Art. 1.
Il Governo della Repubblica e autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalita' e condizioni stabilite nelle annesse deliberazioni del Consiglio dei Governatori dei due predetti Istituiti (allegati 1 e 2).
Il Governo della Repubblica e autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalita' e condizioni stabilite nelle annesse deliberazioni del Consiglio dei Governatori dei due predetti Istituiti (allegati 1 e 2).