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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1454/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2268/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 26/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010500243-2018 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accadeva che la Commissione Tributaria di primo grado, con Sentenza n. 2268/03/2019 del 18.06.2019 depositata il 26.11.2019, annullava l'Avviso di Accertamento n. TVM010500243/2018 emesso, nei confronti del sig. Resistente_1 e notificato il 4.04.2018, in ragione della presunta distribuzione di utili extrabilancio derivanti da un accertamento emesso in capo alla Società_1 (02279450759) per l'anno d'imposta 2011, in ragione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, ritenendo non sussistenti gli addentellati normativi per procedere ad un raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertativa.
Proponeva appello l'ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato. Si costituiva il contribuente riproponendo le doglianze già oggetto di accurato vaglio da parte della CTP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente precisato in primo grado, la Commissione tributaria annullava l'Avviso di accertamento emesso per l'annualità 2011 in capo al sig. Resistente_1, in ragione della nullità dell'Avviso di accertamento emesso, per il medesimo periodo d'imposta, in capo alla Società_1. L'Avviso di accertamento societario veniva annullato dalla terza sezione della C.G.T. di I° Grado di Lecce con la
Statuizione n. 262/2019 e confermato dalla sentenza della C.G.T. di II° Grado della Puglia sez. di Lecce grado n. 3244/2024, in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito prova dell'esistenza di una denuncia penale redatta dagli Enti stessi (accertatore e verificatore) e presentata presso la Procura della
Repubblica, nei confronti dell'amministratrice della Real Carburanti asseritamente indicato nel sig. Resistente_1 che, invero, non era legale rappresentate nel 2011. La Corte di secondo decideva in virtù della constatazione che alcuna prova della sussistenza dei presupposti per fruire del raddoppio dei termini di accertamento era mai stata documentata (non è stata documentata l'esistenza di alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della Società_1 per il 2011, né che vi sia un procedimento penale nei suoi confronti, attivato nei termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertativa).
Conseguentemente dichiarava decaduto l'esercizio dell'azione accertativa.
Pià diffusamente, accadeva che la verifica fiscale nei confronti della società scaturiva a sua volta da un'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale R.g.n.r. 10095/2013, in cui il socio sig. Resistente_1, nonché il precedente amministratore negli anni in esame, ovvero la sig.ra Nominativo_2, non sono coinvolti.
Riprendendo le corrette argomentazioni svolte da parte appellata, deve osservarsi come il procedimento penale, avviato nel 2013, riguardava, invero, solo ed esclusivamente il sig. Nominativo 3 il quale, in qualità di titolare dell'omonima ditta (PI P.IVA_1) con sede il VI (Le) Indirizzo_1, svolgendo attività nel settore edile (tra cui movimento terra e scavi), ha emesso fatture per lavori eseguiti nei confronti di vari committenti, tra i quali anche la Società_1, negli anni d'imposta che vanno dal 2006 al 2011.
Nel 2017 veniva attivata un'istruttoria fiscale nei confronti della Società_1, conclusasi con il PVC del 25 settembre 2017. E riproponendo acriticamente le risultanze del PVC, l'Agenzia delle Entrate senza rispettare i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione accertativa, ex art. 43 DPR 600/73, ha emesso i seguenti Avvisi d'accertamento in capo alla Società_1:
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503809/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
32.566,00 Euro, IVA per 23.684,00 Euro, sanzioni per 43.964,10 Euro oltre ad interessi.
Al riguardo si consideri che con Sentenza della Sez. 23° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 4189/2024 depositata il 16.12.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503810/2017, per l'annualità fiscale 2009, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
76.291,00 Euro, IRAP per 6.107,00 Euro, IVA per 55.484,00 Euro, sanzioni per 102.992,85 Euro oltre ad interessi.
