) somma anch'essa rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
DÀ ATTO che qualora uno dei coniugi stabilisse la propria dimora ad una distanza superiore a 30 chilometri dall'abitazione coniugale, prevedere l'obbligo per quest'ultimo di farsi carico delle spese per pagina 2 di 4 far fronte al trasporto dei figli o comunque ai loro spostamenti collegati alla necessità di frequentare la casa coniugale;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Collegno (TO) Piazza della Repubblica n. 26 venga assegnata al ricorrente sig. , insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché lo stesso possa Parte_2 viverci insieme alla prole;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ad estinguere il c/c cointestato che a tutt'oggi risulta ancora nella titolarità di entrambi;
DISPONE la collocazione dei figli nei seguenti termini: in una prima settimana, dal lunedì al mercoledì sera i figli saranno collocati presso un genitore (la madre), che li accompagnerà a scuola il successivo giovedì mattina, all'uscita dalla scuola saranno presi in carico dall'altro genitore (il padre) e permarranno presso questo genitore sino a domenica (il padre) il quale il lunedì mattina li accompagnerà a scuola,
in una seconda settimana, dal lunedì al martedì sera i figli saranno nuovamente presso l'altro genitore (la madre), che il mercoledì mattina li accompagnerà a scuola, - dal mercoledì sera fino a venerdì sera saranno collocati presso l'altro genitore (il padre), che li terrà con sé anche la mattina del sabato, - dal sabato sera domenica sera i figli saranno collocati presso l'altro genitore (la madre), che li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina, nei giorni seguenti, riprenderà la collocazione dei figli descritta nella prima e nella seconda settimana;
DISPONE che nel corso delle vacanze scolastiche natalizie i minori rimangano, ad anni alterni, con un genitore e dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel corso delle vacanze pasquali permarranno con il genitore presso il quale non trascorreranno in quell'anno il Natale;
per le vacanze scolastiche estive permarranno presso ciascun genitore per un periodo di per 4 settimane, anche suddivise, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno ovvero, in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto con un genitore e le ultime due settimane con l'altro, oltre a due settimane nel mese di luglio con un genitore e a due settimane nel mese di settembre con l'altro genitore, rimettendosi per il resto delle festività all'allegato piano genitoriale;
DÀ ATTO che il sig. continuerà a essere beneficiario dell'assegno unico da lui percepito per i Pt_2 figli, ma verserà, fin quando ne sarà beneficiario, a mezzo bonifico bancario la metà dell'importo alla sig.ra con pagamento mensile e preferibilmente coincidente con quello del mantenimento Parte_1 per i figli ed, in ogni caso, entro il giorno 20 di ogni mese;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire il 50% della proprietà dell'auto attualmente di Pt_2 entrambi i coniugi alla moglie, prestando sin d'ora il proprio consenso a tale trasferimento, tuttavia sino a quando non verrà effettuata la voltura, il veicolo rimarrà intestata ad entrambi, ma nella disponibilità esclusiva della sig.ra : il sig. continuerà a corrispondere per quanto di sua competenza Parte_1 Pt_2 fino al saldo i ratei per la compravendita del veicolo, ma la sig.ra si farà carico, terrà indenne Parte_1 e malleverà il Sig. per tutte le imposte, i costi e le spese di mantenimento del veicolo, così come di Pt_2 ogni altra somma derivante dal suo utilizzo (a titolo esemplificativo sanzioni amministrative, spese di revisione ecc.);
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a pagare sino alla sua estinzione, nella misura del 50%, il finanziamento di € 420,00 mensili acceso dal sig. per l'acquisto dell'autovettura e soddisfare i Pt_2 bisogni della famiglia (corrisponderanno pertanto un importo di € 210,00 mensili ciascuno);
DÀ ATTO che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatri, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA UT RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. IA UT Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4631/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti PACCOTTI LUCA e LAMURA
STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Collegno il Parte_1 Parte_2 28.05.2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.08.2013 e il 09.04.2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03.03.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i due coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
DISPONE che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori e con collocamento paritario, con mantenimento della loro residenza anagrafica presso la casa coniugale in Collegno (TO) Piazza della Repubblica n. 26;
DÀ ATTO che il sig. si obbliga a consentire alla sig.ra il ritiro dei propri effetti Parte_2 Parte_1 personali dall'abitazione coniugale;
DISPONE a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella Parte_2 misura di € 125,00 mensili per ciascuno (quindi per complessivi € 250,00 mensili), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
