Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
Le disposizioni dettate in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale si applicano, a norma dell'art. 10 legge n. 890 del 1982, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari solo previa verifica di compatibilità; ne consegue che alla raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, dà notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 cod. proc. civ. non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 legge n. 890 cit., così come risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 346 del 1998, atteso che nella notificazione a mezzo del servizio postale il piego che viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi contiene proprio l'atto da notificare, mentre, nell'ipotesi prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., il piego in giacenza non contiene tale atto, bensì l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale. Deve peraltro escludersi che l'art. 140 cit., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che l'eventuale diversità di disciplina con altri tipi di notificazione trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Mario PUATTURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -
Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CIRCOLO RICREATIVO S. LUCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato CALDARA GIAN ROBERTO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato BALLETTA SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 595/98 del Tribunale di PRATO, depositata il 10/11/98 R.G.N. 439/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato CALDARA;
udito l'Avvocato CORRERA per delega CORATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Prato ha rigettato l'appello proposto dal Circolo Ricreativo S. UC avverso la sentenza pretorile che aveva dichiarato l'improponibilità dell'opposizione tardivamente presentata dal suddetto Circolo avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso dell'Inps.
Nel confermare la sentenza pretorile, il Tribunale ha ritenuto che non potesse considerarsi nulla la notifica del decreto ingiuntivo opposto (e perciò giustificata la tardività dell'opposizione) e, in particolare, ha escluso che alla suddetta notificazione, eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., fosse applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 l. n. 890 del 1982, così come risultante dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 346 del 1998, essendo tale disciplina riferibile alla diversa ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione il Circolo Ricreativo S. UC con un solo motivo, resiste con controricorso l'Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il Circolo ricorrente censura l'impugnata sentenza per "errata applicazione di norme di diritto dichiarate incostituzionali (art. 8, II e III comma l. 890/1982 come richiamati dall'art. 10)", nonché per "contraddittorietà della motivazione". In particolare, secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nel non ritenere estensibile anche alla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la disciplina prevista dallo art. 8 l. n. 890 cit., atteso che, a norma del successivo art. 10, le disposizioni che precedono quest'ultimo (quindi anche quelle contenute nel citato art. 8) si applicano, in quanto compatibili, anche alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomanda effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari, onde anche l'attività dell'ufficiale giudiziario consistente, secondo la previsione dell'art. 140 c.p.c., nel dare notizia mediante lettera raccomandata dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare nella casa comunale dovrebbe ritenersi disciplinata dalle norme che regolano la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, e perciò dal comma III dell'art. 8 l. n. 890 cit., dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo soli dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale.
Il ricorrente, inoltre, ove questa Corte non ritenga l'estensibilità della citata disciplina all'ipotesi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto del citato art. 140, siccome interpretato, con l'art. 3 Cost., per l'evidente disparità di regolamentazioni di attività identiche, e con l'art. 24 Cost., atteso che la brevità del termine di giacenza comprometterebbe, in modo irreparabile il diritto di difesa del destinatario, che, in caso di assenza protratta per più di dieci giorni, non potrebbe più ritirare il piego, ne' risalire alla natura, provenienza e contenuto di esso, senza che tali inconvenienti possano ritenersi superabili per il fatto che una copia dell'atto da notificare rimane sine die depositata presso la casa comunale, giacché di tale deposito viene data notizia al destinatario proprio attraverso quella raccomandata rispedita al mittente dopo soli dieci giorni di compiuta giacenza. La censura è infondata.
È vero che l'art. 10 l. n. 890 cit. prevede la applicabilità delle disposizioni dettate per le notificazioni effettuate per il tramite del servizio postale alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari, tuttavia il medesimo articolo subordina tale applicazione ad una verifica di compatibilità. Orbene, la clausola di compatibilità, sempre più spesso utilizzata dal legislatore quale strumento di abrogazione tacita, o, come in questa caso, quale strumento di integrazione normativa, va intesa non tanto come "compatibilità materiale", nel senso di possibilità tecnica di applicazione contemporanea delle norme considerate, quanto come "compatibilità iuris", nel senso che la "compatibilità" di una norma può ritenersi solo ove essa non risulti in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina del diverso istituto cui si intenda applicarla, risultando così, per converso, definita l'incompatibilità quale effetto di un'interpretazione sistematica che rilevi dissonanti valutazioni del legislatore in relazione agli interessi da tutelare con riguardo alla disciplina di istituti che, in ipotesi di esito positivo della prevista verifica di compatibilità, dovrebbero essere regolamentati dalla medesima normativa.
Tanto premesso, non può sfuggire che nella notificazione a mezzo del servizio postale il piego che viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza, a norma del citato art. 8, per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi, contiene proprio l'atto da notificare, mentre, nell'ipotesi prevista dallo art. 140 c.p.c., il piego in giacenza non contiene tale atto, bensì solo l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale.
Deve inoltre rilevarsi che la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità di commi II e III dell'art. 8 cit., ha avuto riguardo proprio alla notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale (non ad altre attività cui la relativa disciplina potesse ritenersi estensibile), ed ha ritenuto che la tutela del diritto di difesa del destinatario della notificazione a mezzo del servizio postale possa conseguirsi attraverso le medesime garanzie già previste dall'art. 140 c.p.c. per la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, ossia la giacenza dell'atto da notificare per un tempo non eccessivamente limitato e l'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, delle attività compiute.
La procedura di notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. è, dunque, da ritenersi già idonea a garantire i diritti del notificatario, al punto da essere assunta dal giudice delle leggi quale modello per altri tipi di notificazione.
Peraltro, ove si accedesse alla tesi del ricorrente, secondo la quale ad ogni raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario dovrebbero applicarsi le disposizioni dettate dall'art. 8 (così come risultanti dopo l'intervento della Corte costituzionale), si giungerebbe all'assurdo che ogni raccomandata dovrebbe giacere per un periodo congruo presso l'ufficio postale ed essere poi sempre seguita da un'ulteriore raccomandata che dia conto della spedizione della precedente, in un circolo vizioso potenzialmente infinito, giacché ciascuna di esse sarebbe da considerare, a norma dell'art. 10 citato, "comunicazione di lettera raccomandata effettuata da ufficiale giudiziario e connessa con la notificazione di atti giudiziari", perciò suscettibile di essere disciplinata anche dalle disposizioni di cui al più volte citato art. 8.
Una corretta verifica di compatibilità, come sopra intesa a cogliere la ratio della normativa prevista per i due tipi di notificazione e ad individuare gli interessi tutelati dalle relative discipline, induce pertanto ad escludere che alla attività dell'ufficiale giudiziario prevista dallo art. 140 (e consistente nell'invio di lettera raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale) possano applicarsi le disposizioni previste dall'art. 8 l. n. 890 del 1982. È inoltre da aggiungere che ripetutamente questa Corte ha affermato che la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con l'invio della raccomandata contenente la notizia di deposito dell'atto, restando irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione dell'avviso di ricevimento, "senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 l. n. 890 del 1982, riferibili alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale".(così Cass. se. I sent. n. 6060 del 1997 RV 505747 e, nello stesso senso, v. anche, tra le altre, sez. V, n. 14986 del 200a RV 541914).
Deve infine escludersi che l'art. 140 c.p.c., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo "sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa" e che l'eventuale diversità di disciplina rispetto ad altre forme di notificazione "trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti" (così Cass. sez. II sent. n. 857 del 2000 RV 533183). Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in L. 24.400 (pari ad Euro 12,60), oltre L. 2.000.000 (pari ad Euro 1032,91) per onorario.
Roma 5 luglio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 GENNAIO 2002