Al riguardo si consideri che con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2873/2025 depositata il 29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503811/2017, per l'annualità fiscale 2010, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 222.548,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
44.566,00 Euro, maggiore IRAP pari a 8.165,00 Euro, IVA per 32.411,00 Euro, sanzioni per 60.164,10
Euro oltre ad interessi;
e si consideri che con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della
Puglia sez. staccata di Lecce N. 141/2026 depositata il 12.01.2026 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503812/2017, per l'annualità fiscale 2011, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 174.324,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
24.618,00 Euro, una maggiore IRAP per 4.669,00 Euro, IVA per 17.996,00 Euro, sanzioni per 33.234,30
Euro oltre ad interessi;
ed ancora, con Sentenza della Sez. 22° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 3244/2024 depositata il 25.09.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
Da ciò, considerata la ristretta base societaria della società accertata, l'Agenzia delle Entrate ha altresì presunto la distribuzione degli utili extrabilancio al socio unico sig. Resistente_1, notificandogli i seguenti Avvisi di accertamento:
- l'Avviso di accertamento n. TVM010503993/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 98.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 14.930,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 686,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 392,00 Euro, sanzioni per 19.209,60 Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500241/2018, per l'annualità fiscale 2009, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 240.300,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 44.545,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 1.673,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 956,00 Euro, sanzioni per 56.608,80 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2872/2025 depositata il
29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500248/2018, per l'annualità fiscale 2010, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 154.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 28.575,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 741,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 659,00 Euro, sanzioni per 35.970,00 Euro oltre ad interessi;
con
Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 143/2026 depositata il 12.01.2026 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500243/2018, per l'annualità fiscale 2011, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 37.928,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 4.492,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 289,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 151,00 Euro, sanzioni per 5.987,20 Euro oltre ad interessi;
Con distinti ricorsi innanzi alla già C.G.T. di I° di Lecce, la società ha impugnato i predetti Avvisi di accertamento;
al pari, anche il sig. Resistente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento a lui personalmente riferiti e, in particolare, con ricorso del 4.07.2018, ha impugnato l'Avviso di Accertamento
n. TVM010500243/2018 emesso e notificato per l'annualità 2011 eccependo la carenza motivazionale e probatoria ed in particolare la nullità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza del potere accertativo stante l'assenza di una denuncia penale presentata nei termini decadenziali.
Richiamando le motivazioni delle sentenze sopra dette che costituiscono parte integrante della presente, anche questa Corte deve rilevare la decadenza del potere di accertamento ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n.
128/2015. Tanto più che, con riferimento all'annualità fiscale 2011, l'amministratrice della Società_1 dell'epoca, risulta la sig.ra Nominativo_2 e non il sig. Resistente_1 nei confronti del quale, dunque, non è mai stata presentata una espressa e puntuale denuncia penale che possa giustificare la dilatazione dei termini.
Le spese del giudizio seguono la soccomebenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €500,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1454/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2268/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 26/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010500243-2018 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accadeva che la Commissione Tributaria di primo grado, con Sentenza n. 2268/03/2019 del 18.06.2019 depositata il 26.11.2019, annullava l'Avviso di Accertamento n. TVM010500243/2018 emesso, nei confronti del sig. Resistente_1 e notificato il 4.04.2018, in ragione della presunta distribuzione di utili extrabilancio derivanti da un accertamento emesso in capo alla Società_1 (02279450759) per l'anno d'imposta 2011, in ragione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, ritenendo non sussistenti gli addentellati normativi per procedere ad un raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertativa.
Proponeva appello l'ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato. Si costituiva il contribuente riproponendo le doglianze già oggetto di accurato vaglio da parte della CTP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente precisato in primo grado, la Commissione tributaria annullava l'Avviso di accertamento emesso per l'annualità 2011 in capo al sig. Resistente_1, in ragione della nullità dell'Avviso di accertamento emesso, per il medesimo periodo d'imposta, in capo alla Società_1. L'Avviso di accertamento societario veniva annullato dalla terza sezione della C.G.T. di I° Grado di Lecce con la
Statuizione n. 262/2019 e confermato dalla sentenza della C.G.T. di II° Grado della Puglia sez. di Lecce grado n. 3244/2024, in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito prova dell'esistenza di una denuncia penale redatta dagli Enti stessi (accertatore e verificatore) e presentata presso la Procura della
Repubblica, nei confronti dell'amministratrice della Real Carburanti asseritamente indicato nel sig. Resistente_1 che, invero, non era legale rappresentate nel 2011. La Corte di secondo decideva in virtù della constatazione che alcuna prova della sussistenza dei presupposti per fruire del raddoppio dei termini di accertamento era mai stata documentata (non è stata documentata l'esistenza di alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della Società_1 per il 2011, né che vi sia un procedimento penale nei suoi confronti, attivato nei termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertativa).
Conseguentemente dichiarava decaduto l'esercizio dell'azione accertativa.
Pià diffusamente, accadeva che la verifica fiscale nei confronti della società scaturiva a sua volta da un'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale R.g.n.r. 10095/2013, in cui il socio sig. Resistente_1, nonché il precedente amministratore negli anni in esame, ovvero la sig.ra Nominativo_2, non sono coinvolti.
Riprendendo le corrette argomentazioni svolte da parte appellata, deve osservarsi come il procedimento penale, avviato nel 2013, riguardava, invero, solo ed esclusivamente il sig. Nominativo 3 il quale, in qualità di titolare dell'omonima ditta (PI P.IVA_1) con sede il VI (Le) Indirizzo_1, svolgendo attività nel settore edile (tra cui movimento terra e scavi), ha emesso fatture per lavori eseguiti nei confronti di vari committenti, tra i quali anche la Società_1, negli anni d'imposta che vanno dal 2006 al 2011.
