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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 9956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9956 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. LI SE n. a Oristano il 24/1/1962 2. AN ER n. a Pabillonis il 13/11/1961 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 26/9/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori degli imputati 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9956 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Oristano in data 23/9/2021, che aveva riconosciuto LI SE e AN ER colpevoli dell'indebito utilizzo di una carta bancoposta di provenienza delittuosa, escludeva la recidiva qualificata ascritta al LI, riducendo il trattamento sanzionatorio, e confermava nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Fabrizio Pintus nell'interesse di SE LI 2.1 la violazione degli artt. 545bis cod.proc.pen. e 58 L. 689/1981 e connesso vizio della motivazione. Il difensore, premesso che con il quarto motivo d'appello aveva chiesto alla Corte territoriale di sostituire la pena inflitta con la sanzione sostitutiva della libertà controllata a norma degli artt. 53 e segg.L. 689/81 e tale richiesta veniva ribadita con la presentazione di motivi nuovi, atto con il quale, previa allegazione di procura speciale, veniva formulata- a norma del regime transitorio di cui all'art. 95 D.Lgs 150/22- subordinata richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, lamenta che la Corte territoriale, nonostante il positivo parere espresso al riguardo dal Procuratore generale in sede di conclusioni scritte, ha disatteso l'istanza. Osserva in particolare con riguardo all'affermata genericità della procura speciale;
che l'atto prodotto conferiva al legale l'espresso potere di richiedere ovvero di prestare consenso all'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545bis cod.proc.pen., facendo evidente riferimento a tutte quelle previste dalla legge, spettando al giudice di merito l'individuazione della pena maggiormente adeguata al caso concreto. Denunzia, inoltre, che la Corte distrettuale ha contraddittoriamente ritenuto che la pena sostitutiva non fosse funzionalmente idonea al reinserimento sociale dell'imputato, tenuto conto delle pregresse condanne riportate, sebbene gli stessi giudici d'appello abbiano escluso la recidiva qualificata in quanto fondata su precedenti risalenti, reputando la ricaduta nell'illecito del tutto occasionale e non espressiva di maggiore pericolosità del ricorrente. L'Avv. Simona Mallei nell'interesse di ER AN 3.La violazione dell'art. 493ter cod.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato con particolare riguardo alla sussistenza del dolo. Il difensore sostiene che la Corte d'Appello ha convalidato il giudizio di responsabilità del AN senza fornire adeguata risposta alle censure difensive, trascurando di valutare le spontanee dichiarazioni del coimputato LI e i contenuti della memoria difensiva depositata in data 23/9/2021. In particolare non ha considerato che il LI ha assunto la piena responsabilità dei prelievi eseguiti utilizzando un bancomat e il relativo PIN rinvenuti per strada, escludendo che i congiunti che l'avevano coadiuvato fossero a conoscenza dell'altruità 2 della carta. Secondo il difensore gli elementi acquisiti in atti avrebbero dovuto condurre a ritenere la buona fede dell'imputato, il quale aveva agito sulla base dell'erroneo presupposto che il LI, che aveva consentito all'uso della carta, ne fosse il legittimo proprietario. Aggiunge che i giudici territoriali hanno ritenuto accertata la presenza del nominativo dell'intestatario sulla carta utilizzata per i prelievi sebbene la circostanza non risulti comprovata in atti;
3.1 la violazione degli artt. 545bis cod.proc.pen. e 58 L. 689/1981 e correlato vizio della motivazione. Il secondo motivo è di tenore testualmente identico al primo motivo del ricorso LI con la sola interpolazione a pag. 11, dalla quale risulta che il ricorrente è gravato da due risalenti precedenti, in relazione al primo dei quali il AN ha positivamente concluso l'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente estinzione della pena, mentre con riguardo al secondo l'illecito risulta estinto in esito alla messa alla prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo del ricorso AN è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di un apparato argomentativo privo di aporie e criticità giustificative. Contrariamente a quanto assume il difensore, l'affermazione di responsabilità del prevenuto per gli indebiti prelievi addebitatigli poggia su una solida base probatoria in quanto le operazioni materiali risultano documentate dai filmati degli apparati di videosorveglianza relativi agli sportelli interessati mentre alcun pregio può riconoscersi all'assunto relativo al difetto di prova circa l'esistenza sulla carta bancoposta utilizzata delle generalità del titolare VA PO, risultando la circostanza dalla denunzia dal medesimo sporta, richiamata dal primo giudice a pag. 3, riportante la sequenza numerica della tessera "a lui intestata", oltre che appartenente al notorio, costituendo la carta bancoposta uno strumento di pagamento nominativo. La difesa, attraverso la denunzia di insussistenti vizi, tende ad una rilettura del compendio probatorio a fronte del corretto e conforme apprezzamento delle risultanze acquisite effettuato in sede di merito, in assenza di decisive lacune o travisamento delle fonti. 