Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 131
CASS
Sentenza 8 gennaio 2002

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Le disposizioni dettate in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale si applicano, a norma dell'art. 10 legge n. 890 del 1982, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari solo previa verifica di compatibilità; ne consegue che alla raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, dà notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 cod. proc. civ. non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 legge n. 890 cit., così come risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 346 del 1998, atteso che nella notificazione a mezzo del servizio postale il piego che viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi contiene proprio l'atto da notificare, mentre, nell'ipotesi prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., il piego in giacenza non contiene tale atto, bensì l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale. Deve peraltro escludersi che l'art. 140 cit., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che l'eventuale diversità di disciplina con altri tipi di notificazione trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 131
    Data del deposito : 8 gennaio 2002

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