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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15791 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30819/24 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, difesa dall'Avv. Nicolò Andrea Gatto OPPONENTE E (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico , difesa dall'Avv. Monica Ortenzi Controparte_2
OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 5932/2024 dell'8.5.24, R.G. n. 14691/2024, Tribunale di Roma Visti gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte della società , della somma di euro 355.315,43, Parte_1 oltre interessi, spese e accessori, sulla base di fatture emesse in virtù di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di restauro e di messa in sicurezza di Villa San Carlo Borromeo a Senago, Milano. Si premette, poi, che la ha impugnato il decreto, eccependo la Parte_1 mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla CP_1
e domandando, in ogni caso, la riduzione dell'importo oggetto di
[...] ingiunzione, in ragione di alcuni pagamenti già effettuati in favore della società opposta.
La parte opposta si è costituita, domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
1 Tutto ciò premesso, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, le parti hanno depositato, in data 30.6.25, istanza a firma congiunta per la revoca del decreto ingiuntivo, avendo composto bonariamente la controversia, così rinunciando agli atti del procedimento e chiedendo l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese. Dovrà, quindi, prendersi atto dell'intervenuta rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito.
Avendo anche l'opposto rinunciato agli atti, dovrà disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese;
infatti, "...sul piano generale, l'art. 653 cod. proc. civ. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria opposizione e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla” (Cass. 24746/2006).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 11.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30819/24 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, difesa dall'Avv. Nicolò Andrea Gatto OPPONENTE E (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico , difesa dall'Avv. Monica Ortenzi Controparte_2
OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 5932/2024 dell'8.5.24, R.G. n. 14691/2024, Tribunale di Roma Visti gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte della società , della somma di euro 355.315,43, Parte_1 oltre interessi, spese e accessori, sulla base di fatture emesse in virtù di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di restauro e di messa in sicurezza di Villa San Carlo Borromeo a Senago, Milano. Si premette, poi, che la ha impugnato il decreto, eccependo la Parte_1 mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla CP_1
e domandando, in ogni caso, la riduzione dell'importo oggetto di
[...] ingiunzione, in ragione di alcuni pagamenti già effettuati in favore della società opposta.
La parte opposta si è costituita, domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
1 Tutto ciò premesso, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, le parti hanno depositato, in data 30.6.25, istanza a firma congiunta per la revoca del decreto ingiuntivo, avendo composto bonariamente la controversia, così rinunciando agli atti del procedimento e chiedendo l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese. Dovrà, quindi, prendersi atto dell'intervenuta rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito.
Avendo anche l'opposto rinunciato agli atti, dovrà disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese;
infatti, "...sul piano generale, l'art. 653 cod. proc. civ. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria opposizione e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla” (Cass. 24746/2006).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 11.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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