Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2025, proposto da Angela Di Ciommo, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Lascialfari e Daniela Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
EN AT e EL AT, non costituite in giudizio;
per l’annullamento:
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss . L. 241/1990 in data 07.11.2025 a mezzo PEC dalla ricorrente tramite l’avv. Daniela Di Ciommo ai competenti uffici del Comune per avere accesso a tutta la documentazione ivi meglio indicata e, in specie, agli scritti difensivi prodotti dalle sigg.re EN AT e EL AT;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di accertamento:
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 07.11.2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta;
per la condanna:
dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha agito avverso il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 serbato dal Comune di Firenze sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata a mezzo PEC in data 07.11.2025, ai sensi degli artt. 22 e ss . della L. 241/1990 e avente a oggetto “ Pratica Ispettorato n. 94/2025 - Pratica Ispettorato n. 167/2025 - Via Borgo San Lorenzo, 9 - Condizionatori / pompe di calore in posizione non idonea - archiviazione - richiesta di accesso agli atti ”.
1.1. Espone l’istante di essere destinataria di due provvedimenti di archiviazione adottati dal Comune di Firenze a conclusione di altrettanti procedimenti instaurati a seguito di sua segnalazione e relativi alla verifica dell’idoneità dell’installazione di due unità esterne di impianti condizionatore/pompa di calore a servizio, rispettivamente, degli appartamenti della sig.ra EN AT e della sig.ra SE AT, posizionate nel cavedio condominiale su cui si apre l’unica finestra della camera da letto matrimoniale della ricorrente.
1.2. Sulla premessa dell’erroneità dei presupposti su cui si sono basati i citati provvedimenti di archiviazione e al fine di procedere alla loro impugnazione, l’istante ha dunque chiesto l’accesso ai documenti amministrativi relativi a dette pratiche e ha, in particolare, chiesto l’ostensione degli scritti difensivi prodotti dalle signore AT, nonché ogni altro documento utilizzato dall’ufficio per le proprie determinazioni.
1.3. Espone ancora la ricorrente che, decorsi inutilmente i trenta giorni prescritti dalla legge, il Comune di Firenze non ha rilasciato copia completa della documentazione, pregiudicando il diritto di predisporre adeguate difese nell’ambito del giudizio di impugnazione dei provvedimenti di archiviazione. In conseguenza, si è formato sull’istanza un illegittimo silenzio-diniego, avverso il quale l’istante insorge con il presente gravame.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1. “ Violazione degli artt. 1 e 2, L. 241/1990. Violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ”.
La ricorrente contesta la violazione dell’obbligo del Comune di Firenze di concludere il procedimento, provvedendo in modo completo sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 07.11.2025.
2. “ Violazione degli artt. 1 e 2, l. 241/1990. Violazione dell’art. 97 cost. violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa. eccesso di potere per illogicità manifesta” .
La ricorrente contesta che il diniego adottato dall’amministrazione viola alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e di trasparenza, sanciti dall’art. 1, L. 241/1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 9, d.p.r. 184/2006. Difetto assoluto di motivazione”.
La ricorrente contesta la legittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Firenze, che si traduce in una palese violazione del principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
4. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/90 e art. 9, d.p.r. 184/2006. Violazione dell’art. 3, l. 241/90 e difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Difetto di istruttoria ”.
La ricorrente evidenzia che - stante la ricorrenza di tutti i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso - il Comune di Firenze avrebbe dovuto consentire la visione e l’estrazione delle copie dei documenti richiesti, alla luce del fatto che la fattispecie in esame non è riconducibile ad alcuno dei casi espressamente previsti dall’art. 24 della legge n. 241/1990, che legittimano il diniego di accesso. Il silenzio provvedimentale impugnato è dunque viziato da difetto di motivazione.
5. “ Violazione degli art. 24 e 113 cost. violazione e falsa applicazione dell’art 22, l. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale ”
La ricorrente contesta che il silenzio-diniego adottato dal Comune di Firenze vanifica la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa, impedendo di acquisire dati necessari al fine di articolare le proprie deduzioni difensive nei giudizi pendenti e nei giudizi dovranno essere avviati.
6. “ Violazione dell’art. 97 cost. Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità manifesta. ”
La ricorrente contesta il silenzio serbato dall’amministrazione in violazione del principio di correttezza e lealtà, nonché la sussistenza degli elementi, costitutivi della colpa, di negligenza, imprudenza e imperizia che l’hanno costretta a instaurare un giudizio per accertare il proprio diritto all’accesso.
2.1. L’istante ha dunque chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio diniego parziale formatosi sull’istanza di accesso del 07.11.2025 e, conseguentemente di annullarlo, nonché di accertare e dichiarare il suo diritto di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss . L. n. 241/1990, agli atti e ai documenti richiesti con la citata istanza e, per l’effetto, di ordinare al Comune di Firenze di esibire e di rilasciare copia di tutti gli atti e i documenti richiesti, sussistendone i presupposti di legge, nominando, sin d’ora, un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione in caso di perdurante inadempimento.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze per resistere al ricorso.