2. Il secondo, comune, motivo è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi l'erroneità dell'assunto della Corte territoriale circa il difetto di specificità della procura. Infatti, alla luce dell'allegazione effettuata dai ricorrenti, l'atto rilasciato conferisce ai difensori il potere di richiedere o prestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545bis cod.proc.pen., con implicito ma inequivoco richiamo a tutte le possibili pene sostitutive previste dall'art. 20bis cod.pen., così soddisfacendo il requisito previsto dall'art. 122 cod.proc.pen. con riguardo alla determinazione dell'oggetto. 3 2.1 Quanto alla valutazione della Corte di merito circa l'inadeguatezza delle pene sostitutive al fine di promuovere il reinserimento sociale dei ricorrenti, alla luce delle pregresse condanne dai medesimi riportate, deve escludersi qualsivoglia illogicità o contraddittorietà motivazionale con riguardo alla posizione del LI per effetto dell'avvenuta esclusione della recidiva qualificata. Detto esito, se incide sul carico sanzionatorio, elidendo l'aggravante soggettiva fondata sulla continuità ed ingravescenza del percorso criminale dell'agente, non preclude la possibilità di valutare gli stessi precedenti ai sensi dell'art. 133, comma 2 : n. 2) cod.pen. ai fini della capacità a delinquere dell'imputato. Questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01). Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'originario assetto della L. 689/81, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725-01; n. 25085 del 18/06/2010, Rv. 247853-01) con la conseguenza che il giudice può legittimamente negare la sostituzione della pena anche sulla base dei precedenti penali e non è vincolato all'esame di tutti i parametri dosimetrici (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01) laddove riconosca assorbente valenza ostativa ad uno di essi in particolare. 2./ Non è fuor di luogo chiarire, inoltre, che -sebbene non possa riconoscersi alle precedenti condanne dell'imputato un'automatica efficacia preclusiva rispetto all'accesso al sottosistema delle pene sostitutive, al di fuori dei casi di esclusione soggettiva tassativamente previsti dall'art. 59, lett. a) e b) L. 689/81, come novellato dall'art. 71 D.Igs 150/22- l'applicazione delle stesse postula, per espressa previsione legislativa, la formulazione di una prognosi di maggior idoneità rispetto al fine rieducativo della sanzione e l'efficace neutralizzazione, anche attraverso eventuali prescrizioni, del rischio di recidiva, finalità sulle quali legittimamente refluiscono le pregresse esperienze giudiziarie degli interessati (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 02). 3.La valutazione della Corte di merito è coerente con le richiamate coordinate ermeneutiche in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti e insuscettibile di censura in questa sede in quanto sostenuta da congrua giustificazione sicché si impone il rigetto dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori degli imputati 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9956 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Oristano in data 23/9/2021, che aveva riconosciuto LI SE e AN ER colpevoli dell'indebito utilizzo di una carta bancoposta di provenienza delittuosa, escludeva la recidiva qualificata ascritta al LI, riducendo il trattamento sanzionatorio, e confermava nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Fabrizio Pintus nell'interesse di SE LI 2.1 la violazione degli artt. 545bis cod.proc.pen. e 58 L. 689/1981 e connesso vizio della motivazione. Il difensore, premesso che con il quarto motivo d'appello aveva chiesto alla Corte territoriale di sostituire la pena inflitta con la sanzione sostitutiva della libertà controllata a norma degli artt. 53 e segg.L. 689/81 e tale richiesta veniva ribadita con la presentazione di motivi nuovi, atto con il quale, previa allegazione di procura speciale, veniva formulata- a norma del regime transitorio di cui all'art. 95 D.Lgs 150/22- subordinata richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, lamenta che la Corte territoriale, nonostante il positivo parere espresso al riguardo dal Procuratore generale in sede di conclusioni scritte, ha disatteso l'istanza. Osserva in particolare con riguardo all'affermata genericità della procura speciale;
che l'atto prodotto conferiva al legale l'espresso potere di richiedere ovvero di prestare consenso all'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545bis cod.proc.pen., facendo evidente riferimento a tutte quelle previste dalla legge, spettando al giudice di merito l'individuazione della pena maggiormente adeguata al caso concreto. Denunzia, inoltre, che la Corte distrettuale ha contraddittoriamente ritenuto che la pena sostitutiva non fosse funzionalmente idonea al reinserimento sociale dell'imputato, tenuto conto delle pregresse condanne riportate, sebbene gli stessi giudici d'appello abbiano escluso la recidiva qualificata in quanto fondata su precedenti risalenti, reputando la ricaduta nell'illecito del tutto occasionale e non espressiva di maggiore pericolosità del ricorrente. L'Avv. Simona Mallei nell'interesse di ER AN 3.La violazione dell'art. 493ter cod.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato con particolare riguardo alla sussistenza del dolo. Il difensore sostiene che la Corte d'Appello ha convalidato il giudizio di responsabilità del AN senza fornire adeguata risposta alle censure difensive, trascurando di valutare le spontanee dichiarazioni del coimputato LI e i contenuti della memoria difensiva depositata in data 23/9/2021. In particolare non ha considerato che il LI ha assunto la piena responsabilità dei prelievi eseguiti utilizzando un bancomat e il relativo PIN rinvenuti per strada, escludendo che i congiunti che l'avevano coadiuvato fossero a conoscenza dell'altruità 2 della carta. Secondo il difensore gli elementi acquisiti in atti avrebbero dovuto condurre a ritenere la buona fede dell'imputato, il quale aveva agito sulla base dell'erroneo presupposto che il LI, che aveva consentito all'uso della carta, ne fosse il legittimo proprietario. Aggiunge che i giudici territoriali hanno ritenuto accertata la presenza del nominativo dell'intestatario sulla carta utilizzata per i prelievi sebbene la circostanza non risulti comprovata in atti;