Nel 2017 veniva attivata un'istruttoria fiscale nei confronti della Società_1, conclusasi con il PVC del 25 settembre 2017. E riproponendo acriticamente le risultanze del PVC, l'Agenzia delle Entrate senza rispettare i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione accertativa, ex art. 43 DPR 600/73, ha emesso i seguenti Avvisi d'accertamento in capo alla Società_1:
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503809/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
32.566,00 Euro, IVA per 23.684,00 Euro, sanzioni per 43.964,10 Euro oltre ad interessi.
Al riguardo si consideri che con Sentenza della Sez. 23° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 4189/2024 depositata il 16.12.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503810/2017, per l'annualità fiscale 2009, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 201.654,45 Euro, con una maggiore IRES pari a
76.291,00 Euro, IRAP per 6.107,00 Euro, IVA per 55.484,00 Euro, sanzioni per 102.992,85 Euro oltre ad interessi.
Al riguardo si consideri che con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2873/2025 depositata il 29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503811/2017, per l'annualità fiscale 2010, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 222.548,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
44.566,00 Euro, maggiore IRAP pari a 8.165,00 Euro, IVA per 32.411,00 Euro, sanzioni per 60.164,10
Euro oltre ad interessi;
e si consideri che con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della
Puglia sez. staccata di Lecce N. 141/2026 depositata il 12.01.2026 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM030503812/2017, per l'annualità fiscale 2011, con il quale ha recuperato i costi e l'Iva sottesa alle fatture emesse dalla ditta Nominativo 3, nonché ulteriori costi ritenuti non inerenti, per un totale reddito accertato pari a 174.324,00 Euro, con una maggiore IRES pari a
24.618,00 Euro, una maggiore IRAP per 4.669,00 Euro, IVA per 17.996,00 Euro, sanzioni per 33.234,30
Euro oltre ad interessi;
ed ancora, con Sentenza della Sez. 22° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 3244/2024 depositata il 25.09.2024 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
Da ciò, considerata la ristretta base societaria della società accertata, l'Agenzia delle Entrate ha altresì presunto la distribuzione degli utili extrabilancio al socio unico sig. Resistente_1, notificandogli i seguenti Avvisi di accertamento:
- l'Avviso di accertamento n. TVM010503993/2017, per l'annualità fiscale 2008, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 98.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 14.930,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 686,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 392,00 Euro, sanzioni per 19.209,60 Euro oltre ad interessi;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500241/2018, per l'annualità fiscale 2009, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 240.300,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 44.545,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 1.673,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 956,00 Euro, sanzioni per 56.608,80 Euro oltre ad interessi;
con Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 2872/2025 depositata il
29.09.2025 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta.
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500248/2018, per l'annualità fiscale 2010, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 154.500,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 28.575,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 741,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 659,00 Euro, sanzioni per 35.970,00 Euro oltre ad interessi;
con
Sentenza della Sez. 24° della C.G.T. di II° grado della Puglia sez. staccata di Lecce N. 143/2026 depositata il 12.01.2026 è stato confermato l'annullamento già statuito in primo grado del predetto avviso di accertamento, riscontrando che non è stata formulata alcuna denuncia penale nei confronti dell'amministratore della società in tale periodo d'imposta;
- l'Avviso di accertamento n. TVM010500243/2018, per l'annualità fiscale 2011, con il quale è stata accertata la presunta distribuzione di un dividendo da 37.928,00 Euro (da imputare al socio per il
49,72%), con una maggiore IRPEF pari a 4.492,00 Euro, una maggiore Add.le Reg. di 289,00 Euro, maggiore Add.le Com. per 151,00 Euro, sanzioni per 5.987,20 Euro oltre ad interessi;
Con distinti ricorsi innanzi alla già C.G.T. di I° di Lecce, la società ha impugnato i predetti Avvisi di accertamento;
al pari, anche il sig. Resistente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento a lui personalmente riferiti e, in particolare, con ricorso del 4.07.2018, ha impugnato l'Avviso di Accertamento
n. TVM010500243/2018 emesso e notificato per l'annualità 2011 eccependo la carenza motivazionale e probatoria ed in particolare la nullità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza del potere accertativo stante l'assenza di una denuncia penale presentata nei termini decadenziali.
Richiamando le motivazioni delle sentenze sopra dette che costituiscono parte integrante della presente, anche questa Corte deve rilevare la decadenza del potere di accertamento ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n.
128/2015. Tanto più che, con riferimento all'annualità fiscale 2011, l'amministratrice della Società_1 dell'epoca, risulta la sig.ra Nominativo_2 e non il sig. Resistente_1 nei confronti del quale, dunque, non è mai stata presentata una espressa e puntuale denuncia penale che possa giustificare la dilatazione dei termini.
Le spese del giudizio seguono la soccomebenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €500,00 oltre accessori come per legge.