DISPONE che il sig. si faccia carico nella misura del 70% delle spese ordinarie e straordinarie qui Pt_2 di seguito riportate relativamente ad entrambi i figli: spese per il vestiario, spese per i libri, mensa, cancelleria, nonché per una singola attività sportiva o ludico – ricreativa, gite scolastiche senza pernottamento, spese per il trasporto pubblico, pre e dopo scuola, spese patente cosi come tutte le altre spese straordinarie per cui non è previsto il preventivo accordo tra i coniugi secondo le disposizioni del protocollo del Tribunale di Torino;
Tutte le altre spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi previo accordo e con onere di documentazione a carico del coniuge che le ha sostenute in ossequio a quanto stabilito dal protocollo su menzionato;
DISPONE che, all'estinzione del finanziamento di € 420,00 mensili formalmente acceso dal sig. , Pt_2 il contributo al mantenimento ordinario dei figli corrisposto dal sig. aumenti da euro 125,00 mensili Pt_2 per ogni minore ad € 150,00 mensili per figlio (complessivi € 300,00 mensili) somma anch'essa rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
DÀ ATTO che qualora uno dei coniugi stabilisse la propria dimora ad una distanza superiore a 30 chilometri dall'abitazione coniugale, prevedere l'obbligo per quest'ultimo di farsi carico delle spese per pagina 2 di 4 far fronte al trasporto dei figli o comunque ai loro spostamenti collegati alla necessità di frequentare la casa coniugale;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Collegno (TO) Piazza della Repubblica n. 26 venga assegnata al ricorrente sig. , insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché lo stesso possa Parte_2 viverci insieme alla prole;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ad estinguere il c/c cointestato che a tutt'oggi risulta ancora nella titolarità di entrambi;
DISPONE la collocazione dei figli nei seguenti termini: in una prima settimana, dal lunedì al mercoledì sera i figli saranno collocati presso un genitore (la madre), che li accompagnerà a scuola il successivo giovedì mattina, all'uscita dalla scuola saranno presi in carico dall'altro genitore (il padre) e permarranno presso questo genitore sino a domenica (il padre) il quale il lunedì mattina li accompagnerà a scuola,
in una seconda settimana, dal lunedì al martedì sera i figli saranno nuovamente presso l'altro genitore (la madre), che il mercoledì mattina li accompagnerà a scuola, - dal mercoledì sera fino a venerdì sera saranno collocati presso l'altro genitore (il padre), che li terrà con sé anche la mattina del sabato, - dal sabato sera domenica sera i figli saranno collocati presso l'altro genitore (la madre), che li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina, nei giorni seguenti, riprenderà la collocazione dei figli descritta nella prima e nella seconda settimana;
DISPONE che nel corso delle vacanze scolastiche natalizie i minori rimangano, ad anni alterni, con un genitore e dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel corso delle vacanze pasquali permarranno con il genitore presso il quale non trascorreranno in quell'anno il Natale;
per le vacanze scolastiche estive permarranno presso ciascun genitore per un periodo di per 4 settimane, anche suddivise, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno ovvero, in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto con un genitore e le ultime due settimane con l'altro, oltre a due settimane nel mese di luglio con un genitore e a due settimane nel mese di settembre con l'altro genitore, rimettendosi per il resto delle festività all'allegato piano genitoriale;
DÀ ATTO che il sig. continuerà a essere beneficiario dell'assegno unico da lui percepito per i Pt_2 figli, ma verserà, fin quando ne sarà beneficiario, a mezzo bonifico bancario la metà dell'importo alla sig.ra con pagamento mensile e preferibilmente coincidente con quello del mantenimento Parte_1 per i figli ed, in ogni caso, entro il giorno 20 di ogni mese;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire il 50% della proprietà dell'auto attualmente di Pt_2 entrambi i coniugi alla moglie, prestando sin d'ora il proprio consenso a tale trasferimento, tuttavia sino a quando non verrà effettuata la voltura, il veicolo rimarrà intestata ad entrambi, ma nella disponibilità esclusiva della sig.ra : il sig. continuerà a corrispondere per quanto di sua competenza Parte_1 Pt_2 fino al saldo i ratei per la compravendita del veicolo, ma la sig.ra si farà carico, terrà indenne Parte_1 e malleverà il Sig. per tutte le imposte, i costi e le spese di mantenimento del veicolo, così come di Pt_2 ogni altra somma derivante dal suo utilizzo (a titolo esemplificativo sanzioni amministrative, spese di revisione ecc.);
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a pagare sino alla sua estinzione, nella misura del 50%, il finanziamento di € 420,00 mensili acceso dal sig. per l'acquisto dell'autovettura e soddisfare i Pt_2 bisogni della famiglia (corrisponderanno pertanto un importo di € 210,00 mensili ciascuno);
DÀ ATTO che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatri, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA UT RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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