3.1 la violazione degli artt. 545bis cod.proc.pen. e 58 L. 689/1981 e correlato vizio della motivazione. Il secondo motivo è di tenore testualmente identico al primo motivo del ricorso LI con la sola interpolazione a pag. 11, dalla quale risulta che il ricorrente è gravato da due risalenti precedenti, in relazione al primo dei quali il AN ha positivamente concluso l'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente estinzione della pena, mentre con riguardo al secondo l'illecito risulta estinto in esito alla messa alla prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo del ricorso AN è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di un apparato argomentativo privo di aporie e criticità giustificative. Contrariamente a quanto assume il difensore, l'affermazione di responsabilità del prevenuto per gli indebiti prelievi addebitatigli poggia su una solida base probatoria in quanto le operazioni materiali risultano documentate dai filmati degli apparati di videosorveglianza relativi agli sportelli interessati mentre alcun pregio può riconoscersi all'assunto relativo al difetto di prova circa l'esistenza sulla carta bancoposta utilizzata delle generalità del titolare VA PO, risultando la circostanza dalla denunzia dal medesimo sporta, richiamata dal primo giudice a pag. 3, riportante la sequenza numerica della tessera "a lui intestata", oltre che appartenente al notorio, costituendo la carta bancoposta uno strumento di pagamento nominativo. La difesa, attraverso la denunzia di insussistenti vizi, tende ad una rilettura del compendio probatorio a fronte del corretto e conforme apprezzamento delle risultanze acquisite effettuato in sede di merito, in assenza di decisive lacune o travisamento delle fonti. 2. Il secondo, comune, motivo è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi l'erroneità dell'assunto della Corte territoriale circa il difetto di specificità della procura. Infatti, alla luce dell'allegazione effettuata dai ricorrenti, l'atto rilasciato conferisce ai difensori il potere di richiedere o prestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545bis cod.proc.pen., con implicito ma inequivoco richiamo a tutte le possibili pene sostitutive previste dall'art. 20bis cod.pen., così soddisfacendo il requisito previsto dall'art. 122 cod.proc.pen. con riguardo alla determinazione dell'oggetto. 3 2.1 Quanto alla valutazione della Corte di merito circa l'inadeguatezza delle pene sostitutive al fine di promuovere il reinserimento sociale dei ricorrenti, alla luce delle pregresse condanne dai medesimi riportate, deve escludersi qualsivoglia illogicità o contraddittorietà motivazionale con riguardo alla posizione del LI per effetto dell'avvenuta esclusione della recidiva qualificata. Detto esito, se incide sul carico sanzionatorio, elidendo l'aggravante soggettiva fondata sulla continuità ed ingravescenza del percorso criminale dell'agente, non preclude la possibilità di valutare gli stessi precedenti ai sensi dell'art. 133, comma 2 : n. 2) cod.pen. ai fini della capacità a delinquere dell'imputato. Questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01). Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'originario assetto della L. 689/81, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725-01; n. 25085 del 18/06/2010, Rv. 247853-01) con la conseguenza che il giudice può legittimamente negare la sostituzione della pena anche sulla base dei precedenti penali e non è vincolato all'esame di tutti i parametri dosimetrici (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01) laddove riconosca assorbente valenza ostativa ad uno di essi in particolare. 2./ Non è fuor di luogo chiarire, inoltre, che -sebbene non possa riconoscersi alle precedenti condanne dell'imputato un'automatica efficacia preclusiva rispetto all'accesso al sottosistema delle pene sostitutive, al di fuori dei casi di esclusione soggettiva tassativamente previsti dall'art. 59, lett. a) e b) L. 689/81, come novellato dall'art. 71 D.Igs 150/22- l'applicazione delle stesse postula, per espressa previsione legislativa, la formulazione di una prognosi di maggior idoneità rispetto al fine rieducativo della sanzione e l'efficace neutralizzazione, anche attraverso eventuali prescrizioni, del rischio di recidiva, finalità sulle quali legittimamente refluiscono le pregresse esperienze giudiziarie degli interessati (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 02). 3.La valutazione della Corte di merito è coerente con le richiamate coordinate ermeneutiche in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti e insuscettibile di censura in questa sede in quanto sostenuta da congrua giustificazione sicché si impone il rigetto dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente