TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 554
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2, L. 241/1990. Violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa

    Il ricorso è fondato nei limiti in cui la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT, poiché l’avvenuta ostensione degli altri atti non è idonea a far cessare la materia del contendere.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2, l. 241/1990. Violazione dell’art. 97 cost. violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa. eccesso di potere per illogicità manifesta

    Il ricorso è fondato nei limiti in cui la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT, poiché l’avvenuta ostensione degli altri atti non è idonea a far cessare la materia del contendere.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 9, d.p.r. 184/2006. Difetto assoluto di motivazione

    Il ricorso è fondato nei limiti in cui la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT, poiché l’avvenuta ostensione degli altri atti non è idonea a far cessare la materia del contendere.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/90 e art. 9, d.p.r. 184/2006. Violazione dell’art. 3, l. 241/90 e difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Difetto di istruttoria

    Il ricorso è fondato nei limiti in cui la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT, poiché l’avvenuta ostensione degli altri atti non è idonea a far cessare la materia del contendere.

  • Accolto
    Violazione degli art. 24 e 113 cost. violazione e falsa applicazione dell’art 22, l. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale

    Il ricorso è fondato nei limiti in cui la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT, poiché l’avvenuta ostensione degli altri atti non è idonea a far cessare la materia del contendere.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 97 cost. Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità manifesta

    Il ricorso è fondato nei limiti in cui la ricorrente ha insistito per ottenere l’ostensione degli scritti difensivi endoprocedimentali presentati dalle sig.re AT, poiché l’avvenuta ostensione degli altri atti non è idonea a far cessare la materia del contendere.

  • Accolto
    Diritto di accesso ai documenti amministrativi

    I requisiti per l’esercizio del diritto di accesso sussistono in capo alla ricorrente, che ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza degli atti relativi alle procedure di installazione degli impianti, conclusesi con provvedimenti di archiviazione. L’interesse è concreto, diretto e attuale, motivato dall’esigenza di esercitare il diritto di difesa.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione documentale o di attestazione di inesistenza

    L’amministrazione ha il dovere di comunicare espressamente all’istante l’inesistenza o l’indisponibilità di alcuni degli atti richiesti, rilasciando un’attestazione formale che ne certifichi tale circostanza. In caso di inesistenza degli atti richiesti o di loro indisponibilità, l’amministrazione è tenuta a certificarlo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 554
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 554
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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