Ordinanza collegiale 26 settembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2024 REG.RIC.
N. 00622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2024, proposto dal signor NC SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2025, proposto dal signor NC SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1695 del 2024
- dei provvedimenti del Ministero della giustizia adottati in esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 368 del 2023, con cui è stato rideterminato il trattamento economico di missione spettante al ricorrente,
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del dovuto a titolo di indennità di missione in misura forfettaria e della diaria giornaliera/oraria di missione per i primi 240 giorni e « sino alla data odierna per la diaria giornaliera/oraria, il tutto da calcolarsi a partire dal 18 novembre 2013 » sino alla data della decisione, e cioè sino al giorno 27 marzo 2023, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma residua ancora dovuta
e quanto al ricorso n. 622 del 2025
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 368 del 8 aprile 2023
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei giudizi del Ministero della giustizia;
Visti gli atti depositati il 17.12.2025, con i quali parte ricorrente dichiara di non aver più interesse ai ricorsi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. VI De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso n. 1695 del 2024, il sig. NC SA, vice ispettore del Corpo della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Grosseto, si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento delle determinazioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con le quali, a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 368 del 8 aprile 2023, è stato determinato il trattamento economico di missione a lui spettante in misura ritenuta inferiore a quanto dovuto.
2. – Con successivo ricorso n. 622 del 2025, il sig. SA ha agito dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per l’ottemperanza della succitata sentenza n. 368 del 8 aprile 2023, con la quale era stata accolta la sua domanda relativa alla corresponsione del trattamento economico di missione per la sua assegnazione temporanea alla Casa circondariale di Grosseto.
3. – Il Ministero intimato si è costituito nei due giudizi sopra indicati.
4. – Con atto depositato nei due giudizi il 17.12.2025, il ricorrente, preso atto del contenuto della documentazione depositata dall’Amministrazione e ritenuto che la sentenza del Tribunale presentasse profili di non agevole comprensione, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione delle cause, anche in un’ottica di progressivo rasserenamento dei rapporti con l’Amministrazione datrice di lavoro, e ha conseguentemente chiesto che i ricorsi siano dichiarati improcedibili.
5. – All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, le cause sono state trattate congiuntamente e, viste le conclusioni delle parti come da verbale, sono state trattenute in decisione.
6. – Deve preliminarmente disporsi la riunione dei giudizi in ragione della loro stretta connessione oggettiva e soggettiva.
7. – Quindi, preso atto di quanto sopra, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
8. – Le difficoltà interpretative che la sentenza n. 368 del 8 aprile 2023 poneva in relazione alla questione della individuazione del dies ad quem della corresponsione dell’indennità di missione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese dei due giudizi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL La IA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De GR | IL La IA |
IL SEGRETARIO