3.1. Con memoria difensiva ex art. 73 D. Lgs. n. 104/2010 l’ente ha esposto che in data 03.12.2025 aveva già consegnato alla ricorrente copia di tutti gli atti contenuti nelle pratiche aperte a seguito della segnalazione da parte dell’istante, nonché i provvedimenti di archiviazione adottati. Quanto agli scritti difensivi delle controinteressate il Comune ha specificato di non averli trasmessi perché inesistenti. Ha dunque concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso e comunque per il rigetto nel merito dello stesso perché infondato.
4. La ricorrente ha depositato memoria di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010 con la quale, alla luce delle difese dell’ente, ha così articolato le proprie conclusioni: “ Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese: -accogliere il presente ricorso e, accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 07.11.2025, annullare il silenzio-rigetto impugnato;
- accertare e dichiarare che l’amministrazione aveva l’obbligo di rispondere formalmente all’istanza di accesso, anche per comunicare l’eventuale inesistenza dei documenti richiesti;
- condannare il Comune alle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge, attesa la palese illegittimità del comportamento tenuto” .
5. Alla camera di consiglio del 4.03.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei seguenti limiti.
7. Preliminarmente reputa il Collegio che l’avvenuta ostensione degli atti dei due procedimenti relativi al posizionamento degli impianti condizionatori /pompe di calore non è idonea a far cessare la materia del contendere, atteso che la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT.
8. Nel merito la domanda di accesso è fondata.
8.1. Costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza cui questo Collegio intende aderire che “ il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è configurato quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Per l’esercizio di tale diritto, la legge richiede la titolarità di ‘un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso’ (art. 22, co. 1, lett. b), L. 241/1990)” ( ex pluris, TAR Sicilia - Catania, sez. II, 24.02.2026, n. 537).
8.2. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che tali requisiti sussistano in capo alla ricorrente, che ha attivato i procedimenti volti alla verifica della corretta posizione dei due impianti di condizionamento / pompa di calore, che sono stati installati dinanzi all’unica finestra della sua camera da letto matrimoniale e, pertanto, la ricorrente è certamente portatrice di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza di tutti gli atti e i documenti che afferiscono a tali procedure, che si sono peraltro concluse con due provvedimenti di archiviazione. L’interesse alla base dell’istanza ostensiva deve ritenersi quindi concreto, diretto e attuale.
8.3. Peraltro la richiesta di accesso è motivata dall’esigenza della ricorrente di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nell’ambito dei procedimenti attivati nei confronti delle suddette decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente richiamare l’art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990 che riconosce espressamente che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
9. Il Comune di Firenze, costituendosi in giudizio, ha dichiarato di non aver osteso gli scritti difensivi richiesti perché inesistenti.
10. Tuttavia, proprio con riguardo agli atti inesistenti, rileva il Collegio che costituisce principio consolidato in giurisprudenza e richiamato anche dalla ricorrente che “ l’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso non può limitarsi a non rispondere o a fornire solo parte dei documenti richiesti. Qualora alcuni degli atti richiesti non siano nella sua disponibilità o siano addirittura inesistenti, essa ha il preciso dovere di comunicarlo espressamente all’istante, rilasciando, se del caso, un’attestazione formale che certifichi tale circostanza, di cui si assume la responsabilità. Come affermato da questo stesso Tribunale, in caso di inesistenza degli atti richiesti o di loro indisponibilità, “è necessario che l’amministrazione rilasci una vera e propria attestazione, di cui si assume la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano” (cfr. T.A.R. Catania, sent. n. 436/2025) ” (così TAR Sicilia - Catania, sez. II, 24.02.2026, n. 537 e, nello stesso senso, TAR Liguria, sez. I, 09.12.2025, n. 1358 secondo cui quando i documenti richiesti sono inesistenti “ la nota ostensiva dovrà darne espressa attestazione” ). Inoltre, la giurisprudenza, addirittura anche quando trattasi di documenti che dovrebbero essere detenuti dall’amministrazione per ragioni di servizio, ha precisato che “ se determinati documenti che sono legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dell’Amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, quest’ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo (TAR si vedano, ex plurimis, Tar Lombardia, Milano, 31 maggio 2019, n.1255; 29 maggio 2021, n. 1245; 20 febbraio 2020, n.343; T.A.R. , Napoli , sez. VI , 03/05/2021 , n. 2915; T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 19 marzo 2019, nr. 5201 ed altre) ” (cfr. TAR Lazio, II bis, 27.04.2024, n. 15126.
11. Ne consegue che, nel caso di specie, il Comune di Firenze avrebbe dovuto attestare e certificare in modo formale e motivato le ragioni dell’impossibilità di dar seguito all’istanza della ricorrente (specificando l’inesistenza ab origine degli atti).
12. In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti. Va conseguentemente dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere l’ostensione di tutti i documenti indicati nella domanda del 7.11.2025 e, per l’effetto, va condannata l’amministrazione resistente a procedere a tale adempimento o a certificare in modo formale e motivato le ragioni dell’impossibilità di consentire completa ostensione degli atti richiesti.
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come in dispositivo. Possono essere compensate le spese tra la ricorrente e le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti con l’istanza del 07.11.2025.
Ordina all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta ovvero di formalmente attestarne l’inesistenza o la sua mancata detenzione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Compensa le spese tra la ricorrente e le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT IA BU, Presidente
IA AL, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | RT IA BU |
IL SEGRETARIO